TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-11-09, n. 201101184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-11-09, n. 201101184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201101184
Data del deposito : 9 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01475/2010 REG.RIC.

N. 01184/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01475/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2010, proposto da:
GIUSEPPINA GRANDI, rappresentata e difesa dagli avv. A R, E B, con domicilio eletto presso M F in Torino, corso Francia, 19 Bis;

contro

A.S.L. DI ALESSANDRIA, rappresentata e difesa dagli avv. C C, E G, M D C, con domicilio eletto presso G G in Torino, via Zuretti, 29;

nei confronti di

MONICA LUCE;

per l'annullamento

del bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Operatore Socio sanitario cat. Bs", pubblicato sul BUR Piemonte n. 47 del 26/11/2009;

nonchè per l'annullamento

di tutti i verbali della Commissione di concorso, con particolare riferimento a quelli riguardanti lo svolgimento delle singole fasi della procedura, le valutazione delle prove scritte e orali dei concorrenti e la predisposizione delle graduatorie di concorso;

ed altresì per l'annullamento

dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha approvato le graduatorie generali di merito e quelle di ammissione a tutte le diverse fasi della procedura concorsuale, nonchè dei provvedimenti che hanno escluso la ricorrente dalla partecipazione al concorso, con particolare riferimento:

a) al provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale "AL", pubblicato sul sito internet www.aslal.it in data 1° settembre 2010, a mezzo del quale è stato approvato lo "Elenco candidati ammessi alla prova orale" relativo al "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 10 posti di operatore socio sanitario";

b) alla Determinazione n. 859 del 21 ottobre 2010 dell'Azienda Sanitaria Locale "AL", pubblicato sul sito internet www.aslal.it in data 29 ottobre 2010, a mezzo della quale è stata approvata lo "Elenco idonei con posizione in graduatoria approvata con determinazione n. 859 del 21.10.2010" relativo al "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 10 posti di operatore socio sanitario";

ed infine per l'annullamento

di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, consequenziale o comunque connesso al bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Operatore Socio Sanitario cat. Bs".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Al;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Giuseppina Grandi ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’ASL di Alessandria per la copertura di n. 10 posti a tempo indeterminato di Operatore socio sanitario (cat. “Bs”). Essa, tuttavia, non ha superato la prima prova, di carattere pratico, prevista dal bando.

Con il ricorso in esame la sig.ra Grandi ha impugnato tutti gli atti della procedura concorsuale (ed, in particolare, il bando, tutti i verbali della Commissione, i provvedimenti di approvazione delle graduatorie generali e quelli che hanno escluso la ricorrente, il provvedimento di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e quello di approvazione dell’elenco definitivo degli idonei), chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.


2. Nell’atto introduttivo la ricorrente riferisce di aver svolto, da anni, “la propria attività di precaria presso l’ospedale di Novi Ligure”. Con “contratti interinali a tempo determinato che si sono susseguiti dal 1°/08/2005 al 30/09/2010”, infatti, la sig.ra Grandi è stata impiegata presso l’ASL AL, presidio ospedaliero di Novi Ligure.

Ciò premesso, con un primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, insieme all’art. 17 della legge n. 102 del 2009 ( recte : del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009) ed all’art. 36 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2007: norme che consentono o che agevolano l’immissione in ruolo del personale c.d. precario. L’“interpretazione sistematica” delle citate norme, insieme a quella di cui all’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), indurrebbe a ritenere – nella ricostruzione proposta dalla ricorrente – che, “nel bandire nuove procedure concorsuali [...], le Amministrazioni Piemontesi che, in passato, avessero fatto ricorso all’uso di lavoratori precari (e, quindi, anche l’ASL AL) avrebbero DOVUTO – e non semplicemente potuto – prevedere speciali riserve a favore di tale categoria di lavoratori, ovvero inserire nei bandi disposizioni ‘premiali’ per essi”. In ogni caso, anche a non riconoscere “natura imperativa alle norme suesposte”, le stesse amministrazioni avrebbero comunque dovuto “motivare la propria decisione di NON fare ricorso alle suddette procedure”.

Con il secondo motivo di gravame, poi, la ricorrente contesta la legittimità delle operazioni concorsuali, così come esse si sono svolte, evidenziando che la “prova pratica” da lei sostenuta (senza successo) “non è stata una prova pratica, ma un test scritto” (ciò, con violazione del bando di concorso, il quale prevedeva che tale prova sarebbe consistita “ nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta ”).

Con il terzo motivo, infine, viene dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione al (solo) punteggio numerico espresso dalla Commissione esaminatrice, “tenuto in particolare conto che i criteri espressi nel bando di concorso sono generici e non sufficientemente esaustivi dell’iter logico procedurale che ha portato alla formulazione del punteggio”.


3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale AL, in persona del proprio legale rappresentante commissario pro tempore , depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, non senza preliminarmente eccepirne la tardività e l’inammissibilità.


4. Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2011, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva “per una fissazione del merito a breve”.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.


5. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito formulate dalla difesa dell’amministrazione, potendo il ricorso essere respinto nel merito.


5.1. Con riferimento al primo motivo di gravame, va sottolineato che l’art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, laddove prevede speciali forme di agevolazione per i lavoratori c.d. precari in vista della loro immissione in ruolo (comma 10: riserva di posti;
comma 11: riconoscimento di un apposito punteggio per l’esperienza già maturata;
comma 12: assunzioni dirette), rimette tuttavia alla discrezionalità dell’amministrazione interessata la scelta se avvalersi, o meno, degli strumenti di stabilizzazione. Tali norme, infatti, utilizzano la forma verbale “ possono ” (“ possono bandire concorsi... ”, “ possono assumere... ”) allorché si riferiscono alle amministrazioni che impiegano personale da stabilizzare. Ne consegue che tali amministrazioni non sono affatto vincolate – come, al contrario, ritenuto dalla ricorrente – all’utilizzo di tali strumenti, sicché, correlativamente, non esiste alcun diritto dell’interessato ad ottenere la stabilizzazione (cfr., analogamente: TAR Lazio, Roma, sez. II- bis , n. 4731 del 2009;
TAR Veneto, sez. II, n. 3342 del 2007).

A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, l’amministrazione aveva comunque, nel 2008, già bandito un concorso per la stessa categoria oggetto della procedura selettiva per cui è causa, concorso che era stato riservato in via esclusiva proprio al personale precario di qualifica non dirigenziale. A tale selezione, come l’amministrazione riferisce (in ciò non più smentita dalla controparte), la ricorrente non aveva partecipato: onde essa non può fondatamente dolersi della mancata attivazione degli strumenti di stabilizzazione in occasione del concorso bandito nel 2009, proprio perché quegli strumenti erano stati comunque attivati nella precedente (e temporalmente molto vicina) tornata concorsuale.

Non è nemmeno fondato l’ulteriore profilo di censura, incentrato sulla mancata motivazione, nel momento in cui il concorso del 2009 è stato bandito, della scelta di non ricorrere agli strumenti di stabilizzazione. Come è noto, infatti, la motivazione non è necessaria per gli atti a contenuto generale (art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990), tra i quali devono farsi rientrare non solo il bando di concorso ma anche la determinazione dell’amministrazione di indire un concorso, se distinta dal bando (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5205 del 2010).


5.2. Entrando adesso nel merito della valutazione della correttezza/legittimità dello svolgimento delle prove concorsuali, deve anzitutto escludersi che, nella specie, si sia verificata una violazione della clausola del bando in base alla quale la prova pratica doveva consistere “ nella esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta ”.

Invero, la ricorrente è stata chiamata a rispondere bensì ad un “test scritto” (come essa riferisce nel ricorso), le cui domande – tuttavia – sono state caratterizzate da un taglio eminentemente pratico, diretto all’accertamento del possesso delle nozioni tecniche relative alla professionalità dell’operatore socio sanitario (come è indubitabilmente evincibile dal testo della prova depositato in giudizio dall’amministrazione: doc. n. 8). Va ricordato, in ogni caso, che la commissione esaminatrice è titolare di un ampio potere tecnico-discrezionale nel predisporre il concreto contenuto delle prove d'esame, anche quando esse debbano avere carattere “pratico”;
pertanto, le valutazioni effettuate al riguardo dalla commissione sono insindacabili in sede di legittimità, anche in relazione al fatto che nelle materie sulle quali si devono cimentare i candidati ammessi alla prova pratica, non essendo sempre nettamente distinguibili gli aspetti pratici da quelli teorici, è rimessa alla prudente valutazione della commissione l’indagine diretta ad accertare se la preparazione dei candidati debba essere saggiata con la prevalenza degli aspetti pratici su quelli teorici (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 289 del 1997;
TAR Toscana, sez. II, n. 236 del 1999).

Non può, infine, trovare terreno fertile neanche l’ultima censura, con la quale è stato dedotto il difetto di motivazione “in relazione al punteggio numerico espresso dalla Commissione giudicatrice”.

In proposito, non può non essere considerata la circostanza che la prova pratica è consistita esclusivamente nella risposta a quiz. E’ insegnamento risalente, nella giurisprudenza amministrativa, che, nelle procedure concorsuali, la motivazione ben può essere espressa con un punteggio numerico, quando essa sia riconducibile, come nel caso dei test, a parametri di apprezzamento omogenei (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2254 del 2001). Ebbene, è evidente che non può pretendersi una motivazione (della non ammissione alla prova successiva) che sia diversa dal punteggio numerico ottenuto a seguito della correzione dei test: posto che è proprio nella natura della prova a quiz quella di legare l’ammissione alla prova successiva esclusivamente al raggiungimento di un determinato punteggio previamente stabilito dalla Commissione e calcolabile esclusivamente in base all’esito (esatta – omessa – errata) delle risposte fornite dal candidato (beninteso, purché siano state in precedenza stabilite le griglie di punteggio da attribuire a ciascuna risposta, come è sicuramente nel caso di specie). Non vi è dubbio, pertanto, che la valutazione dell’esclusione di quei candidati che non avessero superato la prova a quiz (tra i quali, l’odierna ricorrente) non poteva che essere di natura meramente numerica, riflettendo essa, né più né meno, il risultato matematico della prova medesima.


6. Il ricorso, pertanto, è integralmente da respingere.

Sono tuttavia ravvisabili giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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