TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-07-20, n. 201101878
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N. 01878/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03318/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3318 del 2008, proposto da S L, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. D'Annunzio, n. 62;
contro
Provincia Regionale di Catania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. I B, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Centuripe, 8;
nei confronti di
G L, rappresentato e difeso dall'avv. M D B, con domicilio eletto presso la Segreteria;
per l'annullamento
della revoca della concessione del passo carrabile n.148/90 ex s.p. 229/II, provvedimento n. 239 del 18.7.2008;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Regionale di Catania e di G L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il Consigliere dott.ssa Alba Paola Puliatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia origina dal conflitto tra la ricorrente ed il fratello Sig. L G per l’accesso al fondo in Biancavilla, c.da Poggio Rosso, originariamente di proprietà del padre, dante causa, che a seguito di frazionamento approvato il 17.10.1982 e atto di donazione del 13.1.1983, è pervenuto in parte alla ricorrente, per l’estensione di mq. 2777, part. contigue 8264 fg 48 p. 269 e p.lla 27448 f. 48 p.8 .
In data 17.5.1990 la ricorrente ottenne dalla Provincia di Catania l’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile sulla s.p. 229/II ( oggi strada comunale arti e mestieri).
Afferma di aver rinunciato con scrittura privata in data 22.2.1988 alla servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà della Sig.ra Romano, moglie del fratello L G, alla quale per effetto del medesimo frazionamento e con atto di donazione è pervenuta altra porzione del fondo paterno.
A seguito di modifiche apportate alla recinzione, venuta meno l’esigenza di consentire il passaggio verso la porzione del fondo intercluso, rimasto in proprietà del dante causa, si sono verificati tra i fratelli contrasti circa la proprietà ed il confine tra i fondi (per cui pende azione di regolamento dei confini in sede civile), a causa dei quali è stata richiesta alla Provincia di Catania dal Sig. L G la revoca dell’autorizzazione n. 148/1990 del passo carrabile in favore della sorella, impugnata col ricorso in esame.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
- erronea valutazione dei presupposti in fatto;
- violazione e falsa applicazione di legge;
-eccesso di potere;
-nullità del provvedimento di revoca.
Resistono in giudizio la Provincia regionale intimata ed il Sig. L G.
All’udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, nonostante la richiesta di rinvio di parte ricorrente, attesa la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 16/2009 con cui il Tribunale di Catania, sez. di Adrano, ha deciso la controversia pendente in sede civile.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Le circostanze riferite dalla ricorrente in ordine alla vicenda della proprietà ed alla lite con il fratello pendente in sede civile, non rilevano in questa sede, se non parzialmente.
Presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio sono, infatti, a norma dell’art. 22 del codice della strada, approvato con D.L.gvo 30.4.1992 n. 285, la compatibilità dell’interesse privato all’accesso al fondo e ad un’area laterale per lo stazionamento dei veicoli, con l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e della viabilità. La competenza al rilascio del titolo è dell’ente proprietario della strada ed è disciplinata dal regolamento dell’ente.
Piuttosto, acquista rilevanza quanto premette la Provincia nella sua memoria di costituzione, ovvero di non essere più titolare della strada prospiciente al passo carrabile di cui all’ autorizzazione n. 148/1990 rilasciata in favore della ricorrente, essendo stata trasferita la strada al Comune di Biancavilla in data 5.6.1998 (tant’è che la stessa ricorrente aveva pure richiesto, con istanza del 13.7.2007, e ottenuto il rimborso dei canoni corrisposti per l’uso della stessa).
Alla luce di tali premesse, il primo motivo di ricorso, col quale si denuncia l’errore sui presupposti di fatto non appare fondato.
La revoca dell’autorizzazione è stata disposta, in virtù dell’art. 10 del regolamento provinciale per le autorizzazioni, sulla base di una nuova valutazione del pubblico interesse, essendo mutati i presupposti di fatto, ovvero essendo venuto meno un presupposto che a suo tempo sussisteva: la titolarità della proprietà della strada in capo alla Provincia.
Trasferita la strada al comune, la rispondenza dell’autorizzazione all’interesse pubblico e la conformità di essa alle prescrizioni normative dell’ Ente locale andrà verificata appunto dal nuovo Ente titolare.
-Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente denuncia la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990.
Ma, ai sensi dell’art. 21 octies della l. 241/1990, il mancato avviso dell’avvio del procedimento non determina invalidità del provvedimento finale allorché, nonostante il contenuto discrezionale del provvedimento, l’Amministrazione dimostri in giudizio l’inutilità di detta comunicazione, stante l’impossibilità, pena la violazione di norme, di adottate un atto di segno diverso (cfr. tra le tante, Tar Sicilia, Catania, sez. I, 15.4.2011, n. 928). Tale è il caso in esame, in cui la Provincia ha dato dimostrazione di aver perso la titolarità della strada prospiciente il passo carrabile.
-Infine, non ha pregio il motivo col quale si denuncia l’eccesso di potere sotto il profilo che, a seguito della deprovincializzazione della strada, l’Ente intimato non sarebbe più competente ad incidere su situazioni giuridiche anteriormente costituite.
La ricorrente è ben consapevole che il passo carrabile in questione viene attualmente regolamentato dal Comune;tanto che ha richiesto al Comune di Biancavilla di poter effettuare lo spostamento del sito rispetto a quello precedentemente assentito dal Comune (istanza del 3.01.2007 prodotta in atti dalla Provincia).
Il provvedimento impugnato, invero, è stato adottato a seguito delle denunce del fratello della ricorrente (che assumeva di essere stato autorizzato dall’ANAS ad aprire il passo sin dal 1964) ed a seguito degli accertamenti che sono seguiti all’istanza della stessa ricorrente di rimborso delle somme versate a titolo di canone;fatti che hanno sollecitato la Provincia a chiarire formalmente una situazione ambigua, e a dichiarare con l’atto di revoca la sopravvenuta condizione di estraneità alla regolamentazione del passo, per la quale competente è divenuto il Comune. Sicchè il provvedimento, formalmente e sostanzialmente di revoca, intende anche fare chiarezza e rispondere alle istanze di parte privata.
Del resto questa Sezione, con sentenza n. 199/2001, ha accolto altro ricorso proposto dall'odierno controinteressato L G (fratello della ricorrente), sancendo, tra l'altro, l'obbligo del Comune di Biancavilla di definire la questione relativa al passo carrabile di che trattasi, ponendo sostanzialmente fine ad un'aspra e lacerante vertenza insorta tra soggetti legati da strettissimi vincoli di consanguineità, aventi causa dal fu Luca Giovanni.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la natura della controversia che coinvolge anche aspetti relativi ai rapporti familiari delle parti private.