TAR Bologna, sez. II, sentenza 2015-07-13, n. 201500674

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2015-07-13, n. 201500674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201500674
Data del deposito : 13 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00364/2015 REG.RIC.

N. 00674/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00364/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 364 del 2015, proposto da:
Marsh Spa, rappresentato e difeso dagli avv. S S, C C, con domicilio eletto presso C C in Bologna, viale Carducci 13;

contro

Azienda Usl di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. S A, A C, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Azienda U.S.L. in Bologna, Via Castiglione N.29 Ufficio Legale;
Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Usl Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Usl Ferrara, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Area Vasta Emilia Centrale (Avec);

nei confronti di

Willis Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. R M, S Q, M Zoppellari, con domicilio eletto presso M Zoppellari in Bologna, Via Vascelli N. 8;
Aon Spa, rappresentato e difeso dagli avv. M Zoppellari, R M, S Q, con domicilio eletto presso M Zoppellari in Bologna, Via Vascelli N. 8;

per l'annullamento

della determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano 7 Aprile 2015, n.649 di affidamento dell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore delle aziende dell'A.V.E.C. Area Vasta Emilia Centrale;nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Usl di Bologna e di Willis Italia Spa e di Aon Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’amministrazione intimata ha indetto una gara per l’affidamento dell’incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore delle aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale (AVEC).

Hanno partecipato alla selezione cinque candidati ed il servizio è stato aggiudicato alla società contro interessata, intimata nel presente giudizio.

La ricorrente, classificata seconda in graduatoria, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati deducendone d’illegittimità.

Si sono costituite in giudizio sia l’amministrazione intimata che il raggruppamento di imprese contro interessato chiedendo il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tar n.168/2015 “non emergendo profili di illegittimità nella composizione della RTI aggiudicatario e non sussistendo le irregolarità procedurali dedotte”.

Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con memorie e repliche e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.



2. Va respinta la prima censura dedotta con la quale la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria configurerebbe una “ATI sovrabbondante” perché costituita dal secondo ed al terzo broker presenti sul mercato e, quindi, sussisterebbero gli estremi di una potenzialità anti concorrenziale del raggruppamento stesso.

Va, infatti, osservato che non esiste nel nostro ordinamento una norma esplicita che vieti la costituzione delle cosiddette ATI sovrabbondanti né una simile previsione, a pena di esclusione, era prevista dagli atti di gara, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di procedere all’esclusione degli offerenti e ciò anche in violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione.

Del resto, nel caso in esame, vi sono state 5 offerte e la ricorrente stessa afferma di essere il primo operatore sul mercato italiano.

Vero è che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) con propria determinazione del 23 dicembre 2014 suggerisce di valutare la possibilità di non consentire la partecipazione alle ATI sovrabbondanti, attraverso una puntuale previsione nel bando di gara, ma soltanto qualora sussista il rischio concreto ed attuale di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento che nella fattispecie non risulta dimostrato e non può essere desunto dal contenuto delle offerte non emergendo elementi specifici e concreti in proposito, tra l’altro neppure indicati dallo stesso ricorrente.

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