TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-01-12, n. 201500088
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Testo completo
N. 00088/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02084/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2012, proposto da:
L F, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Monteroni di Lecce;
per l'accertamento
del diritto dell'odierno ricorrente al risarcimento del danno ingiusto derivato dall'illecito comportamento dell'Amministrazione sfociato nell'adozione del provvedimento inibitorio dell'intervento prot. n.15983 del 23.09.2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa P M e udito l’avv. A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame il sig. Frassanito, in qualità di legale rappresentante della Sistemi Energia srl, espone quanto segue:
- con denuncia di attività protocollata in data 10.06.2010 ha comunicato al comune di Monteroni l’intenzione di realizzare un’area espositiva a terra con strutture precarie rimovibili con relativa area a parcheggio, con copertura fotovoltaica per una potenza superiore a 20 kw.
- Il comune, nota del 23.9.2011. ha comunicato parere negativo in ordine alla fattibilità dell’intervento rilevando che “l’intervento ricade in parte su viabilità prevista dal piano regolatore vigente e in parte in fascia di rispetto stradale del PRG vigente, ai sensi degli art.1.25 e 2.38 delle NTA, l’area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del P.A.I. per essere inclusa in area classificata a “bassa probabilità di inondazione”;
- a seguito di ciò, il ricorrente da un lato ha proposto ricorso innanzi al Tar di Lecce denunciando l’illegittimità del provvedimento inibitorio e dall’altro ha trasmesso una diffida al Comune di Monteroni affinchè provveda all’invio all’Autorità di Bacino per il rilascio del parere positivo.
- con sentenza n.1294 del 16.7.2012 il Tar di Lecce ha acclarato l’illegittimità del provvedimento inibitorio e l’Autorità di Bacino ha poi riscontrato favorevolmente l’istanza suindicata rilasciando parere favorevole al progetto in data 28.2.2012.
-L’impianto è entrato in esercizio il 25.8.2012 e la Sistemi Energia ha avviato la procedura per l’acquisizione dell’incentivazione statale corrispondente a quella prevista alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
- Il ritardo nella realizzazione del progetto (previsto per l’autunno 2011 ma rinviato all’estate del 2012) ha comportato una perdita economica sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;con riferimento al primo aspetto, sono state sopportate spese aggiuntive per il deposito dei materiali e delle strutture già acquistati pari ad € 4.400,00, mentre con riferimento al secondo, la realizzazione dell’impianto a quasi un anno di distanza dal termine previsto (agosto 2012 invece di ottobre – novembre 2011) ha determinato l’accesso a una tariffa incentivante nettamente inferiore a quella che avrebbe percepito se il Comune avesse trasmesso nei tempi di legge (30 giorni) la documentazione per il rilascio del PAI all’Autorità di Bacino e non avesse inibito la possibilità di realizzare l’intervento con la nota del 23.9.2011, successivamente annullata dal TAR.
In particolare, il ricorrente si trova oggi ad accedere ad una tariffa riconosciuta dal GSE pari ad € 0.222 per Kw prodotto in luogo di quella prevista se l’impianto fosse entrato in esercizio entro il 30 novembre 2011 pari a circa 0.256 per Kw prodotto, sicchè con il ricorso all’esame lo stesso richiede la differenza fra la tariffa incentivante che gli sarebbe stata riconosciuta se avesse potuto mettere in esercizio l’impianto entro il 30 novembre 2011 e quella invece ottenuta nell’agosto 2012 (data in cui l’impianto è entrato in esercizio), oltre alla maggiorazione del 10% prevista dall’art.14 del Quarto conto Energia.
Nella pubblica udienza del 9 ottobre 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1 L’art. 2 bis comma L. 241 /1990, rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle pubblica amministrazione, stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati "sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento".
La giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di accertamento del danno da ritardo ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole, se da un lato deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell’alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità.
Di conseguenza, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda (così Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675).
In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
2.2. Costituisce ius receptum della giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa;si deve quindi verificare se l'adozione e l'esecuzione dell'atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato, mentre la responsabilità deve essere negata quando l'indagine presupposta conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. Cons. St., Sez. III, 6 maggio 2013, n. 2452;Cons. St., Sez. IV, 7 gennaio 2013, n. 23;T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° marzo 2012, n. 479;Tar Liguria, Genova, II, 1 febbraio 2012, n. 225);così , ove si accerti che l’errore in cui è incorsa l’amministrazione, e dal quale è scaturita l’illegittimità del provvedimento, sia scusabile, la colpa deve ritenersi parimenti esclusa.
In applicazione dei principi citati, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, vada riconosciuta la colpa in capo alla P.A.
Invero, quest’ultima ha attivato il procedimento inibitorio della DIA presentata dalla società ricorrente ritenendo che “l’intervento ricade in parte su viabilità prevista da piano regolatore e in parte in fascia di rispetto stradale del PRG vigente”, senza considerare, come è stato poi affermato nella sentenza del Tar 1294/2012, che tali vincoli di contenuto espropriativo risultavano decaduti per il decorso del quinquennio, ossia in relazione a circostanze oramai pacifiche sia dal punto di vista normativo (ex art. 2 L. 19 novembre 1968 n.1187), che giurisprudenziale.
Inoltre, con riferimento alla sussistenza del vincolo idrogeologico, anche tale circostanza non risultava impeditiva in assoluto dell’intervento, dovendo all’uopo pronunciarsi l’Autorità preposta alla tutela del vincolo, alla quale il Comune non ha neppure provveduto a trasmettere tempestivamente la pratica;la compatibilità dell’intervento sotto tale aspetto risulta poi effettivamente sussistente dato che l’Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole al progetto.
Ciò concreta obiettivamente l’elemento psicologico (imperizia in relazione a dati normativi di semplice applicazione) necessario ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria.
2.3. Quanto all’ingiustizia del danno, basti in proposito richiamare la giurisprudenza formatasi sul punto la quale ha chiarito che ( per tutte C.d.S. sez. IV - sentenza 7 marzo 2013 n. 1406) “il ritardo nell'emanazione di un atto amministrativo è elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo dell'amministrato, ove tale procedimento sia da concludere con un provvedimento favorevole per il destinatario;ciò in quanto il risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla P.A. in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento presuppone che il tempo è un bene della vita per il cittadino ed il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento ha sempre un costo”.
2.4 Anche il nesso causale risulta sussistente in quanto obiettivamente il ritardo della P.A. ha comportato per il privato l’accesso a tariffe incentivanti diverse, e meno favorevoli, rispetto a quelle previste nell’anno 2011.
2.5. Quanto alla prova dell'an e del quantum dei danni, la stessa può essere fornita anche in via presuntiva, pur se può fondarsi su circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti che consentano di risalire, secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto costituente l'oggetto principale di prova.
Sotto tale aspetto, ritiene il Collegio che obiettivamente l’impianto, ove la P.A. non avesse esercitato il potere inibitorio e avesse trasmesso tempestivamente la pratica all’Autorità di Bacino per l’adozione del parere richiesto, sarebbe potuto entrare in esercizio entro il 30 novembre 2011 atteso che:
- il ricorrente ha presentato la DIA in data 20.7.2011;
- la p.a. comunale avrebbe dovuto trasmettere all’Autorità di Bacino il progetto entro 30 giorni e quest’ultima ha rilasciato il parere positivo nei successivi 39 giorni.
Tali dati dimostrano che verosimilmente l’impianto in questione sarebbe potuto entrare in esercizio entro il 30 novembre 2011.
Invero, l’impianto è entrato in esercizio in data 25.8.2012, avendo l’Autorità di Bacino riscontrato favorevolmente l’istanza con il rilascio del parere favorevole in data 28.02.2012.
2.6. Acclarato l’ “an” del risarcimento con riferimento al “quantum” occorre precisare quanto segue.
Non merita accoglimento la richiesta con la quale il ricorrente, in relazione alla voce di danno relativa ai maggiori oneri sostenuti per l’esecuzione dell’opera, richiede la somma di € 4.400,00 per le spese per il deposito dei materiali oltre i termini di consegna previsti.
La fattura citata, in disparte la posteriorità della stessa rispetto al periodo di riferimento, recando la data del 30.4.2013, pur contenendo la causale citata non dimostra tuttavia che il materiale oggetto della stessa sia proprio quello relativo all’impianto in questione, risultando del tutto generica quanto alle caratteristiche dei materiali ivi indicati.
2.7. Il ricorso è invece da accogliere quanto alla voce di danno costituita dalla riduzione della tariffa incentivante ottenuta nell’anno 2012 (0,222 €/kwh) rispetto a quella prevista dal D.M. 5.5.2011 (Quarto Conto Energia) (pari a 2,56 €/kwh) per gli anni di esercizio dell’impianto, stimati in 20 anni.
A tale somma deve aggiungersi il supplemento alla tariffa di base citata, di cui all’art. 14 del D.M.