TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-07-29, n. 202200618
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 00618/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2020, proposto da
C.A.D.F. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to A P, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro Ferrara - Rovigo, Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distr.le dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sua sede in Bologna, Via Testoni n. 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO EMESSO IL 24/12/2019, NOTIFICATO IL 30/12/2019, RECANTE IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ISTALLAZIONE E ALL’USO DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE SUGLI AUTOMEZZI AZIENDALI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. S T e uditi per le parti i difensori A P, Andrea Cecchieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente eroga il servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione, impegnandosi anche nella realizzazione e adeguamento delle infrastrutture di rete. Nell’ampia porzione della Provincia di Ferrara (1.313 Kmq) gestisce la rete idrica per 2.307 km e fognaria per 904 km, oltre a 170 impianti di sollevamento di acqua reflue e a 48 impianti di depurazione.
B. Sottolinea di occuparsi, oltre che delle attività programmate, degli interventi d’urgenza indispensabili per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle risorse idriche, con 26.000 interventi su base annua (su 70.000 utenti complessivi) da parte di 97 addetti, che si avvalgono di oltre 100 automezzi.
C. Rappresenta che, ai fini di una migliore organizzazione delle prestazioni, il 5/5/2004 ha stipulato con le organizzazioni sindacali (di seguito: OOSS) un accordo ex art. 4 della L. 300/70 per istallare un dispositivo di geolocalizzazione sui mezzi aziendali, così da soddisfare esigenze produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. L’intesa veniva rinnovata il 2/12/2010 e di seguito l’1/12/2013, con specificazione – ai fini del trattamento dei dati – delle modalità di funzionamento del sistema Infomobility istallato dalla Società Targa Telematics Spa. Puntualizza l’esponente che l’apparato rileva la posizione e la modalità d’uso del mezzo in diversi stati (acceso/spento) e permette di ottenere la distanza percorsa e la velocità media del veicolo nonché i tempi di percorrenza; inoltre, rileva automaticamente i dati tecnici che fanno risalire al consumo di carburante, registra i tempi di carico e scarico del veicolo, permette di ottenere il tempo impiegato nei singoli lavori. I dati – conservati per 5 anni – sarebbero custoditi sul server appartenente a Infomobility spa (fornitore ufficiale, designato responsabile del trattamento) e il sistema verrebbe consultato dai Responsabili dei servizi qualora sopravvenga la necessità di verificare la posizione del veicolo per circostanze che esulano dalla normale pianificazione.
D. Con la riforma dell’art. 4 della L. 300/70 ad opera del Jobs Act , e con l’emanazione del regolamento europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, veniva introdotta la facoltà di utilizzo dei dati a fini disciplinari, secondo un percorso procedimentalizzato che presuppone il coinvolgimento delle OOSS e l’informazione preventiva ai lavoratori (art. 4 comma 3 del D. Lgs.).
D.1 Dopo aver interpellato le RSU in data 12/11/2018, che si sono rifiutate di accettare il nuovo testo, quest’ultimo veniva sottoposto all’Ispettorato del Lavoro di Ferrara Rovigo (di seguito: ITL) per acquisire la necessaria autorizzazione.
D.2 L’autorità sollecitata rappresentava, con nota 26/7/2019, la necessità di ottenere chiarimenti su diversi aspetti alla luce del provvedimento del Garante della privacy n. 396/2018, quali la tipologia di dati trattati, modalità, frequenza e motivazione per l’accesso in tempo reale, periodo di conservazione e anonimizzazione, sistema di registrazione degli accessi, acquisizione dei dati della guida dei lavoratori, numero di dispositivi e possibilità di disattivazione da parte del lavoratore.
D.3 Con nota 7/8/2019 CADF forniva le informazioni richieste: utilizzo dati personali per i casi di rigorosa necessità e per il tempo strettamente necessario, accesso periodico una o due volte l’anno – salvi casi straordinari – con report anonimizzati, rispetto della pronuncia del Garante n. 138/2017 sul tempo di conservazione con sistemi di cancellazione automatica al termine del periodo, autorizzazione agli accessi al solo personale incaricato (dotato di credenziali differenziate), acquisizione dei dati di guida con badge del dipendente e rilevazione ad intervalli di 60 secondi, inserimento su tutti i 104 automezzi, possibilità illustrata all’operatore di spegnimento del device e di occultamento del nominativo.
E. Con l’impugnato provvedimento, l’Ispettorato richiamava l’accordo in essere tra richiedente e RSU, osservando che l’azienda già utilizza l’impianto oggetto della nuova istanza, la quale è finalizzata all’impiego dei dati acquisiti per tutte le finalità connesse al rapporto di lavoro (comprese quelle disciplinari). Ad avviso dell’amministrazione, “la tipologia di impianto prevede la raccolta di informazioni non proporzionata con gli scopi rappresentati dalla Società” , secondo quanto stabilito dal Garante della privacy nei propri provvedimenti.
F. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto l’erronea interpretazione e applicazione dei criteri di legge e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, dal momento che:
- sull’affermazione del perdurante utilizzo dell’impianto, la legittimità dell’accordo sindacale sottoscritto l’1/12/2013 – ove riconosciuta – dovrebbe refluire sull’autorizzazione richiesta in quanto soddisfa le medesime ragioni organizzative, produttive, di sicurezza dei lavoratori e del patrimonio aziendale; diversamente, l’antinomia tra ragioni enucleate e fabbisogni avrebbe dovuto giustificare la dichiarazione di invalidità dell’intesa in corso di validità (illogicità del ragionamento dell’ITL);
- la prima soluzione è quella corretta, visto che per 3 volte le OOSS si sono espresse positivamente su un sistema di geolocalizzazione satellitare analogo a quello oggetto del procedimento instaurato;
- non corrisponde al vero che la finalità del trattamento delle informazioni è da ricondurre alla gestione del contratto di lavoro (anche a fini disciplinari), visto che è il legislatore ad affermare la liceità del trattamento per tutti i fini connessi all’esecuzione del rapporto di impiego, pur nel rispetto della privacy ; l’uso per la lamentata finalità è solo un’opzione, consentita formalmente dal Jobs Act ;
- l’amministrazione avrebbe dovuto ragionevolmente rilasciare l’autorizzazione, stante l’integrale sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, deducibili non solo dalla cospicua documentazione allegata all’istanza, ma anche dalla stipula di precedenti accordi aventi ad oggetto il medesimo impianto per la soddisfazione delle medesime esigenze aziendali;
- sulla dedotta sproporzione, l’analisi è superficiale, in quanto il monitoraggio sarebbe avvenuto rendendo anonime tutte le informazioni necessarie a finalità logistiche, con disattivazione dei periodi di pausa, e i dati personali sarebbero stati trattenuti per un periodo limitato e per i casi di stretta necessità (con associazione solo indiretta dell’identità della persona al veicolo), e accesso a intervalli temporali sensibilmente intervallati tra loro (1 o 2 volta l’anno) e tramite report anonimizzati;
- l’avvenuta stipula di 3 accordi con le OOSS nel passato depotenzia comunque la declamata sproporzione.
G. Si è costituito in giudizio l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, chiedendo il rigetto del gravame.
H. Con ordinanza di questa Sezione n. 174, adottata nella Camera di consiglio del 23/4/2020, è stata rigettata la domanda cautelare, mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza della sez. III n. 4316 in data 17/7/2020, ha accolto l’appello ai soli fini di una sollecita trattazione del merito.
I. Nella memoria conclusionale parte ricorrente sostiene che il trattamento dei dati per finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro avrebbe rappresentato un utilizzo soltanto sussidiario – ed in ogni caso lecito – rispetto alle esigenze organizzative e produttive, di garanzia per la sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.
L. All’esito dell’udienza pubblica del 15/7/2021 è stata emessa ordinanza istruttoria per acquisire dall’amministrazione una relazione sui fatti di causa e sui motivi enucleati nel ricorso.
M. In data 21/9/2021 l’Ispettorato ha provveduto al deposito richiesto.
N. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2022 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Società ricorrente censura il provvedimento emesso il 24/12/2019, che ha negato l’autorizzazione all’istallazione e all’uso del sistema di geolocalizzazione satellitare sugli automezzi aziendali.
Il gravame è fondato, nei limiti di seguito illustrati.
1. E’