TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-12-06, n. 202318307
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Pubblicato il 06/12/2023
N. 18307/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03499/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3499 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma - U.T.G. in persona del Prefetto pro tempore, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Centro di Accoglienza Cas Pomezia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto n. Prot. Interno n. -OMISSIS-del 18.10.2022, di revoca delle misure di accoglienza previste dal D.Lgs n. 142 del 2015 in favore dei richiedenti asilo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il ricorrente impugna il decreto della Prefettura di Roma Prot. -OMISSIS-del 18.10.2022, con cui è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza, facendo valere due motivi di ricorso così rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. e) del D.Lgs. nr. 142/15, in relazione all’art. 20 della direttiva 2013/33/UE del 26/06/2013, nonché dei paragrafi 7), 8), 11), 12), 24), 25) e 28) del relativo Preambolo. Difetto di istruttoria, travisamento del presupposto storico della domanda e dell’antefatto giuridico. Vizio di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/05. Contestuale violazione e/o mancata applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 140/05 e dell’art. 20, comma 4, della direttiva 2013/33/UE. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per erronea e falsa interpretazione, nonché valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto .
2. Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2023 sono emersi i presupposti per la decisione in forma semplificata e la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
5.1. La materia dell’accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale è disciplinata, nel nostro ordinamento, dal D.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, il quale costituisce trasposizione delle direttive 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Con riguardo particolare al caso in esame, viene in rilievo l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE, il quale consente agli Stati di applicare sanzioni in caso di gravi violazioni o di comportamenti violenti del richiedente protezione internazionale, fino a giungere, quale extrema ratio, alla revoca delle misure di accoglienza, consentita “in casi eccezionali debitamente motivati”. Invero, come sottolineato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sez. X, Sent., 01/08/2022, nella causa C- 422/21, con il summenzionato art. 20 il legislatore euro-unitario ha inteso delineare un sistema di reazioni alle condotte antigiuridiche dei richiedenti protezione, improntato ad un criterio di gradualità e proporzionalità.
Ebbene, l’ordinamento italiano, come detto, ha dato attuazione alla direttiva europea con il D.lgs. n. 142 del 2015, non prevedendo, tuttavia, alcuna ipotesi di graduazione della sanzione né di adeguamento alla gravità del fatto contestato alla luce del fondamentale principio di proporzionalità, individuando come unica conseguenza automatica, in presenza dei suddetti comportamenti, la revoca delle misure di accoglienza.
Proprio alla luce del ravvisato contrasto con la normativa eurounitaria, è stata adita la Corte di Giustizia, la quale con la citata sentenza ha sottolineato che le sanzioni che ciascuno Stato membro applica in caso di gravi violazioni o di comportamenti violenti del richiedente protezione internazionale non possono in ogni caso concretizzarsi in misure che incidano sulle esigenze della vita quotidiana e, pertanto, tali da conculcare il principio di proporzionalità e quello del rispetto della dignità umana.
Alla luce di tale pronunciamento, il Consiglio di Stato, in relazione ad una fattispecie in cui l’Amministrazione aveva ritenuto di procedere alla revoca delle misure di accoglienza a seguito dell’allontanamento del richiedente dal centro che lo ospitava, ha evidenziato come “la Corte di Giustizia, con la citata pronuncia, ha dunque rafforzato la tutela dello standard minimo di vita, che era già stato affermato nella sentenza della Corte di Giustizia - Grande Sezione del 12 novembre 2019 (resa nella causa C-233/2018) - estendendolo a qualsiasi richiedente protezione internazionale, a prescindere cioè dall’appartenenza alle categorie delle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 21 della direttiva 2013/33/Ue” (cfr. Consiglio di Stato, n. 10999/2022).
Ebbene, considerata l’efficacia diretta delle pronunce della Corte di Giustizia nell’ordinamento interno, la giurisprudenza nazionale ha dovuto necessariamente procedere alla disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto eurounitario, determinando di fatto un vuoto normativo per la fattispecie contemplata dalla previgente disposizione ed invitando, per tale ragione, il legislatore ad apprestare una disciplina che adeguasse il regime delle sanzioni sia alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato sia al particolare status dei richiedenti protezione internazionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11277/2022).
In ottemperanza a tale invito è intervenuto l’art.