TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-16, n. 202422776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-16, n. 202422776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422776
Data del deposito : 16 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2024

N. 22776/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00663/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento,

del decreto del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2021, notificato il 2 novembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 26 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 26 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto vari pregiudizi di carattere penale, neppure riportati nel modulo di richiesta della cittadinanza italiana, appositamente predisposto per consentire all’istante di autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, la propria posizione giudiziaria.

Nell specifico, sono emersi dal rapporto della Questura di Modena in data 16 novembre 2018 e dal Certificato generale del Casellario Giudiziale n. -OMISSIS-le seguenti vicende penali:

- decreto penale datato 12 ottobre 2009 del G.I.P. Tribunale di Reggio Emilia, esecutivo il 12 ottobre 2010 per il reato di uso di atto falso artt. 489, 462 c.p. (accertato il 19 agosto 2006 in Sant’Ilario D’Enza);

- sentenza datata 2 luglio 2014 del Tribunale in composizione monocratica di Trieste, irrevocabile il 31 gennaio 2015 (1° reato), truffa art. 640 c.p. (commesso il 26 luglio 2010 ed il 29 luglio 2010 in Trieste); (2° reato) indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231/2007 (commesso il 26 luglio 2010 ed il 29 luglio 2010 in Trieste);

- denuncia all’Autorità Giudiziaria effettuata in data 8 settembre 2010 dalla Polizia Municipale di Modena per il reato di cui all'art. 335 c.p. (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro);

- violazione amministrativa effettuata in data 3 gennaio 2010 dalla Squadra Volante di Modena per il reato di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990 (stupefacenti-uso personale).

Eccepisce in sintesi il ricorrente l’illegittimità del provvedimento di rigetto in quanto fondato sulla sussistenza di provvedimenti di condanna per reati di lieve entità ad oggi dichiarati estinti.

Inoltre l’Amministrazione non avrebbe effettuata una adeguata ponderazione della personalità del ricorrente, dei suoi trascorsi, della sua condizione di piena e stabile integrazione lavorativa, del pieno inserimento anche della famiglia nella compagine sociale italiana, così come descritta e documentata anche nella memoria in riscontro al preavviso di diniego ex art.10 bis legge 241/1990, i cui contenuti sarebbero stati completamente trascurati nel percorso motivazionale che ha condotto all’emissione del decreto impugnato.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 1078 del 21 febbraio 2022 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato, non rivestendo il lamentato pregiudizio i requisiti richiesti della gravità e irreparabilità.

All’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare, alla luce della giurisprudenza in materia di cittadinanza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.

In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.

La concessione della

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