TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-23, n. 201900264

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-23, n. 201900264
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900264
Data del deposito : 23 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2019

N. 00264/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2008, proposto da
High Line S.p.A. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A U e A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M, in Ancona, viale della Vittoria, 27;

contro

Regione Marche, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Generale Divisione IX, Conferenza dei Servizi ex art. 14 Legge n. 241/1990, Azienda Sanitaria Regionale Unica delle Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Unica delle Marche - Zona Territoriale n. 8 Civitanova Marche, Provincia di Macerata,

ARPAM

Dipartimento Provinciale di Macerata, Comune di Civitanova Marche, Comune di Morrovalle, Comune di Montecosaro, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege, in Ancona, piazza Cavour 29;

per l'annullamento

nei limiti dell’interesse della società ricorrente,

- del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare concernente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter L. 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Basso Bacino Fiume Chienti" del 10 gennaio 2008;

- delle statuizioni assunte dalla predetta Conferenza di Servizi del 10 gennaio 2008;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute e del Ministero delle Attività Produttive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’odierno ricorso High Line S.p.A. chiede l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe nella parte in cui prescrivono, a carico della ditta ricorrente, la messa in sicurezza d’emergenza (MISE) dei terreni di competenza e della falda, nell’ambito delle operazioni generali di bonifica del sito di interesse nazionale del Basso Bacino Fiume Chienti identificato con DM 18 settembre 2001, n. 468, e successivamente perimetrato con DM 26 febbraio 2003.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche MATTM), il Ministero della Salute e il Ministero delle Attività Produttive (attualmente denominato Ministero dello Sviluppo Economico), per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2019 la causa è passata in decisione.



2. Va premessa una sintetica ricostruzione del complessivo contenzioso portato all’attenzione di questo Tribunale in merito alla complessa problematica del S.I.N. “Bacino del Basso Chienti” (in seguito declassificato a sito di interesse regionale).

Una prima serie di ricorsi (indicati anche dall’odierna ricorrente nel mezzo introduttivo) ha investito le decisioni assunte dalla conferenza di servizi operante presso il MATTM il 28 dicembre 2005 e il 22 febbraio 2006;
successivamente, pressoché tutti gli originari ricorrenti hanno altresì impugnato le successive determinazioni assunte dalla conferenza di servizi nelle sedute del 10 gennaio 2008, del 27 settembre 2010 e del 12 ottobre 2011 (ciascun ricorrente ha ovviamente impugnato solo i provvedimenti che lo riguardavano direttamente).

I ricorsi del 2006 sino ad ora definiti nel merito da questo Tribunale sono stati accolti con le sentenze nn. 857/2009 (confermata di recente dal Consiglio di Stato), 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129 del 2015.

Alcuni dei ricorsi del 2008 (e relativi motivi aggiunti) sono stati decisi nel corso dell’anno 2016 - con le sentenze nn. 344, 345, 346 e 347 del 2016 - e nell’anno 2017 - con le sentenze nn. 81, 82, 83, 103 e 104 del 2017. Questi ricorsi, a differenza di quelli precedenti, non hanno avuto la medesima sorte, visto che alcuni di essi sono stati respinti e altri accolti, in tutto o in parte.



3. Ciò premesso, l’odierno Collegio ritiene che la posizione della ditta High Line sia assimilabile a quella del soggetto che ha proposto il ricorso n. 266/2008 R.G., respinto con la citata sentenza n. 344/2016.

L’unica particolarità della odierna vicenda risiede nel fatto che High Line, a differenza del soggetto che ha proposto il citato ricorso n. 266/2008 R.G., non ha impugnato con motivi aggiunti i suddetti verbali delle conferenze di servizi del 2010 e del 2011, ma ciò non rileva ai fini della presente decisione, non potendosi dubitare della permanenza in capo alla ditta ricorrente dell’interesse all’annullamento delle prescrizioni imposte dalla conferenza di servizi del 10 gennaio 2008. Del resto nemmeno le amministrazioni resistenti hanno formulato eccezioni al riguardo.



4. Ciò premesso, l’odierno Collegio ritiene sufficiente richiamare i passaggi principali della sentenza n. 344/2016, e ciò anche in ragione del fatto che High Line ha formulato, sostanzialmente, le medesime censure di cui al citato ricorso n. 266/2008 R.G.

Va preliminarmente evidenziato che il motivo individuato con il numero X nel ricorso introduttivo del giudizio non contiene censure, bensì la sola riserva di chiedere eventuali misure cautelari in corso di causa, per cui tale motivo non va esaminato.

Queste le considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza n. 344/2016 che si attagliano anche alla presente controversia:

….Il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di sinteticità e di connessione logica, trattare congiuntamente le censure dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio (rivolto essenzialmente contro gli atti della conferenza di servizi decisoria del 10.1.2008 ….) e riproposte attraverso i due successivi ricorsi per motivi aggiunti (….).

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