TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-10-23, n. 202303134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-10-23, n. 202303134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303134
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 03134/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01202/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA IIANA

IN NOME DEL POPOLO IIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2023, proposto da
A C, Rosaria D'Arrigo, D C, U Z, F V, L G, M C, E R, G R, G C, F C, G L F, A R, C O, G V, P C, M C, rappresentati e difesi dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

S P, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Messina n. 175 del 29.05.2023 nella parte in cui è stato proclamato eletto Presidente del Consiglio comunale il Consigliere P Sebastiano;

- di ogni altro provvedimento, disposizione o nota anche allo stato non conosciuta che possa frapporsi al diritto fatto valere dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e di S P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe, i Consiglieri comunali del Comune di Messina hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 175 del 29 maggio 2023, nella parte in cui è stato proclamato Presidente del Consiglio comunale il Consigliere P Sebastiano, eletto con un numero di voti (15 su 32 votanti), in tesi, insufficiente a rendere valida la deliberazione.

In fatto, i deducenti hanno esposto che:

- in data 24 aprile 2023 si è dimesso da Presidente del Consiglio comunale il dott. Cateno D L;

- in data 2 maggio 2023 si è tenuta la seduta con l’inserimento all’ordine del giorno della “ elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vice Presidenti ”, nella quale, alla prima votazione, non è risultato eletto alcun Presidente per mancato raggiungimento, in capo ai soggetti votati, dei voti della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
essendo venuto meno il numero legale, la seduta è stata aggiornata al giorno seguente;

- a seguito di presentazione delle dimissioni da Consigliere comunale del dott. D L, in data 13 maggio 2023 il Consiglio comunale si è riunito per la surroga, essendo ricostituito con il giuramento del Consigliere S C;

- in data 19 maggio 2023 anche il Consigliere comunale D L si è dimesso dalla carica e, in una ulteriore seduta, il Consiglio comunale ha proceduto alla sua surroga con la proclamazione del Consigliere G S;

- in data 29 maggio 2023 si è tenuta un’ulteriore seduta avente all’ordine del giorno l’elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vice Presidenti, convocata dal Consigliere anziano, la quale ha registrato 32 votanti che hanno espresso 15 voti per il Consigliere P, 14 voti per il Consigliere C, 2 voti per il Consigliere R ed una scheda bianca;

- il Presidente pro tempore, dopo avere sentito il Segretario comunale, ha proclamato Presidente del Consiglio comunale il Consigliere P.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 19 l.r. n. 7/1992, dell’art. 46, co. 1, dello Statuto comunale e dell’art. 36 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
in particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che:

- la seduta del 29 maggio 2023, in cui è stata assunta la deliberazione impugnata, sarebbe da considerarsi “prima seduta”, in quanto il consesso che ha proceduto alla elezione (in tale data) era diverso da quello che si era espresso in data 2 maggio 2023 (per la prima volta), essendo da allora la composizione mutata per l’avvenuta sostituzione di due componenti;
ne conseguirebbe che – a parere dei ricorrenti – il Consiglio comunale, nella nuova composizione, si sarebbe dovuto riunire per la prima votazione in data 29 maggio 2023 e ivi deliberare con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale;

- in ogni caso, ove si debba ritenere che quella del 29 maggio 2023 sia seduta di seconda votazione, la deliberazione n. 175 del 29 maggio 2023, nella parte in cui si è proceduto alla proclamazione del Presidente del Consiglio comunale, sarebbe comunque illegittima per assenza della maggioranza semplice, richiesta dall’art. 19 della legge regionale n. 7/1992, dall’art. 46, comma 1, dello Statuto del Comune di Messina e dal Regolamento del Consiglio comunale, corrispondente alla metà più uno dei voti validamente espressi;

- le linee guida della Regione Siciliana, citate dal Segretario comunale durante la seduta consiliare, secondo cui la maggioranza semplice corrisponderebbe al maggior numero di voti, non sarebbero pertinenti al caso in questione in quanto applicabili solo alla prima seduta del Consiglio comunale susseguente alle elezioni e non, come nel caso in esame, alla seduta ordinaria per l’elezione del Presidente del Consiglio comunale a seguito di dimissioni del precedente (orientamento che sarebbe confermato anche dalla sentenza del T.A.R. Catania n. 2762 del 2012).



2. Il Comune di Messina e il controinteressato si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inammissibilità e comunque sostenendo l’infondatezza del ricorso.



3. Alla camera di consiglio del 27 luglio 2023 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare per una fissazione della pubblica udienza in tempi rapidi e il Presidente, con il consenso delle altre parti che non si sono opposte, ha fissato la trattazione del merito all’udienza del 3 ottobre 2023, con rinuncia di tutte le parti ai termini a difesa.



4. In vista della pubblica udienza:

- in data 29 agosto 2023 il controinteressato ha depositato memoria;

- in data 18 settembre 2023 parte ricorrente ha depositato memoria;

- in data 18 settembre 2023 il Comune resistente ha depositato memoria di replica con cui non ha accettato il contraddittorio sulla memoria della parte ricorrente, in quanto asseritamente tardiva;

- in data 20 settembre 2023 il Comune ha depositato copia di una sentenza.



5. Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2023:

- il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla memoria depositata il 18 settembre 2023;

- le parti del giudizio, tutte presenti in udienza, hanno insistito per la discussione e per la decisione di merito in ragione degli interessi in rilievo;

- a seguito di discussione delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

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