Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-19, n. 202102380

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-19, n. 202102380
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102380
Data del deposito : 19 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2021

N. 02380/2021REG.PROV.COLL.

N. 03444/2016 REG.RIC.

N. 03848/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3444 del 2016, proposto da
V A C, rappresentata e difesa dagli avvocati M C, V C, con domicilio eletto presso lo studio Maria Palomba in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;

contro

Comune di Soverato, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Maria Amoruso in Roma, via Domenico Fontana n.12;



sul ricorso numero di registro generale 3848 del 2017, proposto da
V A Coti, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio Maria Palomba in Roma, via Cola di Rienzo, 271;

contro

Comune di Soverato, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cosco in Roma, via Lima n. 28;
Responsabile Settore Urbanistica Comune di Soverato non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 3444 del 2016:

per la riforma della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00291/2016, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie abusive e ripristino stato dei luoghi;

quanto al ricorso n. 3848 del 2017:

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00397/2017, resa tra le parti, concernente annullamento della nota del Comune di Soverato prot. 12598 del 07/08/2008 e della nota del Comune di Soverato prot. 7023del 24/04/2004.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Soverato e di Comune di Soverato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo;
l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Sono appellate, con autonomi e distinti ricorsi, le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) nn. 00397/2017 e 291/2016 di reiezione dei ricorsi e motivi aggiunti proposti dalla sig.ra V A Coti avverso, rispettivamente, la nota del Comune di Sovereto (prot. 12598 del 07/08/2008) d'inammissibilità e rigetto dell'intervento di cui alla DIA del 28/03/2008 prot. 5484 e l’ordinanza di demolizione (d.13 maggio 2015, n. 13), aventi ad oggetto l’intervento di ristrutturazione del fabbricato rurale con realizzazione di parcheggio, ricadente in zona agricola (in catasto al foglio 5, particella 75).

Con provvedimento del 27 novembre 2015, n. 21, il Comune di Soverato ha annullato la s.c.i.a, cui ha fatto seguito l’annullamento in autotutela dell’originaria ordinanza di demolizione, e la successiva l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione.

1.1 Provvedimenti impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti.

2. Con la sentenza n.397/2017, ricostruita diacronicamente la vicenda dedotta in giudizio, il Tar, pronunciandosi nel merito, ha avallato la motivazione dei provvedimenti impugnati.

In particolare, laddove il provvedimento fa riferimento alla “sostanziale differenza tra lo stato di fatto riportato negli allegati progettuali e quanto rilevabile dal rilievo topografico allegato al progetto”, ad una trasformazione, con cambio di destinazione d’uso, nei fatti, di un fabbricato rurale adibito a stalla o similare in una abitazione con dotazione di parcheggi “che altrimenti sarebbe del tutto impropria vista l’attuale destinazione d’uso …” e ad un fabbricato nuovo con volume, sagoma e destinazione diversi.

3. Con la sentenza n.291/2016, sul rilievo che al 5 aprile 2013, data di presentazione della s.c.i.a., sul terreno sito in Soverato non esisteva – né materialmente, né giuridicamente – alcun fabbricato, il Tar ha qualificato l’intervento come di nuova costruzione, assoggettato, non già al regime derogatorio rivendicato dalla ricorrente di cui agli artt. 5 e 6 l.r. 11 agosto 2010, n. 21, bensì a quello ordinario del permesso di costruire con conseguente legittimità dell’ordinanza di demolizione.

4. Appella le sentenze la sig.ra V A Coti. Resiste il Comune di Sovereto.

5. Disposta con ordinanza incombente istruttorio, all’esito, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2021, tenuta in modalità telematica da remoto, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. I ricorsi soggettivamente ed oggettivamente connessi devono essere riuniti.

7. Per meglio esaminare gli appelli è bene precisare gli elementi di fatto che fanno cornice alla vicenda dedotta in giudizio.

Nel periodo tra il 24 aprile 2012 e il 1 aprile 2015, la ricorrente ha rivestito l’incarico di Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Soverato, vale a dire dell’ufficio competente sulla segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 5 aprile 2013.

Il fabbricato in costruzione è stato sottoposto, con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 20 luglio 2015, a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 1 c.p.c., nell’ambito del procedimento iscritto al n. 4896/2015 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 64, 65, 72, 93, 94, 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 483 c.p.

Il provvedimento cautelare è stato confermato in sede di riesame dal Tribunale di Catanzaro, Sezione II Penale, con ordinanza del 10 novembre 2015.

La zona in cui ricade l’area d’intervento edilizio è agricola ed è sottoposta a vincolo idrogeologico.

8. I rilievi sono dirimenti per respingere i motivi d’appello che denunciano gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di verificare la tardività dell’inibitoria adottata dal Comune avente ad oggetto l’originaria DIA.

In presenza d’illecito edilizio, l'art. 27, comma 3, del d.P.R. 380/2001 prevede che “qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi”.

Vale a dire che, a prescindere dall’adozione tempestiva dei provvedimenti inibitori dei lavori iniziati in forza di DIA, l’amministrazione conserva integro il potere sanzionatorio di reprimere l’illecito.

L’amministrazione ha accertato la radicale difformità dei lavori realizzati rispetto a quelli indicati nella DIA: “il nuovo fabbricato rispetto al vecchio edificio oggetto di ristrutturazione ha pianta e sezione palesemente differenti nonché diverse volumetrie, altezze, aperture e pertinenze”.

L'intervento è stato correttamente qualificato dal Comune come di nuova costruzione.

Lungi dall’essere consistito nella “demolizione e ricostruzione”, il manufatto derivante dalla nuova edificazione non rispecchia affatto quello preesistente né quanto a pianta, sezione, prospetti e sagoma, né quanto a volumi e metratura, ampiezza delle finestre, numero dei piani che divengono 2 nella nuova costruzione mentre originariamente consisteva in una singola stanza su un solo piano.

È mutata la destinazione: il vecchio fabbricato, riparo per animali, ha assunto la morfologia e la destinazione di una villa con terrazze, ampie aperture e parcheggi pertinenziali.

Unità familiare abitativa, per di più, realizzata in zona agricola, senza aver chiesto ed ottenuto il nulla osta idrogeologico.

Come correttamente ritenuto dal Tar, l’intervento edilizio di nuova costruzione avrebbe dovuto essere autorizzato con il rilascio del permesso di costruire anziché in forza di DIA o SCIA.

9. Conseguentemente sono infondate le contestazioni: l’una relativa alla mancanza di sopralluogo da parte del Comune di Soverato stante le rilevate e macroscopiche difformità;
l’altra di violazione dell’art. 10 bis l.241/90, dovendosi dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non trova applicazione al procedimento di DIA.

10. Aggiungasi che l’accertata abusività dell’intervento comporta ipso facto l’adozione della sanzione ripristinatoria.

Accertato l’illecito edilizio, l'ordinanza di demolizione costituisce doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione.

È atto vincolato che non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né comparazione alcuna con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né motivazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo ravvisabile l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non legittima affatto (cfr., Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2017).

11. Conclusivamente gli appelli sono infondati.

12. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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