TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-07-27, n. 202312695

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2023-07-27, n. 202312695
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312695
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2023

N. 12695/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06661/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6661 del 2023, proposto da S A, rappresentato e difeso da sé stesso ex art 22 comma 3 c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura Generale dello Stato, Commissione d'Esame, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Francesca Foti, Giovanni Caruso, Maristella Ciappina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare

-della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa, per il profilo assistente di settore amministrativo (codice AMM – n. 1250 unità di personale), del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicata sul sito del “Formez PA” in data 24 febbraio 2023, e successivamente rettificata in data 20 aprile 2023, nella parte in cui non riconosce alcun titolo di studio e, di conseguenza, nessun punto per la valutazione dei titoli nonostante ne fosse in possesso (laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento LMG01, collocandolo tra i vincitori alla posizione n. 756 con il punteggio complessivo di 28,875;

-del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n. 104 del 31/12/2000, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art. 4 c. 5 e dell'art. 7 c.2 laddove prevede che “ i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione ” (art. 4, c.5) e impone alla commissione di effettuare la valutazione dei titoli “ sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso ” (art. 7 c.2), senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento “Step One2019”;

-della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso;

-degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art. 10 bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito in posizione precedente alla n. 756 del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto preordinato connesso conseguente comunque lesivo per il ricorrente ivi inclusi quelli ad oggi non conosciuti ed, in ogni caso, lesivi dei diritti dell'interessato istante;

nonché per l'accertamento

dell'interesse in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento della laurea in giurisprudenza (LMG01) e la condanna dell'amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di un ulteriore punto per come previsto dall'art. 7 del bando (per il possesso della laurea di cui sopra) ed alla conseguente corretta rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe allo stesso di ottenere il punteggio complessivo di 29,875 e la migliore posizione della graduatoria finale di merito prossima alla numero 210 rimanendo comunque vincitore della selezione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di legge e l’espletamento delle formalità previste dal citato articolo;

Premesso ancora che con atto ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e tempestivamente depositato nei termini di legge, il ricorrente -collocatosi, in esito allo svolgimento della procedura concorsuale per cui è ricorso, fra i vincitori alla posizione n. 756 e con il punteggio complessivo di 28,875– si duole, deducendo, quale conseguente pregiudizio, la perdita della possibilità di ottenere l’assegnazione ad una sede più favorevole e congeniale:

- della mancata attribuzione di punteggio previsto dal bando per il titolo di laurea, posseduto dal ricorrente ma non dichiarato in domanda, ancorché presente in anagrafica nel portale “Step one 2019” asseritamente a causa “ di un errore del sistema ( in quanto il ricorrente ricorda di avere inserito tale titolo di studio in domanda) o, al più, di un'evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione al concorso ” ;

- dell’omessa attivazione del soccorso istruttorio richiesto all’Amministrazione ai fini della valutazione del titolo omesso.

Considerato che:

- si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle P.A, insistendo per l’infondatezza del ricorso e, pertanto, per il suo rigetto;

- alla camera di consiglio dell’11 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con preavviso alle parti del rilievo d’ufficio di una questione di inammissibilità del gravame, ex art 73 comma 3 c.p.a. e dell’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che il ricorso, al di là della questione di inammissibilità rilevata d’ufficio dal Collegio in relazione al carattere non effettivo dei controinteressati ai quali è stato notificato, è comunque manifestamente infondato e, pertanto, debba essere respinto in base alla ragione più liquida, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa ‘giustizia’ (cfr. Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014;
e Ad. plen., n. 9 del 2014).

Rilevato che:

- il ricorrente non ha assolutamente indicato – nella propria domanda di partecipazione al concorso- il possesso del titolo di laurea, titolo nemmeno rilevabile aliunde per il tramite di altre dichiarazioni formulate in domanda che avrebbero potuto rendere riconoscibile l’asserito errore ex art. 1431 c.c.;

- non risulta, altresì, in alcun modo dimostrata la sussistenza del pure invocato “errore di sistema ” che, in tesi, avrebbe potuto determinare l’omessa dichiarazione;

-l’articolo 7 del bando di concorso, al comma 2, espressamente prescrive: “ La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso” ;

- ciascun concorrente è tenuto, nel presentare le domande concorsuali, a serbare una condotta diligente ed attenta e, in base al principio di autoresponsabilità, sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche);

- questo Tar, in precedenti analoghi, ha già avuto modo di rilevare che “ la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9;
ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).

I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. [….].

In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” ( Tar Lazio Roma, Sez. II, n. 8762 del 27 giugno 2022 e, in termini, Tar Lazio Roma, Sez. II, n. 6227 dell’11 aprile 2023) .

Ritenuto in conclusione che, alla luce delle pregresse considerazioni, nella vicenda in esame, ad avviso del Collegio, non sussistano i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, in quanto, nel caso di specie, non si controverte di un titolo parzialmente, implicitamente (o insufficientemente) dichiarato, bensì di un titolo completamente pretermesso in sede di domanda di partecipazione a cagione di una condotta imputabile al solo concorrente.

Ritenuto, pertanto, di dover escludere in radice, per quanto innanzi ed in ossequio ai principi testè richiamati, sia la riconoscibilità del punteggio per il possesso del titolo di laurea non dichiarato dal ricorrente in domanda sia l’invocabilità del rimedio del soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 e pertanto di dover rigettare il ricorso siccome manifestamente infondato.

Le spese seguono la soccombenza come meglio specificato nel dispositivo;

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