TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-09-12, n. 202301271
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2023
N. 01271/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di -OMISSIS- - in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
nei confronti
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore Pro-Tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
E/O REVOCA, PREVIA SOSPENSIONE, IN VIA CAUTELARE, DEL PROVVEDIMENTO FASCICOLO N. -OMISSIS-EMESSO DALLA PREFETTURA DI -OMISSIS- IN DATA 01.06.2023 E NOTIFICATO IN PARI DATA, A MANI AL RICORRENTE, E/O DI OGNI ATTO CONNESSO E/O CONSEGUENTE CON CUI VENIVANO REVOCATE LE MISURE DI ACCOGLIENZA AL SIG. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha revocato le misure di accoglienza di cui ha beneficiato.
La revoca è stata disposta in ragione del mancato riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, che ha ritenuto manifestamente infondata la domanda formulata dal ricorrente e del rigetto, da parte della Sezione specializzata in materia di protezione internazionale del Tribunale -OMISSIS-, della domanda volta ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento di diniego.
2. Il ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’avversata revoca, poiché viziata da violazione degli artt. 3, 7 e 10 bis, della l. n. 241/90, nonché da eccesso di potere. Più nel dettaglio, il ricorrente ha evidenziato come, a fronte dell’iniziale pronuncia negativa della Sezione specializzata sull’istanza di sospensiva, lo stesso Tribunale, con successivo decreto del 29.6.2023, abbia sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, valorizzando gli elementi sopravvenuti con riferimento alla sua integrazione sociale.
3. Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione.
4. All’udienza camerale del 6.9.2023 la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. La revoca – come si legge in motivazione – è stata adottata in virtù del fatto che a seguito della pronuncia della Commissione territoriale, e della pronuncia di rigetto, da parte della Sezione specializzata -OMISSIS-, sull’istanza di sospensiva proposta nell’instaurato ricorso giurisdizionale), verrebbe meno, a giudizio della Prefettura, il presupposto per l’ammissione del richiedente asilo nel sistema di accoglienza. Più nel dettaglio, l’Amministrazione ha evidenziato come l’art. 14, commi 1 e 4 del d. lgs. n. 142/2015, testualmente preveda che: “Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza le misure di accoglienza […] Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione […]”.
Tuttavia, siffatta impostazione non può essere condivisa nel caso concreto.
Infatti, il ricorrente deve essere tuttora ritenuto qualificabile come soggetto “richiedente protezione internazionale” in ragione dell’effetto sospensivo ex lege del provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, come dichiarato dalla Sezione specializzata del Tribunale -OMISSIS- con decreto del -OMISSIS-.
Peraltro, si osserva come lo stesso art. 14 del d.lgs n. 142/2015 disponga che “salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Appare evidente, pertanto, come la Prefettura, che bene ha operato nella parte in cui ha preliminarmente verificato il contenuto del ricorso giurisdizionale proposto dal ricorrente, avrebbe successivamente dovuto prendere atto di quanto enunciato dalla Sezione specializzata del Tribunale -OMISSIS-, riconoscendo il diritto del ricorrente di continuare a usufruire delle misure di accoglienza sino alla decisione definitiva sulla sua richiesta di protezione in ragione della sospensione ex lege degli effetti del diniego della Commissione territoriale.
Sul punto, è noto l’ormai consolidato principio affermato dal Consiglio di Stato, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiarito che “…in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento;ove, come nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di asilo, non sia disposta con provvedimento giudiziale, ma sia direttamente prevista dalla legge (art. 19,comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. c) del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, deve concludersi nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/05/2018, n. 12476)” e ciò in quanto “se la sospensione non si protraesse anche in grado d'appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso, sia in appello che in cassazione” (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5037;da ultimo TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 novembre 2019, n. 1929).
Consegue a tutto ciò che è stato sinora esposto, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento prefettizio di revoca.
6. Le spese di lite, vista la particolarità della questione, possono essere compensate.