TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-08-04, n. 202109257
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Testo completo
Pubblicato il 04/08/2021
N. 09257/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09130/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9130 del 2018, proposto da
Quasar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte di Fiore, 22;
contro
Gestore Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
per l'annullamento
del provvedimento GSEWEB/P20180175712 del 14 giugno 2018 con cui è stata rigettata la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l'intervento di nuova costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica on-shore sito nel Comune di Balvano (PZ), nonché di tutti gli atti ad esso presupposti ed in particolare:
- della nota integrativa del GSE datata 19 gennaio 2018;
- del provvedimento GSEWEB/P20170132339 del 4 agosto 2017, recante preavviso di rigetto;
- del provvedimento GSEWEB/P20170115738 del 6 luglio 2017, recante avviso di sospensione del procedimento;
- nonché, ove occorrer possa, del punto 1.3.3.2 delle Procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Quasar, titolare di un impianto eolico di potenza pari a 0,059 MW (FER102577), in località Balvano Montagna nel Comune di Balvano (PZ), in data 20 aprile 2017 ha richiesto al GSE l’accesso agli incentivi ai sensi del D.M. 23 giugno 2016.
In prossimità di tale impianto, è situato altro impianto eolico, di potenza pari a quello di Quasar, di proprietà di Lepan srl, numero FER102451 (particelle 145 e 146 del Foglio 1 del catasto del Comune di Balvano - PZ).
Il GSE, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha respinto la richiesta di incentivazione proposta da Quasar, ritenendo che l’iniziativa imprenditoriale della società ricada nell’ambito dell’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, e sia quindi riconducibile a un’operazione unitaria, finalizzata a consentire all’impianto eolico di cui è titolare Quasar e a quello di proprietà della società Lepan S.r.l. di beneficiare indebitamente dell’accesso diretto agli incentivi. Analoga richiesta, presentata dalla società Lepan, è stata respinta con separato provvedimento (impugnato con distinto ricorso)
Nella motivazione il Gestore, in ragione di una pluralità di circostanze, evidenzia che le iniziative di Quasar e Lepan, seppure formalmente separate, sarebbero da considerarsi unitariamente ai sensi dell’art. 29 DM 23.06.2016 (“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) che disciplina l’istituto del cd. “artato frazionamento”, fattispecie che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti;in particolare si evidenzia che le due società sarebbero soggetti tra loro riconducibili sotto il profilo societario e gli impianti avrebbero i contatori di scambio degli impianti posizionati sulla medesima particella catastale, e perciò da considerarsi contigui.
Avverso il provvedimento di diniego, vengono svolte con il ricorso in epigrafe le seguenti doglianze:
- violazione degli articoli 5, comma 2, e 29 del decreto;violazione delle procedure applicative del decreto in parte qua, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, contraddittorietà e arbitrarietà manifeste, nonché travisamento dei presupposti di fatto.
Si è costituito in giudizio il Gestore Servizi Energetici chiedendo la reiezione del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 28 settembre 2018, con ordinanza n. 5798/2018, la domanda cautelare, confermata poi in appello, è stata respinta non risultando il ricorso “assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris ”.
All’udienza del 13 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
La domanda impugnatoria è infondata.
Con l’unico mezzo di censura, articolato in distinte doglianze, la società ricorrente deduce l’erroneità delle conclusioni del Gestore sul riconoscimento di un’ipotesi di artato frazionamento.
Il motivo non ha pregio.
L’art. 5 DM 23.06.2016 (“Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) prevede che, fermo restando l’art. 29 ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, “più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti”.
L’art. 29 cit. prevede poi che “il GSE, nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti”;nel caso che ricorra l’artato frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Nel caso odierno ricorrono i presupposti indicati dalla norma invocata dal GSE per respingere la domanda di incentivazione.
In primo luogo appare immune da censure la riconducibilità a livello societario delle istanze ad un soggetto imprenditoriale comune;le Procedure Applicative (punto 1.3.3.2) chiariscono che la riconducibilità dell'operazione ad un unico soggetto ricorre quando tra le società vi sia 1) un rapporto di controllo/collegamento ex art. 2359 c.c. oppure 2) l’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. oppure 3) elementi oggettivi e soggettivi da cui possa desumersi un sostanziale collegamento societario.
In relazione a tale verifica, questa Sezione ha altresì chiarito che non occorre limitarsi agli istituti civilistici del collegamento o del controllo societario, ovvero della direzione e coordinamento societario (ex artt. 2359 e 2497 c.c.) i quali, in base alle norme qui rilevanti, costituiscono solo uno dei possibili riscontri della “riconducibilità” societaria ad un unico produttore (sentenza n. 10052/2019 e 14323/2019).
Piuttosto il collegamento societario potrà essere ravvisato allorquando ricorrano plurimi elementi concordanti e significativi da cui sia ragionevolmente desumibile l’esistenza di un collegamento tra le iniziative esaminate, secondo una ricostruzione spettante all’amministrazione e sindacabile sul piano della ragionevolezza e della coerenza logica (cfr. sul tema questa Sezione n. 10052/2019 e 5656/2019).
Nel caso di specie il Gestore, in corretta applicazione dei sopra indicati principi, con il provvedimento in contestazione ha desunto il collegamento societario dalla presenza dell’amministratore unico della Quasar srl (D C) dal giugno 2014 e fino al luglio 2017 - gli anni in cui l'iniziativa in questione è stata avviata e conclusa - nel consiglio di amministrazione della Lepan, con delega dei poteri di amministrazione e gestione per la realizzazione di impianti eolici (cfr. verbale C.d.A. Lepan del 27 giugno 2014, in atti).
Tale coincidenza di cariche, che individua nel Caslini il soggetto incaricato della realizzazione del progetto energetico di entrambe le società interessate, è elemento già di per sé sufficiente a integrare la nozione di sostanziale collegamento societario;la ricostruzione dunque operata dal Gestore appare esente da censure di illogicità o irragionevolezza.
Quanto all’ubicazione dell’impianto, l'artato frazionamento risulta dalla circostanza che una componente essenziale degli impianti (i contatori di scambio dell’energia) è situata sulla stessa particella (fg. 1, p.lla 145).
Contrariamente infatti a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli indicati misuratori di energia sono elementi costituitivi dell’impianto, indipendentemente dalla loro collocazione.
Depone invero in tal senso, prima ancora che la giurisprudenza consolidatasi sul punto (da ultimo, Cons. di Stato, sentenza 25 gennaio 749/2021), la stessa lettera del Decreto ministeriale 23.06.2016 che, all’art. 2, comma 1, li comprende espressamente tra i componenti dell’impianto (quali “misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi”), a prescindere dalla tipologia di alimentazione (bassa, media o lata tensione) e dalla proprietà del contatore in capo a un soggetto diverso dal responsabile dell’impianto.
Va al riguardo evidenziato che, come affermato dalla giurisprudenza, qualora “i misuratori sono posti sulla stessa particella catastale, ne deriva che – più in generale – gli stessi impianti cui essi afferiscono devono essere considerati come posti sulla medesima particella catastale, con conseguente rilevanza di ciò ai fini della norma antifrazionamento di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, del D.M. 23 giugno 2016” (TAR Lazio, questa sezione III Ter, 3 settembre 2019 n. 10692).
Non vi è quindi motivo per discostarsi da quanto già affermato dalla Sezione a proposito del contatore di scambio, in quanto tale componente va considerata parte integrante dell’impianto e come tale vale a determinare la localizzazione dell’impianto sulla medesima particella catastale come richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. b) del D.M. 23 giugno 2016” (TAR Lazio, Roma, Sez. III Ter, 23 maggio 2019 n. 6311, 6313, 6317).
Va inoltre, precisato che la decisione circa l’ubicazione dei contatori di scambio è direttamente e principalmente riconducibile al soggetto responsabile (dunque all’odierna ricorrente) e non dipende, invece, da una scelta del gestore della rete, se non in parte trascurabile e solo per ragioni tecniche, così che anche tale argomento di doglianza non può essere favorevolmente scrutinato (sent. 6311/2019 cit., nonché sent. 24 maggio 2017 n. 6206).
Va, infine , precisato che l’unicità della stazione di raccolta MT/AT indicata dall’art. 29 del D.M. del 2016 è solo uno dei vari indicatori dell’artato frazionamento, che va considerato in aggiunta a quelli previsti dall’art. 5, comma 2, dello stesso Decreto, così che la connessione alla rete in bassa o media tensione non può, di per sé, in presenza di ulteriori elementi significativi, escludere la qualificazione di più impianti come unico impianto di potenza cumulativa ai sensi della normativa citata.
Infine, congiuntamente a quanto già osservato, gli ulteriori elementi di fatto, indicati dal Gestore, risultano del tutto univoci a dimostrazione dell’esecuzione unitaria delle due iniziative (sviluppate da una medesima società, Rago Solar Technology srl, la quale poi ha ceduto alle società Quasar e Lepan i due impianti per cui è causa);viene dunque smentita la pretesa casualità delle coincidenza fisica e temporale dei due progetti;in tal senso depongono la contestualità 1) delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dal comune di Balvano (con PAS protocollate nel medesimo giorno e con n. protocollo progressivi in data 11.8.2015);2) delle volture dei titoli autorizzativi (22.10.2015);3) delle date di inizio lavori (8.2.2016).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.