TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-10-18, n. 201801341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-10-18, n. 201801341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801341
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2018

N. 01341/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01429/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2013, proposto da
C.A.T. di B Giovanni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Bari, via Dante Alighieri, 25;

contro

Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G D C, R T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Bari, via Dante Alighieri, 25;

per l'annullamento

del provvedimento del 2 ottobre 2013 prot. n.77241, notificato in data 4 ottobre 2013, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Andria, con cui è stato vietato alla C.A.T. di B Giovanni s.r.l. l'esercizio dell'attività di "rimessa di veicoli a cielo aperto";

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza smaltimento del giorno 20 giugno 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in esame la ricorrente società C.A.T. di B Giovanni s.r.l. , dopo aver descritto nella parte in fatto la cronologia dei plurimi provvedimenti di diniego opposti alle numerose segnalazioni certificate di inizio attività presentate al Comune di Andria, impugna, unitamente agli ulteriori atti in epigrafe meglio precisati, il provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo Economico del 2 ottobre 2013, recante diffida a non esercitare l’attività di rimessa di veicoli a cielo aperto, svolta sin dal 2008, su un terreno dalla stessa condotto in locazione in località Castel del Monte.



1.1 Il provvedimento è giustificato dal rilievo che la società non risulta aver prodotto, unitamente alla comunicazione di inizio attività del 12 settembre 2013, certificazione urbanistica dell’area de qua , necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti oggettivi per lo svolgimento della predetta attività.



1.2 Secondo le argomentazioni poste alla base di detto provvedimento di diniego, infatti, l’attività di rimessa di veicoli a cielo aperto in detta zona sarebbe preclusa in ragione della destinazione urbanistica prevista dal vigente PRG, trattandosi di area ricadente in zona agricola, tipizzata come “zona E3-area vincolata”, nonché dall’assoggettamento a vari vincoli ambientali e paesaggistici elencati nello stesso provvedimento e confermati dal nuovo P.P.T.R., adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013.



2. La ricorrente lamenta, inoltre, l’asserita illegittimità:

- della D.D. n. 2518 del 24 luglio 2013 che ha disposto la decadenza dalla S.C.I.A. del 22 giugno 2012, in ragione della falsa attestazione circa il possesso dei requisiti morali, come accertato con decreto del Prefetto della BAT dell'8 luglio 2013, rimasto inoppugnato, che ha vietato al sig. G B (già legale rappresentante della C.A.T. s.a.s. sino al gennaio 2013) di esercitare l’attività di rimessa di autoveicoli per mancanza del requisito soggettivo di buona condotta prescritto dall'art. 11, co. 2, del T.U.L.P.S.;

- della D.D. n. 2521 del 25 luglio 2013, con cui il Comune di Andria ha conseguentemente disposto il divieto e la cessazione immediata dell'attività di rimessa di veicoli a cielo aperto svolta dalla C.A.T. s.r.l. (già C.A.T. s.a.s.).



3. A sostegno del gravame proposto avverso i predetti atti, la ricorrente società ha dedotto due articolati motivi.



3.1 Con il primo motivo, ci si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 480/2001;
dell'art. 19 della L. n. 241/1990, degli artt. 97 e 41 della Costituzione (sotto il profilo della compressione ed inibizione della libertà di iniziativa economica privata) nonché della violazione della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, sezione seconda, n. 852 del 29 maggio 2013;
denunciandosi, inoltre, l’eccesso di potere sotto plurimi profili.



3.1.a In tesi di parte, in evidente violazione del giudicato, con l’ultima diffida a non esercitare l’attività, resa dall’Amministrazione comunale in data 2 ottobre 2013 (prot. n.77241), sarebbero stati sostanzialmente reiterati argomenti superati dalla sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, n. 852/2013.

Detta sentenza, infatti, in accoglimento del ricorso proposto avverso analogo provvedimento di diniego del Comune di Andria del 25 giugno 2012, ha evidenziato l’inidoneità delle ragioni opposte dall’Amministrazione comunale, basate essenzialmente sull’incompatibilità dell’attività con la destinazione urbanistica dell’area, sia perché sembravano (erroneamente) presupporre che oggetto della D.I.A. fosse una diversa attività di tipo materiale ovvero di trasformazione del territorio e sia perché, inoltre, alla tipizzazione della zona come agricola non corrispondeva alcun onere specifico di sfruttamento dei terreni attraverso la loro coltivazione in concreto, tenuto conto anche del fatto che il parcheggio in esame era stato individuato per anni dallo stesso Comune – che aveva anche provveduto all’installazione di apposita segnaletica - come soluzione ai problemi di viabilità connessi all’affluenza a Castel del Monte.

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