TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-08-06, n. 202404574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-08-06, n. 202404574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404574
Data del deposito : 6 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2024

N. 04574/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06036/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6036 del 2022, proposto da:
A M e S C, rappresentati e difesi – come da atto di costituzione di nuovo difensore, depositato il 21 febbraio 2024, dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casamarciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) della Delibera del consiglio comunale n. 17 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto “Ratifica variazione di bilancio di previsione finanziario 2022/2024, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n.14 dello 08.09.2022”

b) della Delibera del consiglio comunale n. 18 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio intervenuta nel giudizio Luccardi M. c/Comune di Casamarciano, derivante dalla sentenza n. 2242 del 17.12.2018”;

c) della Delibera del consiglio comunale di Casamarciano n. 19 del 7 ottobre 2022, avente ad oggetto “Linee Programmatiche di mandato 2022/2027 – Presentazione ed approvazione”;

c);

d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamarciano;

Visto l’atto di costituzione di nuovo difensore di parte ricorrente, depositato il 21 febbraio 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Gianmario Palliggiano, nessuno presente per le parti, preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata il 4 giugno 2024 per il Comune di Casamarciano.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 25 novembre 2022 e depositato il successivo 20 dicembre, A M e S C, consiglieri comunali di minoranza del comune di Casamarciano, hanno impugnato le delibere del consiglio comunale di Casamarciano nn. 17, 18 e 19, tutte del 7 ottobre 2022, aventi ad oggetto rispettivamente:

- la ratifica di variazione di bilancio di previsione finanziario 2022/2024, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n.14 dell’8 settembre 2022;

- il Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio intervenuta nel giudizio Luccardi M. contro il Comune di Casamarciano, derivante dalla sentenza n. 2242 del 17 dicembre 2018;

- le “Linee Programmatiche di mandato 2022/2027 – Presentazione ed approvazione”.

Il ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura:

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 E SS.

TUEL

267/2000. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 STATUTO COMUNALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, 16 E 60 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONVOCAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO.

Il Presidente del Consiglio Comunale si è sottratto all’obbligo, che trova il suo titolo negli artt. 39

TUEL

267/2000 e 60 del Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio, di richiedere alla Conferenza dei Capigruppo il necessario parere preventivo in ordine all’O.d.g. del successivo Consiglio Comunale del 7 ottobre 2022, come emerge dal verbale della predetta conferenza.

In data 21 febbraio 2024, parte ricorrente si è costituita con nuovo difensore, l’avv. G R, in sostituzione del precedente difensore.

2.- Il comune di Casamarciano si è costituito in giudizio con atto depositato il 5 aprile 2023.

Il successivo 23 ha depositato documentazione.

In vista dell’udienza pubblica, fissata per il 5 giugno 2024, le parti hanno depositato memorie e repliche.

In via preliminare, il comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sostanziale acquiescenza manifestata dai ricorrenti, posto che, dalla lettura degli atti impugnati, emerge che i consiglieri di minoranza non hanno mai proposto richiesta di rinvio della seduta o di votazione, all’inizio o durante la discussione, sulla questione pregiudiziale (sospensiva), in contrasto con l’art. 26 del Regolamento. I predetti consiglieri, al contrario, hanno preso parte alla discussione astenendosi dalla votazione, riguardo alle delibere consiliari n 17 e n. 18, ovvero esprimendo voto contrario, riguardo alla delibera consiliare n. 19.

In secondo luogo, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso contro la delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. Il comune di Casamarciano, infatti, con delibera consiliare n. 5 del 13 marzo 2024, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024-2026, stabilizzando gli effetti e superando, di fatto, l’approvazione del bilancio per il biennio precedente. Tale nuova delibera n. 5 del 2024 non è stata impugnata con l’effetto di rendere improcedibile l’odierno ricorso avverso la delibera di approvazione del bilancio 2022/2024, in considerazione del nesso di consequenzialità tra gli atti contabili.

Nel merito ha rilevato l’infondatezza delle censure

A conclusione dell’udienza pubblica, la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.- Va in primo luogo affrontata l’eccezione dell’amministrazione comunale resistente in ordine all’inammissibilità dell’odierno ricorso per comportamento acquiescente assunto dai ricorrenti nel corso della seduta consiliare i cui esiti attualmente contesta.

L’eccezione è fondata.

Col termine acquiescenza s’indica la rinuncia alla tutela giurisdizionale a seguito dell'accettazione di un provvedimento amministrativo da parte del soggetto che abbia subito, per effetto di quest'ultimo, la lesione di un proprio interesse sostanziale, diritto soggettivo o interesse legittimo. L’accettazione implica di riflesso la rinuncia ad avvalersi dei rimedi amministrativi messi a disposizione dall’ordinamento legislativo o regolamentare e, di riflesso, anche dei mezzi d’impugnazione previsti per legge.

Nella fattispecie in discussione, i ricorrenti hanno preso parte alla seduta consiliare dedicata alla discussione sulle linee programmatiche di mandato 2022/2027, sul riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e sulla ratifica di variazione per il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 rendiconto ed al bilancio.

La partecipazione alla seduta consiliare e l’espressione del relativo voto integrano esercizio del “munus”, ed appaiono incompatibili con l’interesse a fare valere la dedotta violazione procedurale.

I ricorrenti, infatti, se avessero inteso preservare l’esercizio del diritto ad un voto informato, avrebbe dovuto attivare la previsione di cui all’art. 26 del Regolamento comunale di Funzionamento del consiglio comunale.

Questa disposizione, infatti, chiarisce che: “Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all’ordine del giorno, può proporre la questione pregiudiziale per ottenere che quell’argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze”.

Vi era quindi la possibilità di sollevare tempestivamente questione pregiudiziale di rinvio della discussione al precipuo scopo di rientrare nei termini per la messa a disposizione della documentazione contabile necessaria per l’esame preventivo degli atti da deliberare.

I ricorrenti, invece di avvalersi dei meccanismi procedurali previsti dal Regolamento Comunale, a tutela delle loro prerogative in quanto consiglieri, hanno preso parte alla discussione, si sono astenuti dalla votazione, con riguardo alle delibere n. 17 e n. 18 del 2024) ed hanno anche espresso il proprio voto, benché contrario, con riguardo alla delibera n. 19 del 2024.

Ciò ha integrato i presupposti per una condotta qualificabile in termini di deliberata acquiescenza ovvero di dismissione del diritto a fare valere vizi propri della convocazione della seduta.

Secondo chiara e condivisibile giurisprudenza, l'acquiescenza al provvedimento amministrativo è ravvisabile in presenza di atti o comportamenti univoci (facta concludentia), posti liberamente in essere dal destinatario dello stesso, tali da dimostrare la chiara e inconfutabile sua volontà di accettarne gli effetti e l'operatività. Nel caso di specie, trattasi delle conseguenze del voto, laddove sfavorevole agli orientamenti del consigliere, come poi si è verificato. Ne consegue il configurarsi di una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale con conseguente carenza di legittimazione attiva, prima ancora che di interesse, ad agire in giudizio (cfr., Cons. Stato. sez. V, 29 aprile 2024, n. 3853).

Il mancato esercizio della richiesta di rinvio – sebbene connessa, secondo le prescrizioni del descritto art. 26 del Regolamento, non ad un onere bensì ad una facoltà – va comunque letta alla luce dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva i quali, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, sono applicabili in direzione biunivoca, non solo da parte dell’amministrazione nei confronti del cittadino ma anche in senso contrario. L’ordinamento pretende infatti che tutti i soggetti coinvolti nei rapporti giuridici, anche quelli di contenuto pubblico, ispirino le loro condotte ai canoni di reciproca lealtà e collaborazione, tanto più quando interessi l’attività dei consiglieri comunali, i quali nello svolgimento del loro officium assolvono alla delicata funzione, di rilievo pubblicistico, di rappresentare gli elettori e di presidiare al corretto svolgimento dell’attività dell’ente locale, per i quali dispongono dei poteri per attivare gli strumenti di controllo previsti dall’ordinamento.

Per altro aspetto, secondo condivisibile giurisprudenza, la legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è, di regola, aperto alle controversie tra organi (o addirittura componenti di organi) di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive.

In particolare, la legittimazione ad impugnare dei consiglieri comunali postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato, compendiate nella formula del c.d. jus ad officium. Con specifico riferimento alle violazioni formali o procedimentali, non ogni deviazione dalle prescrizioni normative e regolamentari nell'adozione di una delibera si traduce in (automatica) lesione dello "jus ad officium", ma solo quella che incida in via diretta e specifica, sia pure in prospettiva strumentale, sulle prerogative (di accesso, informazione, documentazione, partecipazione, manifestazione del voto etc.) strettamente inerenti alla funzione.

Il vizio meramente procedurale è rilevante allorquando, senza farvi sostanziale acquiescenza:

a) il consigliere prenda in concreto parte attiva — sempreché beninteso vi sia stato messo nelle rituali condizioni — alle sedute consiliari ed alla discussione nel merito delle questioni;

b) senza limitarsi alla mera denunzia della violazione delle proprie prerogative, attivi i meccanismi procedurali previsti a tutela, dalla disciplina di settore, proponendo all'uopo mozioni d'ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta.

Ne discende che, qualora un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta e non segnali la ritenuta illegittimità o irregolarità procedurale né si attivi coi previsti meccanismi procedimentali, diventano del tutto irrilevanti i presunti vizi, avendo questi rinunciato a farli valere, nel caso specifico nonostante la facoltà espressamente a lui riconosciuta dal Regolamento.

Qualora l'esito della votazione sia a lui sgradito, il consigliere — che si sia limitato a segnalare l’irregolarità della convocazione ma non si sia attivato con modalità più concrete — non può poi dedurre in sede giurisdizionale la verificazione di circostanze che aveva l'onere di palesare e contestare tempestivamente in sede amministrativa (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. V, 23 ottobre 2023, n. 3134).

5.- La pronuncia di inammissibilità esime il Collegio dallo scrutinio delle prospettate questioni di merito.

In relazione alla natura degli interessi pubblici rappresentativi, coinvolti nell’odierna vicenda contenziosa, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio.

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