TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2011-02-11, n. 201101356
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01356/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11243/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11243 del 2010, proposto da V D F, rappresentata e difesa dall'avv. S P, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso F B in Roma, via Flaminia n. 189;
Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive (non costituito);
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce n. 1084 del 27.9.2010 recante il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° all'interno dello Stadio comunale di Lecce;nonché, ove occorra, delle note della Questura di Lecce del 26.6.2010 e del 17.9.2010, della determinazione n. 14/2010 dell’ Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
e per il risarcimento
dei danni patiti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo del giudizio la Ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce n. 1084 del 27.9.2010 recante il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° all'interno dello Stadio comunale di Lecce nonché, ove occorra, delle note della Questura di Lecce del 26.6.2010 e del 17.9.2010, della determinazione n. 14/2010 dell’ Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, avanzando anche domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito dell’adozione degli atti contestati.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: - l’incompetenza del Sindaco ad adottare atti del genere;- violazione degli artt. 7 e 10 bis l.n. 241/1990;- l’erronea reiterazione di due precedenti analoghi del 2000 e del 2007 annullati, rispettivamente, dal TAR Puglia Lecce con sentenza n. 372/2007 e dal CdS con sentenza n. 2465/2010;- la violazione dell’art. 5, comma 2, l.n. 287/1991;- l’illegittimità della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010, se ritenuta di valore cogente, per contrasto con quanto stabilito con d.l. n. 162/2005 e con la l.n. 287/1991.
Con nota depositata il 4.2.2011 la parte ricorrente ha rappresentato ulteriormente le proprie ragioni evidenziando: - l’incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento impugnato;- l’assenza di circostanze eccezionali che legittimavano l’adozione del provvedimento contestato;- l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;- il difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Collegio ritiene infondate le censure avanzate dalla ricorrente per le ragioni di seguito indicate.
La censura relativa all’incompetenza del Sindaco risulta infondata perché il potere di vietare o limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche nello stadio comunale rientra nelle competenze che spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 54, lettere b) e d) del d.lgs n. 267/2000 e dell’art. 161 del D.Lgs. n. 112/1998 (come già affermato con sentenza CdS n. 2465/2010).
E’ infondata anche la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990 in quanto il provvedimento del 27.9.2010 ha natura di atto generale e, quindi, secondo quanto stabilito dall’art. 13 della legge n. 241/1990, non si applicano al relativo procedimento le disposizioni degli artt. 7 e 8 della legge generale sul procedimento amministrativo. Peraltro, il provvedimento contestato presenta profili cautelari e di urgenza, avendo finalità di prevenzione ed essendo teso ad evitare incidenti e, quindi, anche sotto questo aspetto, risulta inapplicabile la normativa richiamata dalla parte ricorrente. Infine, sempre sotto il profilo in esame, ove fosse considerata applicabile la citata norma di partecipazione, la sua violazione dovrebbe essere considerata irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, considerata l’infondatezza delle censure di merito avanzate dalla ricorrente.
Il richiamo all’art. 10 bis l.n. 241/90 va disatteso in quanto il provvedimento del 27.9.2010 non è stato assunto all’esito di un procedimento avviato su istanza di parte.
Il richiamo ai precedenti del 2000 e del 2007 annullati dal giudice amministrativo non assumono particolare importanza in quanto tali provvedimenti sono stati annullati per difetto di motivazione e di istruttoria mentre il provvedimento oggi in contestazione è stato assunto in presenza della nota della Questura di Lecce del 26.6.2010 e della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010, che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare il divieto contestato sulla base di una motivazione che appare congrua ed esaustiva (come emerge da quanto evidenziato al punto che segue).
La ricorrente contesta la violazione dell’art. 5, comma 2, l.n. 287/1991, ma il Sindaco può estendere temporaneamente ed eccezionalmente il divieto di somministrazione e vendita alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume a condizione che il divieto non sia generalizzato e sia motivato dal concreto pericolo per la pubblica sicurezza (come, peraltro, rilevato dal Consiglio di Stato già con sentenza n. 2645/2010, richiamata dalla stessa parte ricorrente e relativa ad un precedente provvedimento analogo applicato alla De Filippo). Nella fattispecie, il divieto non risulta generalizzato (in quanto limitato alle competizioni sportive da svolgersi all’interno dello stadio comunale e riguardante solo alcuni settori dello stadio) ed è motivato, sotto il profilo generale, mediante il richiamo alla nota della Questura di Lecce del 26.6.2010 ed alla determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010, ed in concreto, in relazione al pericolo per l’incolumità pubblica ed alla sicurezza nello stadio da garantire a seguito dell’iscrizione della squadra di calcio del Lecce in Serie A ed al conseguente stimato maggior afflusso di tifosi nello stadio comunale.
La determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010 non appare illegittima avendo valore di linee guida per le Amministrazioni interessate e non risultando in contrasto con quanto stabilito con d.l. n. 162/2005 e con la l.n. 287/1991.
Dal rigetto della domanda di annullamento consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento danni.
Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda ed alla complessità delle questioni trattate – per compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.