TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-06, n. 202303661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-12-06, n. 202303661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303661
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2023

N. 03661/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00220/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 220 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medical C.P.L. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Guzzardi, n. 20;

contro

Assessorato Regionale della Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;

Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Spinuzza, n. 20;

per l’annullamento:

- del provvedimento del 29/10/08 definito dall’Azienda USL n. 8 di Siracusa “Contratto 2006-2008. Parte economica e budget definitivo 2008”, sottoscritto con riserva;

- della lettera di convocazione del 3/10/2008 e della nota del 20/5/08, con cui l’AUSL n. 8 ha chiesto alla ricorrente di procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di assegnazione del budget 2008, ai sensi del d.a. 912/08;

e per il riconoscimento

- del diritto ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2008, anche in corretta applicazione del d.a. 1985/08, comunque impugnato con separato ricorso;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della convocazione fatta dall’AUSL n. 8 di Siracusa per il giorno 16 luglio 2009, giusta nota prot. 3083 dell'1/7/09, ricevuta l’8/7/09, con il quale in esecuzione, del d.a. 1128/09, le strutture sanitarie sono state “invitate inderogabilmente per la sottoscrizione del contratto anno 2009 previa accettazione del budget assegnato”, con l’avvertimento che la mancata sottoscrizione comporta la sospensione con decorrenza immediata dell'accreditamento istituzionale;

- della contrattazione 2008;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento dell’AUSL n. 8 di Siracusa definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009” sottoscritto con riserva in data 4/8/2009;

- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 1128/2009;

- dei criteri di assegnazione dei budget 2009 di cui alla delibera aziendale n. 2839/2009, nonché del budget provvisorio 2009, che è stato determinato in violazione del d.a. n. 2594/2007;

- della contrattazione 2007 e 2008;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento dell’AUSL n. 8 di Siracusa definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2010” sottoscritto con riserva in data 4/5/2010;

- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 779/2010 e del d.a. 1191/2010;

- dei criteri di assegnazione dei budget 2010;

e per il riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2010, anche in corretta applicazione del d.a. 779/2010 e del d.a. 1191/2010, comunque impugnati con separato ricorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Sanità e dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La struttura sanitaria “Medical C.P.L. s.n.c.”, odierna ricorrente, espone di essere accreditata per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 di Siracusa.

Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha censurato gli atti in epigrafe indicati sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando di essere stata assegnataria nell’anno 2008 di un budget inferiore a quello che le sarebbe spettato secondo la disciplina di riferimento, e afferma di aver sottoscritto il contratto con riserva, al solo fine di evitare la sospensione dell’accreditamento.

L’Assessorato Regionale della Salute si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.

L’Azienda Sanitaria intimata ha, invece, articolato ampie difese, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con i motivi aggiunti aventi ad oggetto gli atti meglio indicati in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il budget relativo agli anni 2009 e 2010, proponendo autonome censure sulla falsariga di quelle già dedotte con il ricorso introduttivo.

Con sentenza n. 3576 del 30 novembre 2021, questo Tribunale ha accolto in parte il ricorso introduttivo e dichiarato perenti i ricorsi per motivi aggiunti, rilevando che “ l’istanza di fissazione d’udienza, quale atto di impulso necessario al fine di evitare la perenzione, è stata presentata con riguardo soltanto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo e non anche in relazione agli altri impugnati con i motivi aggiunti ai quali non viene fatto alcun riferimento ”.

In esito al giudizio d’appello proposto dalla società ricorrente, con sentenza n. 720 del 17 giugno 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato la sentenza n. 3576/2021 pronunciata da questo Tribunale, limitatamente al solo capo con cui è stata dichiarata la perenzione dei motivi aggiunti.

Con ricorso in riassunzione proposto ai sensi dell’art. 105 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, la struttura sanitaria “Medical C.P.L. s.n.c.” insiste, quindi, per l’accoglimento dei motivi aggiunti spiegati.

La ricorrente lamenta sostanzialmente l’illegittimità e l’erroneità del procedimento seguito dall’A.S.P. di Messina e degli atti dalla stessa adottati in ordine all’attribuzione dei budget relativi alle annualità 2009 e 2010.

In particolare, col primo e col secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente articola avverso gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe, relativi all’assegnazione del budget per l’anno 2009, i seguenti motivi di censura:

I. Illegittimità della procedura seguita dalla p.a.: violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e l.r. 10/91, consequenziale illegittimità della convocazione;
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7,8,9,10 della l. n. 241/1990, come recepita dagli artt. 8, 9, 10 e 11 e della l.r. 10/91. Contraddittorietà sotto altro profilo
;

II. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come recepito in Sicilia dalla l.r. n. 10/91 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 2, comma 8, della l. 549/1995. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione ;

III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies della d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del sesto comma dell’art. 28 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2;
dell’art. 25 della l.r. n. 4/2003;
dell’art. 24 della l.r. n. 2/2007;
del D.A. del 22 novembre 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. del 14 dic. 2007, n. 58;
del D.A. del 13 dicembre 2007, n. 2835. Violazione e falsa applicazione del D.A. 1128/2009 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l’attribuzione di premialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. 5/2009
;

IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
violazione degli artt. 21 nonies l. n. 241/90 e dell’art. 21 bis della l. n. 241/90 introdotto dall’art. 14 della l. n. 15/05. Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione dell’art. 11 delle preleggi;
eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria dei presupposti e di motivazione, perplessità);
violazione del giusto procedimento
;

V. Illegittimità ed ingiusta determinazione del budget 2009. Eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e con il d.l. n. 248/2007 e l. n. 133/2008. Disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza. Violazione dell’art. 97 e 41 della Costituzione ;

VI. Erronea applicazione nel contratto 2009 della previgente normativa di cui ai dd.aa. 2594/2007 e 1985/2008, nonché del d.a. n. 1128/2009 e delle relative circolari n. 915/2009, illegittimità del budget provvisorio 2009 ;

VII. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 come inserito dal quarto comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 229/99;
falsa applicazione del nono comma dell’art. 24 della l.r. 8 febbraio 2007, n.

2. Mancata applicazione delle linee guida n. 1/95 pubblicata in G.U. 150/95;
violazione e o falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4;
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 comma 6 della l.r. n. 2/2002;
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 della l. finanziaria regionale n. 2/2007;
violazione dell’art. 41 e 97 della Costituzione;
violazione della legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2008
;

VIII. Nullità e/o illegittimità degli artt. 1, 5, 6 del contratto per mancata sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 cc. ;

I X. Eccesso di potere. Violazione di contratto. Violazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 229/99 ;

X. Illegittima previsione della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto predisposto dall’ASL ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502/92. Efficacia erga omnes del provvedimento di sospensione cautelare della clausola che prevede la sospensione dell’accreditamento . Illegittima assegnazione del budget in relazione all’affidamento fatto dalla struttura nell’ottenimento dell’accreditamento istituzionale. Contraddittorietà ed eccesso di potere ;

XI. Illegittimità derivata del budget 2009 assegnato .

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la struttura sanitaria “Medical C.P.L. s.n.c.” impugna gli atti meglio indicati in epigrafe, relativi all’assegnazione del budget per l’anno 2010, articolando censure in parte analoghe a quelle mosse avverso gli atti gravati con i primi due ricorsi per motivi aggiunti.

Nello specifico, la ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza:

I. Illegittimità della procedura seguita dalla p.a.: violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e l.r. 10/91, consequenziale illegittimità della convocazione;
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7,8,9,10 della l. n. 241/1990, come recepita dagli artt. 8, 9, 10 e 11 e della l.r. 10/91. Contraddittorietà sotto altro profilo
;

II. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come recepito in Sicilia dalla l.r. n. 10/91 sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione ;

III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies della d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del sesto comma dell’art. 28 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2;
dell’art. 25 della l.r. n. 4/2003;
dell’art. 24 della l.r. n. 2/2007;
del D.A. del 22 novembre 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. del 14 dic. 2007, n. 58;
del D.A. del 13 dicembre 2007, n. 2835. Violazione e falsa applicazione del D.A. 1128/2009 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l’attribuzione di premialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. 5/2009
;

IV. Violazione dell’art. 25, l.r. 5/2009;
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 8 e 9 della l. 549/95 dell’art. 1, co. 32 della l. 662/96;
dell’art. 32 co. 8 della l. 449/97 sotto altro profilo. Eccesso di potere, vizio del procedimento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione dell’art. 13 d.lgs. 502/92 e s.m.i., ulteriore violazione dell’art. 32, comma 8 della legge 449/97;
violazione del principio di libertà scelta;
violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990;
difetto di motivazione;
disparità di trattamento;
sviamento;
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies co. 2 del d.lgs. n. 502/92 e dell’art. 1, comma 169 della l. 311/2004
;

V. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
violazione degli artt. 21 nonies l. n. 241/90 e dell’art. 21 bis della l. n. 241/90 introdotto dall’art. 14 della l. n. 15/05. Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione dell’art. 11 delle preleggi;
eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria dei presupposti e di motivazione, perplessità);
violazione del giusto procedimento
;

VI. Illegittimità ed ingiusta determinazione del budget 2010. Eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e con il d.l. n. 248/2007 e l. n. 133/2008. Disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, non rispondenza dei budget con i dd.aa. 779 e 1191 del 2010 ;

VII. Erronea applicazione nel contratto della previgente normativa di cui ai dd.aa. 2594/2007 e 1985/2008 ;

VIII. Violazione della normativa sulla libera concorrenza. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 502/92 in riferimento ai principi costituzionali tutelati dagli artt. 2, 3, 32, 41 e 118 ;

IX. Violazione di legge (art. 1 comma 173 della l. 311/04);
violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, 41 e 97 della Costituzione;
violazione del d.lgs. n. 502/92 e dei principi di libera scelta e omogeneità delle strutture. Violazione del principio di sinallagmaticità delle prestazioni e della tutela dell’affidamento
;

X. Illegittimità derivata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 come inserito dal quarto comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 229/99. Falsa applicazione del nono comma dell’art. 24 della l.r. 8 febbraio 2007, n.

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