TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-06-20, n. 202310470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-06-20, n. 202310470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310470
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 10470/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03732/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3732 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M N, M P, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di rigetto definitivo dalla Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione da emoderivati infetti di cui all'art. 27 bis del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla L. n. 114/2014, emesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e sicurezza delle cure – con atto dell'8.1.2019 prot. -OMISSIS- notificato alla ricorrente con raccomandata a. r. ricevuta il 10.01.2018, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collega-to a quello sopraindicato

e, conseguentemente,

per l'accertamento del diritto della ricorrente

a percepire dal Ministero della Salute la somma di Euro 100.000,00, così come previsto dal summenzionato art. 27 bis del decreto legge 24.6.2014, n. 90 , convertito dalla legge n. 114/2014;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 3/3/2023:

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto definitivo dalla Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione da emoderivati infetti di cui all'art. 27 bis del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito dalla L. n. 114/2014, emesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e sicurezza delle cure – con atto dell'8.1.2019 prot. -OMISSIS- notificato alla ricorrente con raccomandata a. r. ricevuta il 10.01.2018,

nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato (già comunque impugnato con ricorso depositato il 1.4.2019, iscritto al numero di R.G. 3732/2019)

e, conseguentemente,

per l'accertamento del diritto della ricorrente

a percepire dal Ministero della Salute la somma di Euro 100.000,00, così come previsto dal summenzionato art. 27 bis del decreto legge 24.6.2014, n. 90 , convertito dalla legge n. 114/2014.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di cui è causa.

La sig.ra -OMISSIS-, con “ lettera manifestazione di intenti ” del 19 novembre 2009, ha dichiarato il proprio interesse a partecipare alla procedura transattiva con il Ministero della Salute prevista dall’art. 33 commi 1 e 2 del D.L. n. 159/07, convertito con legge n. 222/2007, e dall’art. 2 commi 361 e 362 della legge n. 244/2007.

In data 21 ottobre 2013 ha presentato istanza per il riconoscimento dell’aggravamento della propria patologia che è stata valutata positivamente dalla Commissione Medica Ospedaliera con verbale dell’8 maggio 2014, che l’ha ritenuta ascrivibile alla V categoria prevista dal DPR n. 834/1981.

Quindi, il successivo 7.11.2014 la sig.ra -OMISSIS- ha trasmesso alla competente direzione generale del Ministero della Salute il predetto verbale della CMO.

Con nota dell’11 marzo 2015 l’Amministrazione, riportando i contenuti dell’art. 27 bis D.L. 90/2014 conv. Legge 114/2014, ha invitato la -OMISSIS- a restituire i modelli ivi allegati relativi alla rinuncia all’azione risarcitoria (con tutte le ulteriori rinunzie ivi previste, anche in aggiunta a quelle stabilite per legge) ed alla comunicazione dei dati per il pagamento della somma di € 100.000,00. Ha specificato, altresì, che “ poiché agli atti di questo Ufficio non risulta la categoria posseduta dalla S.V. alla data del 19 gennaio 2010, è necessario allegare anche la documentazione (Verbale della Commissione Medico Ospedaliera o Verbale Ufficio Medico Legale o Sentenza) che attesti il riconoscimento della categoria con efficacia retroattiva alla predetta data del 19 gennaio 2010 ”.

L’odierna esponente in data 25 marzo 2015 ha proceduto a trasmettere la documentazione di accettazione dell’equa riparazione del danno.

Con provvedimento del 9 ottobre 2018, il Ministero ha comunicato all’istante che non poteva esserle riconosciuto il beneficio dell’equa riparazione in parola “ stante il mancato riconoscimento della ascrivibilità della patologia ad una categoria di cui alla tabella A annessa al D.P.R. 834/81, alla data del 19 gennaio 2010 (termine ultimo per la presentazione della domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alle leggi n. 222 e 244 del 2007) ”.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, la -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto provvedimento di rigetto definitivo dalla procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione da emoderivati infetti di cui all’art. 27 bis del D.L. 24.6.2014, n. 90.

A sostegno della propria domanda ha articolato il seguente motivo di diritto: “ Violazione e falsa e/o errata applicazione dell’art. 27 bis D.L. 90/2014 conv. dalla L. 114/2015, nonché dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento 28 aprile 2009 n. 132, anche in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost. – violazione e falsa e/o errata applicazione art. 10 bis l. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta – difetto di motivazione ”.

In sintesi la ricorrente ha evidenziato che:

- la CMO già nel 2002 con verbale del 31 luglio 2002, le aveva riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni ricevute in corso di ricovero presso l’Ospedale San Giovanni di Roma dal 28.4 al 5.5.1978 ed “ epatopatia hcv correlata senza segni di epatocitolisi in atto ”;

- successivamente, la CMO, con verbale dell’8 maggio 2014, aveva attribuito alla ricorrente la V categoria stante l’aggravamento della patologia post- trasfusionale già riconosciuta nel 2002;

- ha presentato domanda per la procedura transattiva entro il termine previsto del 19 gennaio 2010;

- ha operato tutte le rinunce previste, con apposita sottoscrizione con firma autenticata dell’accettazione dell’equa riparazione sul modello all’uopo predisposto e trasmessole dal Ministero della Salute;

- l’art. 27 bis non conterrebbe alcuno sbarramento al proprio accesso al beneficio riconosciuto dalla citata normativa, tanto meno richiederebbe la necessità di riconoscimento dell’ascrivibilità tabellare in epoca antecedente al 19.1.2010, essendo all’uopo sufficiente solamente l’aver presentato domanda di accesso alle transazioni entro la data del 19.1.2010.

Il Ministero resistente si è costituito rilevando che alla data di presentazione della domanda di transazione ex legibus n. 222 e n. 244/2007 (dunque alla data del 19 novembre 2009) l’istante non era in possesso del requisito della invalidità richiesto, in quanto la invalidità accertata in quel momento non era ascrivibile ad alcuna delle categorie tabellari previste dalla legge.

Con ordinanza n. 2419 del 26 aprile 2019 è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari, “ atteso che come rilevato a pag. 4 del ricorso l’aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente affetta da epatopatia hcv correlata è avvenuto con il riconoscimento della V categoria di infermità della Tabella A annessa al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, che consente il riconoscimento del beneficio ex art. 27 bis del d.l. n. 90/2014, è avvenuto da parte della CMO in data 20 giugno 2014 e cioè in data successiva a quella di presentazione della domanda intervenuta nei termini di legge in data 19 dicembre 2009 a prot. 1042 ”.

Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, la -OMISSIS- ha sostenuto che “ il Ministero (prestando acquiescenza alla pronuncia del Tar Lazio n. 8784/2021 del 22.07.2021) ha erogato l’Equa riparazione ad un soggetto precedentemente escluso per il medesimo motivo opposto alla ricorrente e cioè il conseguimento della categoria tabellare in epoca successiva al 19 gennaio 2010 ”. Alla luce di ciò il provvedimento gravato si confermerebbe meritevole di annullamento anche perché in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Cost. e viziato da eccesso di potere caratterizzato da disparità di trattamento.

All’udienza del 13 giugno 2023 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

2. Il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi - che per comunanza delle censure possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati e non possono essere accolti per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. Ai fini di un compiuto inquadramento della res iudicanda , si impone una preventiva ricognizione del quadro normativo di riferimento.

La procedura di “ equa riparazione ” in esame è disciplinata dall'art. 27 - bis, primo comma, del d.l. n. 90/2014 prevede:

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2018, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio ”.

L'art. 2 del d.m. 28 aprile 2009 n. 132, cui rimanda il predetto art. 27 bis, dispone invece:

1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1:

a) l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di seguito denominata "Commissione", o dall'Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ufficio medico legale", o da una sentenza;

b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalità tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza.

2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto ”.

Ancora, l’art. 1 del decreto 4 maggio 2012 chiarisce che “ si definisce modulo transattivo lo schema contenente i parametri e il corrispondente importo da riconoscere ai fini transattivi per ogni singola categoria di danneggiati individuati dall'art. 3, comma 1 del regolamento e che tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riportati nella relativa istanza pervenuta entro il 19 gennaio 2010 ”.

3. Da una piana lettura delle disposizioni normative sopra richiamate, discende quindi che, al fine di accedere alle transazioni per i danni da emotrasfusione o al connesso istituto dell'equa riparazione del danno, per gli aventi causa di danneggiati deceduti, è necessario verificare la sussistenza del nesso di causalità e dell’ascrizione tabellare alla data della presentazione della domanda.

Ciò si evince chiaramente dalla espressa subordinazione della concessione del beneficio che occupa ad opera dell’art. 27 bis primo comma del D.L. n. 90/2014 al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 132/2009.

Invero:

- per poter presentare la domanda di transazione in forza del disposto di cui all’art. 2 D.M. 132/2009 era necessaria la sussistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A e la sussistenza del nesso causale tra danno e trasfusione;

- per poter beneficiare dell’equa riparazione, l’art. 27 bis D.L. n. 90/2014 richiede il possesso dei presupposti di cui al predetto art. 2, oltre alla presentazione della domanda di transazione entro il 19 gennaio 2010;

- poiché non era possibile presentare domanda di transazione senza che sussistessero entrambi i requisiti, è chiaro che gli stessi dovevano essere posseduti anche per l’equa riparazione al momento della domanda, dunque entro il 19 gennaio 2010.

4. Orbene, nella fattispecie in esame, l’istante ha pacificamente proposto la domanda di transazione nei termini di legge e, a quella data, era già è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti.

Tuttavia è altrettanto pacifico tra le parti che l’ascrizione tabellare è avvenuta solamente dopo la presentazione dell’istanza per l’accertamento dell’aggravamento, con provvedimento del 20 giugno 2014, che ha riconosciuto alla ricorrente una invalidità pari alla V categoria prevista dal DPR n. 834/1981.

Quindi alla data del 19 gennaio 2010, ed ancora prima al momento della presentazione della domanda di adesione alla procedura transattiva del 19 novembre 2009, la richiedente non era in possesso del requisito dell’ascrizione tabellare della patologia de qua , prescritto dalla normativa richiamata.

Per completezza, quanto al legittimo affidamento invocato dalla parte ricorrente, si osserva che, nella nota informativa del Ministero della Salute del 18 settembre 2018, era chiaramente specificato che “ poiché agli atti di questo Ufficio non risulta la categoria posseduta dalla S.V. alla data del 19 gennaio 2010, è necessario allegare anche la documentazione (Verbale della Commissione Medico Ospedaliera o Verbale Ufficio Medico Legale o Sentenza) che attesti il riconoscimento della categoria con efficacia retroattiva alla predetta data del 19 gennaio 2010 ”, di tal che la ricorrente era stata messa da subito in condizione di conoscere quali erano i documenti ed i requisiti richiesti per ottenere il beneficio.

Nessun legittimo affidamento poteva dunque costituirsi in capo della ricorrente.

In relazione, poi, al precedente invocato dalla ricorrente nei motivi aggiunti, non può che rilevarsi che con la sentenza n. 8784/2021 questo Tribunale si è limitato ad accogliere il ricorso in quanto l’Amministrazione non aveva provveduto al riesame dell’istanza del ricorrente ed alla sua definizione con un provvedimento formale, senza alcuna pronuncia sulla spettanza o meno del beneficio invocato.

Peraltro, come noto, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile solo in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato dell'Amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione ( ex multis : TAR Roma n. 2206/2023).

5. In conclusione, per le ragioni appena esposte, i ricorsi in esame sono infondati e devono essere respinti.

6. Le spese possono essere compensate attesa la particolarità della questione.

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