TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2010-06-17, n. 201018478
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N. 18478/2010 REG.SEN.
N. 01549/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2008, proposto da:
D L R, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del bando di concorso del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il “passaggio tra le aree ex art. 15 CCNL 1998/2001”, con il quale è stata indetta una procedura di selezione del personale ministeriale appartenente all’area B per il passaggio alla posizione economica C1 per il profilo professionale di Restauratore e Conservatore, nella parte in cui ha previsto tra i requisiti di ammissione “l’essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero”;
- ove occorra, della circolare n. 183 del 24 luglio 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella parte in cui ha previsto la notifica del bando di cui al punto sub a) esclusivamente al personale “a tempo indeterminato”, in tal modo confermando la contestata limitazione;
- ove e per quanto occorra, della circolare n. 248 del 16 ottobre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avente ad oggetto “provvedimenti integrativi ai bandi per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1;attuazione accordo Amministrazione/OO.SS. del 10 ottobre 2007”;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché
- per il risarcimento, ai sensi degli artt. 35 D.Lgs. n. 80/98 e 7 L. n. 1034/1971, così come modificati dall’art. 7 L. n. 205/2000.
nonché, con motivi aggiunti
- del provvedimento, di estremi sconosciuti, con il quale il Ministero per i Beni Culturali ha escluso la ricorrente dalla procedura di selezione indetta con il bando impugnato con ricorso introduttivo;
- della nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno ed Avellino, prot. n. 1152 del 3 ottobre 2008, in uno al relativo elenco allegato nella parte in cui non ha inserito la ricorrente tra i candidati ammessi al corso di formazione;
- ove e per quanto occorra, dell’accordo sottoscritto tra l’Amministrazione e le OO.SS. in data 17 settembre 2008, recante l’indicazione delle modalità e criteri di attuazione dei percorsi formativi per il passaggio dall’area “B” alla posizione economica “C1”;
- ove e per quanto occorra, della circolare n. 223 del 29 settembre 2008, recante la indicazione delle modalità di espletamento dei predetti corsi formativi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 novembre 2007 e depositato il 26 novembre 2007, l’odierna ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
La ricorrente è stata assunta nel 1999 con contratto a tempo determinato presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento – Ufficio Scavi di Paestum.
Dal 1999 ad oggi, tale contratto è stato rinnovato di anno in anno e, ad oggi, la ricorrente vanta una anzianità di ben 6 anni, in posizione economica B3.
Atteso il reiterato ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni al suddetto strumento contrattuale, a seguito di un lungo dibattito parlamentare, con la legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1, comma 558, è stata prevista la cd. “stabilizzazione”.
In tale ottica, il Ministero intimato, con nota dell’11 luglio 2007, ha provveduto a comunicare che “in applicazione dell’art. 1, comma 519 della L. 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) richiamata nella dichiarazione congiunta sottoscritta dalla Amministrazione e le OO.SS. in data 21 giugno 2007, il contratto in oggetto ha validità fino alla conclusione delle procedure di immissione in ruolo della S.V.”.
La ricorrente, pertanto, in possesso di tutti i requisiti richiesti per la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, era in attesa del provvedimento ministeriale preordinato alla immissione in ruolo, con la conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Senonchè il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel pubblicare il bando per la procedura selettiva del personale appartenente all’area B per il passaggio alla posizione economica C1, ha indicato tra i requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale, all’art. 2, comma 1, lett. a), “l’essere dipendente a tempo indeterminato del Ministero, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso le Amministrazioni, nell’area B”.
In tal modo, dunque, inibendo alla ricorrente l’ambita trasformazione del rapporto di lavoro con la conseguente modifica della posizione economica.
La ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dalla norma per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1, ha prodotto regolare domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale.
Nel contempo, tuttavia, impugna il bando nella parte in cui limita il suo diritto di partecipazione.
Deduce la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
- violazione di legge (artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.;art. 1 L. n. 241/1990 in relazione all’art. 2 del bando del 24 luglio 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali);eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria;disparità di trattamento;erroneità;sviamento);
- violazione di legge (artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.;art. 1 L. n. 241/1990 in relazione all’art. 2 del bando del 24 luglio 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali);eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria;disparità di trattamento;erroneità;sviamento);
- violazione di legge (artt. 3, 35, 51 e 97 Cost.;art. 1 L. n. 241/1990 in relazione all’art. 2 del bando del 24 luglio 2007 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali);eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria;disparità di trattamento;erroneità;sviamento).
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione resistente deducendo l’incompetenza del TAR adito e chiedendo il trasferimento del ricorso al TAR Lazio.
A seguito della adesione della ricorrente, il TAR per la Campania – Salerno, disponeva la trasmissione del ricorso al TAR Lazio.
Con ordinanza n. 5080/2008, il Tribunale respingeva l’istanza cautelare avanzata dal difensore della ricorrente.
Con motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati la ricorrente impugnava gli ulteriori atti indicati in epigrafe.
Con ordinanza n. 1533/2009, il Tribunale respingeva l’istanza cautelare avanzata dal difensore della ricorrente in relazione ai motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente lamenta la illegittimità del bando di concorso - e delle circolari attuative – con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto una procedura di selezione del personale ministeriale per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per il profilo professionale di Restauratore e Conservatore, nella parte in cui ha previsto tra i requisiti di ammissione “l’essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero”.
La ricorrente, infatti, risulta “stabilizzata” soltanto a far data dal 18 gennaio 2008 a seguito della stipula del relativo contratto in applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 519 L. n. 296/2006.
In particolare, con circolare n. 243 dell’11 ottobre 2007, il Direttore del Servizio II del Ministero resistente, in applicazione dei commi 519 e 521 della L. n. 296/2006, ha disposto l’accertamento dei requisiti da parte dei dipendenti destinatari delle procedure di stabilizzazione, con termine al 30 novembre per la presentazione della relativa documentazione. Con successiva circolare n. 295 del 20 dicembre 2007, all’esito della presentazione dei documenti richiesti, l’Amministrazione ha provveduto ad impartire ai Direttori degli Uffici ed Istituti Centrali e periferici interessati le disposizioni volte alla procedura di nomina per la qualifica di “Assistenza alla Vigilanza, Sicurezza, Accoglienza, Comunicazioni e Servizi al Pubblico (ex Assistenti Tecnici Museali)” ed alla conseguente stipula del contratto che è avvenuta – con riferimento alla posizione della ricorrente – in data 3 gennaio 2008.
Deduce la ricorrente - nei primi tre motivi di ricorso principale - la illegittimità del decreto di esclusione in considerazione del fatto che la limitazione della partecipazione al concorso per il passaggio dall’area B all’are C1 ai soli lavoratori a tempo indeterminato determinerebbe una ingiustificata discriminazione non fondata su ragioni logiche ovvero giuridiche.
Gli assunti sono infondati.
Rileva il Collegio come l’art. 2 del bando relativo al passaggio di area funzionale di cui all’odierno ricorso espressamente dispone che “possono produrre domanda di partecipazione alla selezione i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione: a) essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre Amministrazioni, nell’area B;b) essere in possesso del diploma di laurea afferente alla professionalità di cui al presente bando e del relativo anno integrativo. I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti alla data del 30 settembre 2007 e devono sussistere anche alla data dell’inquadramento nella posizione economica conseguita a seguito della procedura di selezione. I candidati privi di uno dei requisiti di cui al presente articolo sono esclusi dalla selezione con provvedimento motivato. Tale esclusione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 487/1994 citato nelle premesse, può avvenire in qualunque momento”.
L’espressa indicazione del bando esclude, quindi, la partecipazione alla procedura di quei soggetti – quali la odierna ricorrente – che al tempo della scadenza per la presentazione della domanda non fossero dipendenti a tempo indeterminato.
Né può ritenersi fondata la interpretazione tesa ad individuare nella volizione della Amministrazione una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni di eguale natura.
Non v’è dubbio, infatti, che la posizione del lavoratore a tempo determinato non può essere equiparata a quella del lavoratore a tempo indeterminato in considerazione della diversa natura del rapporto e della differente posizione assunta dagli stessi nell’ambito della organizzazione funzionale del rapporto di servizio alle dipendenze della P.A.
La natura delle procedure selettive di stabilizzazione, del resto, è equipollente ad una vera e propria assunzione - senza espletamento di concorso pubblico - e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'Amministrazione Pubblica datoriale (sul punto, seppure ai fini della risoluzione di una questione di giurisdizione, si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02 dicembre 2009 , n. 8253).
Alcuna discriminazione, dunque, ha posto in essere l’Amministrazione nel limitare la partecipazione al concorso in oggetto al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Né può sostenersi che il requisito in esame doveva ritenersi sussistente qualora posseduto al momento della presentazione della domanda ovvero al momento dell’avvio della procedura. Appare, infatti, evidente come tale interpretazione stravolga completamente l’assetto delineato dal bando importando, peraltro, effetti distorsivi anche sotto il profilo della spesa pubblica in contrasto con i principi di contenimento e razionalizzazione della spesa per il costo del lavoro pubblico.
Ancora, non può nemmeno imputarsi alla Amministrazione un ritardo nella attuazione dei provvedimenti di stabilizzazione. Sotto tale profilo, infatti, è sufficiente osservare come la norma di cui all’art. 1, comma 519 L. n. 296/2006 non faccia riferimento ad alcun limite temporale di applicazione disponendo, nella sua prima parte, soltanto che “Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”;né, del resto, la stabilizzazione del precariato costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in grado di derogare “ex se” alle disposizioni normative in tema di procedure selettive.
D’altra parte occorre anche osservare come i “tempi” della procedura di stabilizzazione risultano necessariamente parametrati alla complessità della riorganizzazione delle risorse umane che ha implicato una previa rideterminazione delle piante organiche distinte per posizioni economiche ed una successiva individuazione dei criteri e delle modalità per la presentazione della documentazione necessaria al completamento della procedura di stabilizzazione.
Allo stesso modo infondati appaiono i motivi aggiunti.
Con il primo motivo, in particolare, la ricorrente deduce la illegittimità dei provvedimenti impugnati per la assenza di alcun provvedimento di esclusione.
L’assunto è infondato.
Rileva il Collegio come l’assenza del formale provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva di cui all’odierno ricorso non rileva ai fini della dedotta legittimità dei provvedimenti impugnati anche in considerazione della intervenuta nota n. 11552 del 3 ottobre 2008 con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali ha disposto la convocazione dei soli ammessi al concorso con conseguente esclusione implicita di tutti i soggetti partecipanti non indicati nel provvedimento di ammissione.
Quanto, poi, alla seconda censura contenuta nei motivi aggiunti è sufficiente osservare come l’intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro della ricorrente a tempo indeterminato (in data 18 gennaio 2008) non può incidere sulla fondatezza del ricorso in considerazione della assenza, al momento della scadenza del concorso, del necessario requisito posto dallo stesso bando (esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
Per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’infondatezza nel merito del ricorso importa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.