TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-07, n. 202203209
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2022
N. 03209/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02268/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2268 del 2009, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, alla Via G. D'Annunzio n. 39/A;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Rosaria Borzì, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 17199 del 12 giugno 2009, di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia, nonché di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 novembre 2022 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari di un immobile presso il Comune di -OMISSIS-, meglio identificato in atti, adivano l’intestata Sezione rappresentando che l’amministrazione intimata, presupponendo l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 7 del 27 gennaio 2009, gli notificava il provvedimento prot. n. 17199 del 12 giugno 2009 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate presso il detto immobile, consistenti “un manufatto a piano terra della superficie di circa mq. 50, costituito da tre pareti in muratura portante sormontate da un cordolo di coronamento in c.a. a sostegno di tre capriate in legno, quale struttura della copertura a tetto a due falde”.
Deducevano, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
a) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241 recepiti dalla l.r. 30 aprile 1991, n. 10 in relazione all’art. 7 l. 28 febbraio 1985, n.37. Violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo ” atteso che l’ordinanza di demolizione presupposta al provvedimento di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale non era stata ritualmente notificata;
b) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241 recepiti dalla l.r. 30 aprile 1991, n. 10 in relazione all’art. 7 l. 28 febbraio 1985, n.37. Violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo ” atteso che l’ordine di demolizione non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, né recava alcuna motivazione in ordine alla natura, alla tipologia e all’epoca di realizzazione delle opere abusive;
c) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7 e 10 l.r. 10 agosto 1985, n. 37. Violazione del principio di legalità. Carenza di presupposti ” atteso che le opere realizzate, consistendo in lavori di manutenzione straordinaria di un vecchio locale di sgombero e ricovero di attrezzi avente carattere pertinenziale rispetto al fabbricato principale, non necessitavano di previa concessione edilizia, risultando piuttosto disciplinate dall’art. 5 della l.r. 37/1985 e subordinate, pertanto, ad autorizzazione sindacale. Di conseguenza, l’amministrazione non avrebbe potuto disporre la demolizione dell’immobile, ma avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 10 l. n. 47/1985;
d) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 31, 34 e 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 15, l. 28 febbraio 1985, n. 7. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per carenza dei presupposti ”, atteso che le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria di un locale tecnico o di servizio (avente quindi natura pertinenziale), come quelle in discussione, erano soggette a denuncia di inizio attività e non già al previo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001. Alle opere contestate, dunque, era applicabile il regime di cui all’art. 37 del citato d.P.R.
3. Si costituiva in giudizio il Comune resistente deducendo l’infondatezza del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2022, il ricorso era trattenuto per la decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente al primo motivo di gravame, riguardante il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, mentre deve essere respinto in relazione a tutte le restanti censure, articolate nei confronti dell’ordinanza di demolizione.
6. Ciò detto, con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale per omessa rituale notifica del presupposto ordine di demolizione.
Segnatamente, come rappresentato nella memoria difensiva del 12 ottobre 2022, in primo luogo perchè la notifica al sig. -OMISSIS- era nulla sia perché non seguita dalla comunicazione con raccomandata r.r.