TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-12-19, n. 201705941

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-12-19, n. 201705941
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705941
Data del deposito : 19 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2017

N. 05941/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00453/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2014, proposto da:
M G P, A T, F T e G T, rappresentati e difesi dall'avv. G T, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. F C in Napoli, via Chiatamone, n. 6;

contro

Comune di Marcianise in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M I, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. S R in Napoli, via C. Rosaroll, n. 70;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza di demolizione del Comune di Marcianise n. 2208/Urb., prot. n. 25604 del 26 novembre 2013, notificata il 28 novembre 2013


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 10 gennaio 2014 e depositato il 29 gennaio 2014, M G P, A T, F T e G T hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 2208/Urb., prot. n. 25604 del 26 novembre 2013, notificata il 28 novembre 2013, con la quale il Comune di Marcianise ha ingiunto loro di demolire “ le opere edili, come verbalizzate con P.V. 28/2013/PM del 21/11/2013 e descritte nella perizia tecnica di sopralluogo prot. n. 557/urb del 21.11.2013, le opere edili da demolire sono l'intero fabbricato censito nel NCEU di Marcianise al Foglio 4, Pila 694 Sub 2-3-4-5-6-7, oggetto di proposta di demolizione nella citata perizia tecnica, con le motivazioni in essa riportate e quivi intese integralmente trascritte. ”;

CONSIDERATO che a sostegno del gravame, con due motivi di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 33, 34 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 nr. 380, eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, per carenza di motivazione e di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 326/2003 e ingiustizia manifesta;
ed inoltre hanno depositato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria assunta al protocollo comunale del Comune di Marcianise n. 749 del 13 gennaio 2014;

CONSIDERATO che il Comune di Marcianise ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, in riferimento al fabbricato oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata, erano state adottate più ordinanze di demolizione e un verbale di inottemperanza, provvedimenti mai impugnati dai ricorrenti, e tenuto conto che questi ultimi avevano provveduto a presentare domanda di sanatoria, ed ha dedotto comunque l’infondatezza del gravame chiedendone, pertanto, il rigetto;

CONSIDERATO che in data 10 settembre 2014 il Comune resistente ha depositato l’ordinanza n. 2235/Urb., prot. n. 10183 del 2 maggio 2014, notificata in data 9 maggio 2014, e l’ordinanza n. 2253/Urb., prot. n. 17303 del 23 luglio 2014, notificata in data 23 e 24 luglio 2014, con le quali, nelle more del presente giudizio, il medesimo Comune ha, rispettivamente, dichiarato inammissibile la suddetta domanda presentata dai ricorrenti in data 13 gennaio 2014 ed ha ordinato lo sgombero ed il divieto di utilizzo del fabbricato per cui è causa;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 5 novembre 2014, in accoglimento della domanda del difensore di parte ricorrente, il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio;

CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 22 novembre 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;

CONSIDERATO che, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'originario ricorso che deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio, già adottato e divenuto inefficace, all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 novembre 2008, n. 1482;
T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 7 novembre 2008, n. 19352;
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 4 novembre 2008 , n. 1911;
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8306). In tali ipotesi, pertanto, viene a mancare l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, in considerazione della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo) sull'istanza di sanatoria o “condono”, anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dall'interessato (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, n. 3527 del 2 luglio 2015, n. 4123 del 23 luglio 2014, Sez. VII, n. 3605 del 26 luglio 2012), che vale comunque a superare la precedente ingiunzione a demolire, sicché nell'ipotesi di rigetto dell'istanza l'Amministrazione deve adottare un nuovo ordine di demolizione, con l'assegnazione in tal caso di un nuovo termine per adempiere (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, n. 4858 del 17 ottobre 2017, n. 5812 del 18 dicembre 2015, n. 2813 del 19 maggio 2015);

RILEVATO che nella fattispecie oggetto di gravame gli odierni ricorrenti in data 13 gennaio 2014 hanno presentato una istanza di sanatoria in riferimento alle medesime opere oggetto dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

RITENUTO quanto alle spese che, sussistono i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa.

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