TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-03-09, n. 201600570

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-03-09, n. 201600570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201600570
Data del deposito : 9 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02050/2015 REG.RIC.

N. 00570/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02050/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2015, proposto da:
Impresa &
Factor S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. M L D e C E, con domicilio eletto in Salerno, alla Via Torretta, n. 4 c/o avv. Meloro;

contro

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sui decreti monitori nn.4169/11,208/11,142/11,1398/11,1087/11 resi dal Tribunale di Salerno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2015 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente ha lamentato l’inottemperanza ai provvedimenti monitori, meglio distinti in epigrafe, resi inter partes dal Tribunale di Salerno e divenuti definitivi in difetto di rituale e tempestiva opposizione, per un complessivo ammontare quantificato in € 205.746,29, oltre interessi legali;

RITENUTO che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al comprovato passaggio in giudicato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, ed all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, comma 1 d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 147 l. 23 dicembre 2000, n. 388 e, da ultimo, dall'art. 44 n. 269 del D.L. 30 settembre 2003 cfr. Cons. Stato, 22 maggio 2014 n. 2654);

RITENUTO, in particolare, che, per effetto della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale (cfr., da ultimo, in terminis, TAR Salerno, 22 gennaio 2015, n. 1285, nonché Cons. Stato, sezione III, n. 578/2014, confermativa della sentenza n. 2131/2013 resa in re da questo Tribunale)

a ) sono venute meno le ragioni che non consentivano de jure all’azienda sanitaria di provvedere al pagamento di decreti ingiuntivi;

b ) il pagamento del decreto ingiuntivo non può ritenersi impedito dalla necessità di dover assicurare la continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, tenuto conto che, come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato nell’indicata decisione, a presidio di tale essenziale esigenza già risulta da tempo essere posta la previsione di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari;

c ) il pagamento del decreto ingiuntivo in questione non può ritenersi impedito nemmeno, dalle disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, in assenza di una specifica norma di carattere derogatorio, né dalle conseguenti determinazioni assunte dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno e dal Subcommissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario, pur apprezzabili perché finalizzate comunque ad assicurare l’ordinato pagamento dei debiti dell’Azienda sanitaria;

d ) in ogni caso, la mancata adesione al “piano di rientro” (formato e pubblicato nel settembre/ottobre 2013), che prevedeva, fra l’altro, un soddisfacimento prioritario dei creditori che accettassero alcune decurtazioni, non può assumere comechessia concreto rilievo ostativo, se non altro perché, alla luce della documentazione versata in atti, risultano in facto ormai decorse da tempo tutte le scadenze previste per i pagamenti ai creditori che vi avessero aderito: di tal che la mancata adesione non può essere addotta a giustificazione del perdurante inadempimento (cfr., sul punto, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2015, n. 5394)

CONSIDERATO, in definitiva, che non sussistono ragioni ostative all’accoglimento del ricorso, con consequenziale ordine alla intimata Azienda sanitaria di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della presente statuizione, al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze, maggiorate degli ulteriori interessi nelle more maturati, pena l’intervento surrogatorio di organo commissariale ad acta , che sin d’ora si individua nella persona del Prefetto di Napoli o di un funzionario da questi delegato;

RITENUTO che le spese della presente procedura debbano liquidarsi, giusta dispositivo che segue, alla stregua dell’ordinario canone della soccombenza;

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