TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-10-10, n. 202201143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-10-10, n. 202201143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201143
Data del deposito : 10 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2022

N. 01143/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00327/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale F.lli Rosselli 47;

contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l’annullamento

- della nota della Prefettura di Firenze n. -OMISSIS- del 15 settembre 2020 con cui è stata rigettata l’istanza di revoca del divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti, di cui al decreto della Prefettura di Firenze n. -OMISSIS-del 29 gennaio 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’odierno ricorrente, con decreto della Prefettura di Firenze n. -OMISSIS-del 29 gennaio 2016, è stato attinto dal divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere, in seguito alla presentazione a suo carico di una denuncia per lesioni personali, asseritamente procurate ad una terza persona nel corso di un’accesa lite per futili motivi.

L’interessato, adducendo la sopraggiunta archiviazione del procedimento penale per remissione della querela, ha presentato negli anni alla Prefettura diverse istanze di revoca del suddetto divieto, che sono state tutte respinte con note aventi contenuto meramente confermativo dell’originario divieto o di precedenti note di riscontro. Anche l’ultima richiesta di revoca, presentata il 17 marzo 2020, è stata riscontrata dalla Prefettura di Firenze con la nota n. -OMISSIS- del 15 settembre 2020, oggetto del presente ricorso, con la quale la Prefettura, nel respingere l’istanza, ha richiamato “ il contenuto di quanto già rappresentato alla S.V. da ultimo con la prefettizia n. -OMISSIS-del 17.1.2020 ”.

A fondamento del gravame il ricorrente deduce l’illegittimità della nota per “ eccesso di potere, sviamento di potere, manifesta ingiustizia, erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, vizi di merito ”.

In particolare, il ricorrente evidenzia che l’originario provvedimento di divieto di detenzione trarrebbe giustificazione da un episodio risalente, di minima entità, rimasto isolato nel tempo e per il quale il procedimento penale si era chiuso per remissione di querela, per cui la Prefettura avrebbe dovuto reiterare la valutazione dell’affidabilità del ricorrente facendo riferimento all’attuale situazione di fatto.

Si è costituita la Prefettura di Firenze producendo una relazione con allegata documentazione ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato, il provvedimento impugnato, notificato all’interessato il 15 settembre 2019 (di ciò tuttavia non è stata fornita prova).

All’udienza pubblica del 5 ottobre 2022 è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d’ufficio, relativa alla natura meramente confermativa dell’atto impugnato;
quindi, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, a completamento di quanto prospettato dal Collegio all’udienza di discussione, occorre rilevare che l’atto prefettizio impugnato, come chiaramente ed obiettivamente si deduce dal tenore letterale dello stesso, si configura come atto meramente confermativo della precedente nota del 17 gennaio 2020, a sua volta meramente confermativa di altre precedenti note di riscontro, fino ad arrivare al decreto prefettizio n. -OMISSIS-del 29 gennaio 2016, non impugnato in sede giudiziaria. Infatti, rispetto alla sopradescritta istanza di revoca dell’odierno ricorrente, non vi è stata da parte della Prefettura alcuna nuova istruttoria né alcuna nuova ponderazione d’interessi e dunque alcuna autonoma valutazione della medesima istanza, bensì il semplice richiamo a quanto in precedenza statuito in ordine alla ritenuta mancanza di affidabilità dell’odierno ricorrente circa il buon uso delle armi.

Ne consegue che l’atto impugnato – in quanto appunto meramente confermativo della precedente decisione – non ha carattere autonomamente lesivo e non può essere oggetto di un’autonoma impugnazione.

2. D’altra parte, le doglianze contenute nel ricorso - laddove sono volte a contestare la decisione della Prefettura di non procedere ad un nuovo esame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, pur in presenza di circostanze fattuali sopravvenute e del decorso di un congruo lasso di tempo - avrebbero dovuto essere incanalate all’interno, semmai, di un’azione proposta avverso il silenzio della Prefettura di Firenze. Tale inerzia non può invece essere fatta valere come vizio di legittimità dell’atto impugnato, che, come detto, resta privo di valore provvedimentale (cfr. T.A.R. Firenze, II sez.: n. 486 dell’8 aprile 2022;
n. 637 del 9 maggio 2022).

3. Infatti, la giurisprudenza, che si è pronunciata sul merito di fattispecie sostanziali del tutto analoghe alla presente, è stata sollecitata da azioni volte alla declaratoria dell'obbligo di provvedere su istanze del privato dirette a provocare l'esercizio del potere di riesame (T.A.R. Campania, Napoli, 4 giugno 2020 n. 2210;
T.A.R. Sicilia, 20 febbraio 2019, n. 508 e T.A.R. Campania, 21 maggio 2015, n. 2859). In tali casi, partendo dalla necessità di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 39 T.U.L.P.S. che contemperi i contrapposti interessi, secondo i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e di proporzionalità dell'azione pubblica, si è condivisibilmente stabilito che l’amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un’efficacia sine die , ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità;
e si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione. Ma tutto ciò al ricorrere di due condizioni, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del medesimo provvedimento inibitorio.

In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla citata giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171(1) del 25 novembre 2020.

4. L’odierno ricorso, con il quale viene invece azionata una domanda annullatoria di un atto meramente confermativo, deve invece essere ritenuto inammissibile per carenza di interesse sulla base delle sopra esposte considerazioni.

5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti tenuto conto della natura rituale della presente decisione.

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