TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-09, n. 202302206
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Pubblicato il 09/02/2023
N. 02206/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11568/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11568 del 2016, proposto da
Espiu' S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, X S, con domicilio eletto presso lo studio X S in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, M A F, S M, con domicilio eletto presso lo studio C M in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;
per l'annullamento
e/o riforma del provvedimento adottato dal GSE prot. GSE/P20160065624 del 19.07.2016, ricevuto il successivo 27.07.2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 13.10.2016 e depositato il 25.10.2016, la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19.7.2016 con cui il GSE ha comunicato il rigetto della Richiesta di verifica e certificazione (RVC) dei risparmi energetici (relativa alla previamente approvata “Proposta di Progetto e Programma di Misura” - PPPM - inerente interventi presso gli stabilimenti della ditta SKY-MAX S.p.A. Onè di Fonte - TV) presentata il 12.1.2016 ai sensi del D.m. 28 dicembre 2012 e delle Linee guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il GAS EEN 9/11 e ss.mm.ii., in vigore ai sensi dell’art. 6, comma 2 del summenzionato decreto.
Lo scopo dell'intervento era quello di ridurre il consumo di energia elettrica tramite l'installazione di inverter per la modulazione della velocità del motore elettrico in base all’effettiva potenza elettrica necessaria alla lavorazione. La caratteristica fondamentale dell’intervento si basava, per ogni ventilatore di trasporto materiale e per ogni centrifuga di trattamento materiale, sull’installazione di un nuovo inverter di regolazione del motore elettrico. Altro scopo era quello di ridurre il consumo di energia elettrica tramite l’installazione di nuovi e più efficienti apparecchi per illuminazione interna ed esterna.
Il GSE (previa interlocuzione procedimentale) rigettava la RVC con la seguente motivazione “ dalla documentazione trasmessa risulta che i risparmi generati dall’intervento sono non addizionali perché si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato. In particolare dall’esame dei costi dichiarati si evince che il solo risparmio di energia elettrica (106 tep/anno), determinato sulla base delle RVC presentate, consente un risparmio economico significativamente superiore al costo dell’investimento dichiarato. Inoltre, non è presente documentazione che consenta di verificare:
- il rispetto del requisito di efficienza nominale minima per motori elettrici in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Commissione n. 640/2009
- che il livello di efficienza luminosa (espressa in lm/W) delle lampade presenti nella situazione ex ante sia almeno pari ai valori minimi indicati dal regolamento CE n. 245/2009 rappresentativo dei motori standard installabili alla data di prima attivazione del progetto.
Non è presente documentazione comprovante che, con riferimento all’intervento di installazione di inverter, il valore di baseline proposto, calcolato sulla base delle sole ore di funzionamento, permetta di determinare correttamente i risparmi di energia primaria, in quanto non si ha evidenza che il valore proposto non sia influenzato anche da altri variabili del processo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la quantità di materiale trattato. Inoltre, con riferimento all’intervento di installazione del compressore, il valore di baseline proposto non è quello della soluzione tecnologica standard installabile alla data di prima attivazione del progetto;
la vita tecnica dell’intervento proposto non è conforme a quanto indicato dall’art. 2 del succitato DM. In particolare, il valore proposto della vita tecnica è stato posto pari alla vita tecnica per un motore di nuova installazione, indicata nell’allegato A delle linee guida, ovvero pari a 15 anni, e non pari alla differenza tra quest’ultima e il numero di anni di esercizio del motore sul quale è stato installato l’inverter. Si specifica che nel caso di progetti costituiti da più interventi con differenti valori della vita tecnica, il valore del coefficiente di durabilità da applicare sarà il minore tra quelli relativi ai singoli interventi”.
Avverso tale decisione, la ricorrente muove le seguenti censure.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990. Difetto di motivazione ”.
La ricorrente si duole dell’asserita omessa considerazione, da parte del Gestore, delle osservazioni dalla stessa trasmesse a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto.
Con il secondo motivo si afferma violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 10 bis l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per genericità, perplessità, contraddittorietà. Travisamento dei fatti.
Nel provvedimento gravato, GSE avrebbe affidato le ragioni del diniego a considerazioni generiche, perplesse e palesemente contraddittorie.
La “ significativa superiorità ” dei risparmi rispetto ai costi di investimento, a cui ha fatto riferimento il GSE, sarebbe concetto generico che non consente di comprendere le ragioni del diniego, atteso, anche, che dalla normativa di settore e dalle linee guida non sarebbero evincibili i parametri di valutazione.
Quanto alla mancata prova del rispetto del Regolamento della Commissione Ue n. 640/2009, il Gestore non avrebbe dato rilievo a quanto dedotto dalla Ricorrente nella propria memoria procedimentale, secondo cui il GSE non avrebbe potuto rigettare la RVC sulla base di un’argomentazione (conformità al regolamento n. 640/2009) che avrebbe comportato una modifica agli algoritmi di calcolo, proposti dalla ricorrente in conformità alle linee guida ENEA e validati dal Gestore stesso.
Analoghe considerazioni varrebbero con riferimento al “ valore di baseline ” calcolato sulla base delle sole ore di funzionamento, poiché gli algoritmi di calcolo del risparmio di energia sarebbero i medesimi utilizzati e approvati dallo stesso GSE sia in sede di PPPM, che in precedente RVC.
Anche il motivo di rigetto basato sul valore proposto di vita tecnica non sarebbe legittimo, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.m. 28.12.2012. Sbaglierebbe il GSE a credere applicabile a un progetto costituito da più interventi, una disposizione limitata a un intervento singolo. La ricorrente, viceversa, avrebbe ben operato, in quanto avrebbe individuato la “ categoria prevalente ” tra quelle delineate dall’Autorità per l’Energia, in cui inserire la propria proposta e fatto applicazione delle Linee guida Enea.
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e disparita di trattamento. Difetto di motivazione.
Le contestazioni mosse dal GSE sarebbero incoerenti con la PPPM approvata e con altre (depositate in atti) RVC concluse con positiva approvazione. La mancanza di motivazione circa il cambio di orientamento, renderebbe illegittimo il provvedimento adottato.
Il 27.12.2016 si è costituito per resistere il GSE Spa, che si è difeso con memorie e documenti.
All’udienza del 9.1.2023 il ricorso è stato posto in decisione.
Per le ragioni che seguono, il mezzo di gravame proposto non merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è inidoneo a inficiare la legittimità dell’atto impugnato, perché, dopo l’invio del preavviso di rigetto, l’amministrazione non è tenuta a una puntuale ed espressa confutazione delle tesi di parte (“ la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, reputando sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento; T.A.R. Toscana sez. II, 21/03/2022, n. 352).
Il secondo motivo di ricorso riguarda le motivazioni tecniche del provvedimento di rigetto. Sotto un primo profilo si reputa non sufficiente la motivazione inerente la carenza di addizionalità economica dell’intervento, per essere stati dal Gestore usati termini generici. Sotto altro profilo si censura il cambio di orientamento rispetto agli algoritmi di calcolo già validati, che renderebbe irrilevante l’applicazione del Regolamento europeo del 2009 citato, inerente l’efficienza dei motori elettrici. Anche il vizio inerente la “ baseline ” sarebbe contraddittorio rispetto a quanto già validato in precedenza dal Gestore. Infine, si censurano le deduzioni di questi in merito alla vita tecnica dell’intervento.
Gli aspetti richiamati costituiscono motivazioni indipendenti del plurimotivato atto di rigetto della RVC presentata.
Quanto al primo aspetto, va qui ricordato che per la decisione sulla fondatezza di tali doglianze, assume valore dirimente la nozione di addizionalità economica, come insita nella nozione di addizionalità di mercato, che, ai sensi delle citate Linee Guida, deve caratterizzare (assieme all’addizionalità tecnica e normativa) gli interventi ammessi ai benefici dei certificati bianchi.
Va, sotto questo profilo, rilevato che il costo dell’investimento in discorso è stato pari a circa 183.000 euro (cfr. all.to n. 7), mentre il risparmio annuo di energia elettrica è stato di circa 109 tep/anno.
La considerazione del Gestore, secondo cui quel tipo di intervento, data la sua elevata redditività ( rectius , capacità di ridurre i costi) non aveva bisogno di essere incentivato con i certificati bianchi, non pare irragionevole, né è efficacemente contraddetta dalla ricorrente. La quale, pur contestando al Gestore l’uso di concetti indeterminati (ma che sono, tuttavia, sufficienti a far comprendere il perché del motivo di rigetto), non vi contrappone calcoli o dati volti a dimostrare l’addizionalità dell’intervento.
Sotto questo profilo va ribadito che “ è tuttavia onere (“Si configura pienamente la figura giuridica dell’onere, quale peso imposto dal normatore a colui che desidera accedere ad un determinato beneficio”, ex multis questa Sezione 21 giugno 2021, n. 7344) di chi chiede la pubblica sovvenzione, dimostrare in concreto e con specifico riferimento alla propria situazione, la necessità dell’aiuto pubblico richiesto. Va infatti ribadito che, secondo “nota e consolidata giurisprudenza sul principio di autoresponsabilità nella richiesta degli incentivi pubblici (…) costituisce onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (ex multis, questa Sezione sent. 7 gennaio 2021, n. 784)”, questa Sezione sent. 8255/2022.
Anche la censura circa la mancata dimostrazione del rispetto del Regolamento della Commissione Ue n. 640 del 2009 sul rendimento energetico dei motori elettrici, non è efficacemente contraddetta, in quanto non è stato, comunque, dimostrato da parte della ricorrente il rispetto di tale cogente normativa euro unitaria, senza che (per le ragioni espresse infra con riferimento al terzo motivo di ricorso) rilevi il fatto che in precedenza tale contestazione non sia stata fatta dal GSE.
Le censure inerenti l’esercizio della discrezionalità tecnica del Gestore su questi due aspetti (addizionalità ed efficienza energetica dei motori elettrici) non sono, dunque, per le ragioni espresse, idonee a evidenziare vizi logici macroscopici o travisamento dei fatti tali da rendere inattendibile l’esercizio del potere tecnico speso nella vicenda in esame (“ la valutazione del Gestore circa l’assenza di addizionalità costituisce esercizio di discrezionalità tecnica così che il sindacato del giudice amministrativo sulla stessa, avendo pur sempre ad oggetto la legittimità e non il merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, ovvero altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (sent. 13316/2021 cit., che sul punto richiama Cons. di Stato, sez. I. parere n. 1999/2020), così questa Sezione, 28 febbraio 2022, n. 2296).
Essendo l’atto di rigetto impugnato plurimotivato, è irrilevante l’esame degli ulteriori profili a giustificazione del diniego (“ baseline ” e vita tecnica dell’intervento), in quanto l’accertamento della legittimità di una delle diverse (e indipendenti l’una dall’altra) motivazioni a base dell’atto rende irrilevante l’esame degli ulteriori profili di censura riguardanti le ulteriori motivazioni che lo sorreggono ( “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale ”, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190).
Anche il secondo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
Quanto, infine, al terzo motivo di gravame, va qui ribadito che l’accertata legittimità dell’operato del Gestore nel caso di specie non è influenzata da eventuali precedenti atti di senso diverso adottati, i quali si porrebbero nella diversa prospettiva dell’eventuale autotutela. Viene, infatti, condivisibilmente affermato in giurisprudenza che “ la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione”, (T.A.R. Piemonte sez. II, 19/01/2022, n. 52).
Peraltro, con specifico riferimento a rigetto di RVC preceduto da PPPM e/o RVC approvate, è stato già rilevato che “ L’approvazione della PPPM è quindi un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della RVC” (questa sez. sent. 2 febbraio 2022, n. 1263).
Anche il terzo motivo va, dunque, rigettato.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.