TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-15, n. 202300505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-02-15, n. 202300505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300505
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 00505/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02002/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato gli uffici di questa, in Palermo, alla via Valerio Villareale, n. 6;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo del 6 giugno 2017, con il quale è stata vietata a -OMISSIS- la detenzione di tutte le armi e munizioni di cui è proprietario, nonché di ogni eventuale atto allo stesso presupposto, consequenziale e connesso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Viene impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto meglio indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Palermo ha fatto divieto a -OMISSIS- di detenere armi, munizioni ed esplosivi.

Alla base della decisione vi è il fatto che il privato sia stato denunciato e processato per detenzione abusiva di arma, venendo poi prosciolto dall’imputazione con sentenza del Tribunale di Palermo, Sez.-OMISSIS-, del 3 luglio 2014, n. -OMISSIS-, per prescrizione.

In ragione di tale fatto, egli è stato ritenuto dall’amministrazione inaffidabile.

2. – Con il ricorso si deducono, a sostegno della domanda di annullamento del divieto, le seguenti ragioni:

a) vi sarebbe difetto di motivazione del provvedimento, il quale non spiegherebbe le ragioni del divieto, adottato peraltro a molti anni di distanza dai fatti valorizzati;

b) il fatto contestato non si sarebbe mai verificato, essendo stato egli in realtà controllato dai carabinieri mentre imbracciava un fucile regolarmente denunciato;

c) l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della condotta incensurabile da egli tenuta per gli oltre venti anni in cui è stato titolare della licenza di porto di fucile ad uso caccia.

3. – Costituitasi l’amministrazione intimata, il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 17 gennaio 2023.

4. – Va premesso, in unisono con la Corte Costituzionale (cfr. sentenze 10 febbraio 1981, n. 24;
16 dicembre 1993, n. 440;
9 maggio 2019, n. 109), che il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi "costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975" e che "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi" .

Ciò posto, in materia di rilascio della licenza di porto d’armi il legislatore – ricorda la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez.-OMISSIS-II, 18 maggio 2016, n. 2020) – ha individuato i casi in cui l'Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati (ai sensi dell'art. 11, commi-OMISSIS- e-OMISSIS-II, prima parte, e dell'art. 43, comma-OMISSIS- r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro) e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali (ai sensi dell'art. 11, commi-OMISSIS-I e-OMISSIS-II, seconda parte, e dell'art. 39 e 43, comma-OMISSIS-II).-OMISSIS-n relazione all'esercizio dei relativi poteri discrezionali, l'art. 43 consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche - in alternativa - l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato: Cons. Stato, Sez.-OMISSIS-II, 3 maggio 2016, n. 1727;
Sez.-OMISSIS-II, 7 marzo 2016, n. 922;
Sez.-OMISSIS-II, 1° agosto 2014, n. 4121;
Sez.-OMISSIS-II, 12 giugno 2014, n. 2987).

Le licenze di porto d'armi, dunque, possono essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l'esistenza di precedenti penali in capo al richiedente, ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull'opportunità di concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza (Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5595;
Cons. Stato, Sez.-OMISSIS-, 22 ottobre 2013, n. 4329).

Inoltre, l'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce alla Prefettura il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità di abusarne.

La valutazione del Prefetto è caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili;
il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, Sez.-OMISSIS-II, 14 febbraio 2017, n. 649).

Il giudizio dell’amministrazione non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza (TAR Toscana, Sez.-OMISSIS-, 13 gennaio 2016, n. 380).

5. – Alla luce delle coordinate giurisprudenziali richiamate, il ricorso deve essere rigettato.

In punto di fatto, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto la denuncia del fucile che assume di star maneggiando al momento del controllo operato dai Carabinieri;
tale denuncia, però, è stato presentata non da lui, ma da altri, nella specie il padre.

Dunque, il fatto materiale del porto di fucile da lui non denunziato può ritenersi dimostrato.

Si tratta, è chiaro, di una condotta illecita specificamente relativa all’uso delle armi, che ben giustifica la valutazione di inaffidabilità operata dall’amministrazione;
valutazione peraltro sufficientemente, anche se sinteticamente, spiegata nel provvedimento impugnato.

6. –-OMISSIS-l ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

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