TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-01-07, n. 201500072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-01-07, n. 201500072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500072
Data del deposito : 7 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10991/2012 REG.RIC.

N. 00072/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10991/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10991 del 2012, proposto da:
Cono Sgro', rappresentato e difeso dall'avv. T A, con domicilio eletto presso T A in Roma, viale delle Milizie, 76 Pal. Iii;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

provvedimento prot. n. 333-f/rr 2084/17 - 162/2012 del 26.07.12 con il quale il ricorrente e' stato dispensato dal servizio per fisica inabilita' a decorrere dal 20.07.12 e di ogni altro atto connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2014 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 13 dicembre 2012 e depositato il 18 successivo Cono Sgrò, ex dipendente della Polizia di Stato con qualifica di revisore tecnico capo, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione lo ha dispensato dal servizio per fisica inabilità con decorrenza dal 20 luglio 2012;
impugna atti connessi e presupposti relativi alla visita medica.

Deduce :

violazione della legge n. 241/90 per difetto assoluto di motivazione con particolare riguardo all’avvio a visita medica solo pochi mesi dopo averla sostenuta, peraltro con esito positivo;
violazione del DPR 461/2001, DPR 171/2011, e DPR 3/57;
eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento, contraddittorietà, perplessità, difetto d’istruttoria, irragionevolezza: il 24 ottobre 2011 il ricorrente fu giudicato idoneo al servizio presso la Pubblica Sicurezza;
la visita, assume il ricorrente, è da mettere in relazione al suo stato psicofisico connesso alla separazione dalla moglie;
successivamente, solo pochi mesi dopo, in relazione a pregresso episodio di denuncia della moglie per minacce, è stato sottoposto ad altra visita medica che ha dato però esito negativo, pur dichiarando il ricorrente idoneo al servizio civile;
detto episodio si era già verificato quando il ricorrente è stato sottoposto alla prima visita sanitaria;
non vi sono stati dopo la prima visita, disturbi di comportamento gravi evidenti e ripetuti;
è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio in violazione dell’art.6 del DPR 171/2011;
la seconda visita si pone in contrasto con le acquisizioni tecnico sanitarie della prima.

Chiede in via istruttoria altro accertamento.

Costituitasi l’Amministrazione dell’Interno ha evidenziato come l’atto di dispensa per inabilità fisica sia atto vincolato;
la visita medica può essere disposta dall’Amministrazione a sua discrezione in relazione a specifiche circostanze che la rendano necessaria (art. 25 c.2 legge 121/1981 e D,M, 30 6 2003 n. 198);
non si applica il DPR n. 171/2011 alle categorie di pubblici dipendenti individuati dall’art. 3 del d.lgvo n. 165/2001;
la diversità dei giudizi tecnico sanitari non inficia l’ultima valutazione;
il ricorrente ha volontariamente scelto di rinunciare alla facoltà di transito nei ruoli civili ai sensi del DPR 339/82;
la richiesta di consulenza tecnica è inammissibile.

Con ordinanza cautelare n. 768/2013 questa Sezione ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato, evidenziando sostanzialmente una contraddittorietà tra valutazioni mediche;
con ordinanza n. 1349/2013 il Consiglio di Stato sez. III ha riformato il suddetto provvedimento, evidenziando i limiti del sindacato di legittimità in ordine all’esercizio della discrezionalità tecnica.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

In primo luogo deve affermarsi come, ai sensi dell’art. 25 c.2 della legge 121/1981 e del D,M, 30 giugno 2003 n. 198, il Ministero dell’Interno ha la facoltà di sottoporre in qualsiasi momento il personale della Pubblica Sicurezza a visita medica per verificare il permanente possesso dei requisiti psico- fisici e attitudinali, indispensabili per l’esercizio della delicata funzione assegnata a detto personale, che comporta, tra l’altro come noto, l’uso delle armi.

La circostanza relativa alla conosciuta denuncia per minacce da parte della moglie appare idoneo presupposto per una verifica di permanenza dei suddetti requisiti.

Circa poi la presunta contraddittorietà tra valutazioni mediche, si richiama la giurisprudenza di questa stessa sezione che ha ritenuto non configurabile un vizio di legittimità nella semplice diversità di due valutazioni mediche relative al profilo psicologico di un soggetto ( TAR Lazio n. 6125/2011).

Si richiama altresì la valutazione effettuata in sede cautelare dal Consiglio di Stato, nell’ordinanza sopra indicata, il quale ha testualmente affermato:” che il giudizio medico collegiale di inidoneità permanente al servizio costituisce il risultato di un accertamento scientifico complesso caratterizzato da specifica discrezionalità tecnica, censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche illogicità e contraddittorietà;

- che, nella specie, tali vizi non sembrano configurabili in relazione al contrasto sia con precedente giudizio, stante la suscettibilità di evoluzione dei disturbi riscontrati, sia con giudizio reso da diverso organo, estraneo al procedimento;

- che, inoltre, la rimessione della querela non sembra circostanza implicante il venir meno il presupposto di fatto posto a base dell’invio al secondo accertamento;

Ritenuto che, a fronte della tipologia delle patologie di cui trattasi in rapporto alle funzioni dell’appartenente ai ruoli – tutti indistintamente comportanti l’uso delle armi - della Polizia di Stato, appare evidentemente prevalente il pregiudizio derivante all’Amministrazione dalla riammissione in servizio dell’appellato”.

Per le suddette ragioni non appare nemmeno ammissibile una consulenza tecnica d’ufficio, considerato appunto che non si riscontrano macroscopiche illogicità o difetti della procedura istruttoria.

Si osserva infine come, in disparte l’inapplicabilità alla fattispecie del DPR 171/2011 che non riguarda il personale a regime pubblicistico, le circostanze di fatto sopra richiamate giustificavano, ad avviso del Collegio, l’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.

In relazione alla fattispecie, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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