TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-01-12, n. 201500346
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N. 00346/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2010, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dall'avv. D P, con domicilio eletto presso Luca Gratteri in Roma, Via Filippo Corridoni, 25;
contro
Ministero della Giustizia - Dap, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto all’inquadramento giuridico ed economico con il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata e alle differenze retributive dalla data di nomina a dirigente penitenziario;
e per l'annullamento
dei provvedimenti con cui è stato attribuito il trattamento economico del dirigente della Polizia di Stato a decorrere dal 16/08/2005;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. G L Psti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette la parte ricorrente di essere stata nominata dirigente penitenziario ai sensi dell’art. 4, legge 27 luglio 2005, n. 154, giusta decreto ministeriale 30/09/2005, con decorrenza sia giuridica che economica 16/08/2005 e con attribuzione dello stipendio iniziale del primo dirigente della Polizia di Stato, atteso che alla data di entrata in vigore della legge era inquadrata nel profilo professionale previsto dalla stessa norma.
Ritenendo, invece, che l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere in sede di attribuzione del trattamento economico tutta l’anzianità di servizio maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali ovvero posizioni economiche di provenienza e non solo dal 16/08/2005, introduce azione di accertamento del diritto all’inquadramento giuridico ed economico con il riconoscimento di tutta l’anzianità maturata ed alle conseguenti differenze retributive dalla data di nomina a dirigente penitenziario;introduce, altresì, azione di annullamento avverso i provvedimenti con cui è stato attribuito il trattamento economico del dirigente della Polizia di Stato a decorrere dal 16/08/2005.
Denuncia, a tali fini, la violazione degli artt. 1 e 4, legge 154/2005;degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 63/2006;difetto di motivazione;eccesso di potere per disparità di trattamento, per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione.
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Giustizia che, per il tramite dell’Avvocatura erariale, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per omessa impugnativa nei termini decadenziali del provvedimento di inquadramento e, nel merito, l’infondatezza delle introdotte domande.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2014, a seguito di discussione anche sulla sollevata eccezione di inammissibilità, la causa è stata trattenuta in decisione.
Così ricostruiti i termini fattuali della controversia, il Collegio deve rilevare in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso.
La Sezione deve ribadire l'adesione alla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui in materia di inquadramenti di pubblici dipendenti non sono proponibili azioni di accertamento ma solo di impugnazione degli atti autoritativi di assegnazione alla qualifica o posizione funzionale e del corrispondente livello retributivo, ovvero di quelli che neghino la ricorrenza dei presupposti per apportarne modifiche o variazioni, in quanto la posizione giuridica del dipendente ha consistenza di interesse legittimo, che il medesimo può far valere insorgendo tempestivamente contro l'atto attributivo di status inferiore rispetto a quello ritenuto spettante. (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, Sez. V, 30 giugno 2014, n. 3277)
È principio noto, invero, che l'azione di accertamento è ammissibile in sede di giurisdizione esclusiva solo quando da parte dell'istante viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo.
Tale posizione non è riscontrabile nel caso in cui si controverte in ordine all'inquadramento del personale, atteso che in tal caso si è in presenza di un provvedimento autoritativo con il quale l'amministrazione definisce lo status giuridico ed economico del dipendente nell'ambito del proprio apparato organizzativo, per cui nei confronti di un provvedimento che costituisce senz’altro estrinsecazione di un potere autoritativo della Pubblica Amministrazione (che non si riduce a mero adempimento di un obbligo posto a tutela di posizioni soggettive già definite, trattandosi di atto il cui contenuto, ancorché vincolato dalla norma oggettiva, è pur sempre estrinsecazione di potere autoritativo: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5204;Id., VI, 18 maggio 2004, n. 3191;Id., sez. V, 11 settembre 2007, n. 4818) sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo), azionabili e tutelabili solo mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumono essere illegittimamente lesivi della posizione medesima (Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2005, n. 1283;Id., 17 febbraio 2004, n. 587;Id., IV Sez., 4 febbraio 2004, n. 387;Id., 17 marzo 2003, n. 1372;Id., V Sez. 12 gennaio 2000, n. 173;Id., 29 settembre 1999, n. 1291;Id., 9 maggio 2002, n. 2540;Id., 11 settembre 2001, n. 4716;Id., VI Sez. 17 settembre 1999, n. 1237).
Peraltro, giova evidenziare che il principio per il quale l'azione di accertamento non può essere proposta per rimuovere gli effetti degli atti autoritativi di inquadramento rimasti inoppugnati è stato affermato anche con riferimento all'ipotesi in cui detta azione sia stata preceduta da una istanza o diffida a rivedere il disposto inquadramento, atteso che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di provvedere su una istanza di riesame, annullamento o revoca d'ufficio di un provvedimento divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione (Cons. Stato, V Sez., 14 aprile 2008, n. 1610;idem 5 giugno 1991 n. 904 e 18 gennaio 1995 n. 89;C.d.S. sez. IV, 11 maggio 2007, n. 2272).
Acclarata la natura e consistenza della posizione soggettiva posseduta dalla parte ricorrente, ne consegue l'inammissibilità della proposta azione di accertamento del diritto ad ottenere un diverso inquadramento giuridico nella carriera dirigenziale previo riconoscimento integrale dell’anzianità maturata precedentemente maturata con ogni effetto sotto il profilo del riconoscimento del corrispondente maggior trattamento retributivo a quella connesso, nonché la tardività della pure introdotta azione impugnazione dell’atto di inquadramento del 2005, i cui effetti si sono da tempo consolidati (cfr. in termini, Tar Lazio, Sez. IQ, 28 marzo 2012, n. 2942)
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, anche considerata la peculiarità della fattispecie e la definizione della controversia in punto di ammissibilità.