TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-07-11, n. 201106125

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2011-07-11, n. 201106125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201106125
Data del deposito : 11 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01980/2010 REG.RIC.

N. 06125/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01980/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2010, integrato da motivi aggiunti, inizialmente introdotto dinanzi al TAR Calabria e in seguito, in esito a regolamento di competenza, assegnato alla cognizione di questo Tribunale, proposto da:
Z V, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R A, situato in Roma, via Catanzaro n. 15;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Capo della Polizia di Stato;

nei confronti di

Mani Claudia, n.c.;
Sau Gian Nicola, n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento di cui al verbale di notifica del 13 ottobre 2009, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, comunicava al ricorrente, Vincenzo Zicaro, di essere stato giudicato dalla Sottocommissione (nominata con D.M. 13.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni) non idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 907 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della Legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in ferma annuale, in servizio o in congedo, pubblicato nella G.U. 4^ serie speciale n. 93 del 28 novembre 2008;

- della decisione della Sottocommissione, precedentemente indicata, e/o qualsivoglia determinazione con la quale è stato contestato al ricorrente il possesso dei requisiti psico-fisici necessari ai fini del reclutamento di Allievo Agenti della Polizia di Stato;

- ove redatta, della graduatoria finale nella parte in cui non risulta ricompreso il ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali;

quanto ai motivi aggiunti:

- della graduatoria di merito con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 21 novembre 2008;

- del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-b/12E.2.08, datato 11 dicembre 2009, che ha approvato la graduatoria di cui sopra, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/35, del 16 dicembre 2009;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 dicembre 2009 e depositato presso il TAR Calabria il successivo 29 dicembre 2009, il ricorrente impugna il giudizio con il quale la Sottocommissione, nominata con D.M. 13/07/2009, per l’accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati al concorso pubblico per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U. n. 93 del 2008, lo ha riconosciuto “non idoneo”.

Ai fini dell’annullamento, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 IN RELAZIONE AL D.M. 114 DEL 4.04.2000 – D.M. 5.12.2005) – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’ – ERRONEITA’ – PERPLESSITA’. Nel caso di specie, non è dato comprendere sulla base di quali presupposti l’Amministrazione abbia determinato la “non idoneità” del ricorrente. Ciò è tanto più grave “ove si consideri che, per ben tre volte” – nel corso dei concorsi per VFP1 nel 2005, per VFP1 nel 2007 e per VFP4 nel 2009 – “il Ministero della Difesa, tramite apposita Commissione, ha dichiarato l’idoneità psico-fisica del ricorrente”.

II. – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 IN RELAZIONE AL D.M. 114 DEL 4.04.2000 – D.M. 5.12.2005) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – ERRONEITA’ – PERPLESSITA’). Stante il giudizio espresso ben tre volte dalle varie Commissioni, appare evidente che il ricorrente è in possesso di tutte le qualità psico-attitudinali prescritte.

III. – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 IN RELAZIONE AL D.M. 114 DEL 4.04.2000 – D.M. 5.12.2005) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – ERRONEITA’ – PERPLESSITA’), atteso che il ricorrente, durante gli anni che ha prestato servizio presso l’Esercito Italiano, ha riportato il giudizio complessivo finale di ottimo ed è stato insignito di un elogio.

Con atto depositato in data 5 gennaio 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

La predetta Amministrazione ha, altresì, prodotto “ricorso per regolamento di competenza”.

Atteso che il ricorrente ha aderito alla richiesta formulata dalla convenuta, con ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2010 – e successiva ordinanza n. 40 del 20 febbraio 2010 - il TAR Calabria ha disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale.

2. Con motivi aggiunti depositati in data 25 febbraio 2010 il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso, approvata con decreto dell’11 dicembre 2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno - Supplemento Straordinario n. 1/35 del 16 dicembre 2009, riproponendo – ai fini dell’annullamento – i motivi già formulati con il ricorso introduttivo.

3. Con atti depositati rispettivamente in data 16 marzo 2010 e 13 aprile 2010, il ricorrente e l’Amministrazione si sono costituiti presso il TAR del Lazio.

Con ordinanza n. 1696/2010 del 15 aprile 2010 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Con memoria prodotta in data 11 aprile 2011 l’Amministrazione ha opposto l’infondatezza dei motivi di ricorso formulati dal ricorrente.

4. All’udienza pubblica del 12 maggio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio di “non idoneità”, reso dall’apposita Sottocommissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, nominata con D.M. 13/07/2009, per l’accertamento dei predetti requisiti in capo ai candidati al concorso pubblico per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U. – 4^ Serie Speciale n. 93 del 28 novembre 2008.

In particolare, il ricorrente denuncia difetto di motivazione e contraddittorietà con giudizi in precedenza resi da altre Commissioni, costituite ai fini dell’accertamento dei requisiti attitudinali per l’arruolamento nell’Esercito, con i giudizi relativi all’attività espletata in tali sedi e con un elogio di cui è stato insignito.

Con motivi aggiunti in seguito proposti, il ricorrente impugna la graduatoria finale del concorso, limitandosi a riproporre le censure già formulate.

Orbene, tali censure non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito indicate.

1.2. In via preliminare, appare opportuno ricordare che – come ripetutamente affermato in giurisprudenza – le valutazioni delle prove di esame da parte delle Commissioni esaminatrici di concorsi a pubblici impieghi sono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui esse dispongono nello stabilire l’idoneità tecnica e culturale dei candidati e, dunque, sono sindacabili soltanto sotto il profilo dell’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento.

Con specifico riferimento all’accertamento dei requisiti attitudinali di un concorrente nell’ambito di un concorso per l’accesso in Polizia, è stato ritenuto che questo tipico esercizio di discrezionalità tecnica non sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo inteso a verificare il rispetto dei criteri propri della scienza diretta all’analisi della personalità ed all’esternazione di adeguata motivazione circa l’iter logico seguito (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835;
C.d.S., Sez. VI, 28 agosto 2008, n. 4096;
C.d.S., Sez. IV, 17 settembre 2007, n. 4849;
TAR Liguria, Sez. II, 21 aprile 2011, n. 662;
Lazio, Sez. I ter, 4 giugno 2008, n. 5469).

1.3. Ciò detto, per quanto attiene alla vicenda in esame il Collegio non ravvisa le illegittimità denunciate.

Il giudizio di inidoneità impugnato risulta, infatti, fornito di una motivazione dettagliata e ciò anche in ragione della circostanza che i requisiti attitudinali sono analiticamente specificati dal D.M. n. 198 del 2003 (cfr. art. 4, il quale – attraverso il richiamo dell’allegata “tabella 2” - ricomprende le seguenti 4 caratteristiche: livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e socialità).

Nella specie va, infatti, rilevato che la Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali:

- con verbale n. 1 del 23 luglio 2009, ha stabilito di dichiarare “non idoneo il candidato che abbia conseguito una media globale inferiore a 12/20 (dodici/ventesimi) oppure che abbia riportato una valutazione inferiore a 8/20 (otto/ventesimi)” in una delle caratteristiche sopra indicate;

- in esito alle prove, ha assegnato al ricorrente i punteggi di 10 al livello evolutivo, 8 al controllo emotivo, 9 alla capacità intellettiva e 10 alla socialità, per un punteggio complessivo pari a 37 e, dunque, largamente inferiore al punteggio minimo preliminarmente fissato;

- di conseguenza all’esito delle prove, con verbale n. 48 del 13 ottobre 2009, ha dichiarato il ricorrente “non idoneo in attitudine”.

Ciò rilevato, l’impugnato giudizio di non idoneità va considerato sufficientemente motivato “per relationem” con riferimento alla scheda di profilo individuale allegata al verbale (cfr. C.d.S., Adunanza della Sezione I, 25 agosto 2004, parere n. 9753/2004), la quale contiene, oltre all’indicazione dei punteggi assegnati, la precisa descrizione delle caratteristiche del candidato per quanto attiene ai citati profili attitudinali.

In relazione alla censura fondata sull’idoneità “in attitudine” conseguita in altri concorsi e sui giudizi positivi conseguiti per l’attività poi espletata, il Collegio ritiene sufficiente ribadire che la contraddittorietà denunciata non è riscontrabile, tenuto conto che non sussiste identità tra le qualità oggetto di verifica nelle diverse sedi, ossia – più in generale – non sussistono elementi di connessione tra le indagini effettuate dagli ufficiali selettori per l’accertamento del possesso dello specifico profilo attitudinale per l’arruolamento come volontario in ferma breve nell’Esercito e quelle espletate per l’accertamento del possesso del profilo attitudinale per il reclutamento del personale della carriera iniziale delle Forze di Polizia, bensì si tratta di indagini autonome e separate, inidonee a fondare un’eventuale pretesa al superamento delle prove (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I bis, 19 dicembre 2006, n. 15028).

A supporto di quanto affermato depone, ancora, il rilievo che l’accertamento dell’idoneità attitudinale “è caratterizzato dal fatto di essere riferito ad un determinato momento, che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio dei concorrenti….. : così che il fatto che, in altra sede ed in altri momenti, il profilo psicologico del candidato possa differire non costituisce di per sé sintomo dell’erroneità o dell’illegittimità, sub specie dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria o carenza di motivazione o di contraddittorietà o di irragionevolezza di altro giudizio di inidoneità” (C.d.S., Sez. IV, 17 settembre 2007, n. 4849, già citata).

2. In conclusione, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi