TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-06-14, n. 201606788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-06-14, n. 201606788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606788
Data del deposito : 14 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07903/2012 REG.RIC.

N. 06788/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07903/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7903 del 2012, proposto da:
B G, rappresentata e difesa dagli avv.ti D M e O M, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 5;

contro

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

S C, C S, G S, n.c.;

per l'annullamento

- dell'atto emanato dall'A.A.M.S., Ufficio Regionale del Lazio, costituito dalla comunicazione contraddistinta con il n. prot. 40349 in data 22.05.2012, recapitata in data 25.05.2012;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 4 maggio 2016 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente espone di essere titolare della concessione di rivendita di generi di monopolio, contraddistinta dal n. 2470 per la gestione della rivendita di tabacchi lavorati n. 2357, ubicata nel Comune di Roma, alla via Acquafredda nn. 178 – 180.

Con istanza del 21.2.2012, essa rappresentava all’amministrazione intimata la propria necessità di trasferire la rivendita in via Cornelia, nn. 38c – 38d, essendo stata fatta oggetto di richiesta di rilascio dei locali per finita locazione.

Rappresentava altresì che lo spostamento sarebbe stato di circa 2000 metri ed indicava l’ubicazione delle rivendite più vicine, poste, rispettivamente, a mt. 305, 742 e 1738.

Con comunicazione del 22.5.2012, l’amministrazione rifiutava di addivenire a tale richiesta, rappresentando che per le rivendite poste a distanza superiore a metri 600 dal congenere più vicino il trasferimento avrebbe potuto essere accordato solo se la produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio, fosse risulta inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri.

Inoltre, per i Comuni come quello di Roma, con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, il parametro di redditività fissato dalla circolare AAMS n. 4388/2008 del 14.3.2008 era pari ad euro 31.000,00, mentre, nel caso della ricorrente, il reddito conseguito negli ultimi due anni era inferiore ai 2/3 dell’indicato valore.

La ricorrente interponeva il presente ricorso rappresentando che:

- la richiesta era motivata dalla sopravvenuta indisponibilità dei locali presso il quali era posta la rivendita;

- il trasferimento non poteva considerarsi “fuori zona”;

- nelle zone, sia di provenienza che di destinazione, operavano sei rivendite di tabacchi a fronte di un territorio esteso per migliaia di ettari ed abitato da oltre 30.000 persone;

- i sopralluoghi ispettivi della Guardia di Finanza e della FIT si erano conclusi con esito positivo;

- in sostanza, la richiesta di trasferimento era dettata dalla causa di forza maggiore di cui alla circolare n. 04/64713 del 28.11.2001, paragrafo e) punto 4 del titolo III;

- a fronte di tale trasferimento, sarebbero stati positivamente rispettati i vincoli e gli obblighi previsti.

Si costituiva, per resistere, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Con ordinanza n. 3959 dell’8.11.2012, l’istanza cautelare veniva rigettata.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 4 maggio 2016.

2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.

L’atto impugnato è espressamente qualificato dall’amministrazione quale “preavviso di rigetto”, ai sensi dell’art. 10 – bis della l. n. 241/90.

Si tratta dunque di un atto endoprocedimentale che, non avendo immediata valenza lesiva, non è autonomamente impugnabile (cfr., ex plurimis , TAR Milano, sez. II, sentenza n. 1512 dell’1.7.2015;
TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 3583 dell’1.4.2014;
TAR Bari, sez. III, sentenza n. 1373 del 5.7.2012;
TAR Napoli, sez. IV, sentenza n. 1542 del 3.4.2012).

3. Le spese, seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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