TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-01-27, n. 202300240
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Pubblicato il 27/01/2023
N. 00240/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2018, proposto da
S M e G D G, rappresentati e difesi dall'avvocato R P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Belpasso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordine di demolizione del Comune di Belpasso n. 177 in data 12 dicembre 2017, relativo alle opere di cui al verbale della Polizia Municipale n. 03/2017 e meglio descritte nella relazione n. 45199 in data 11 dicembre 2017.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. D B;
Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione del Comune di Belpasso n. 177 in data 12 dicembre 2017, relativo alle opere di cui al verbale della Polizia Municipale n. 03/2017 e meglio descritte nella relazione n. 45199 in data 11 dicembre 2017.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) gli interessati, al fine di disporre di una dimora stabile, hanno realizzato un edificio per civile abitazione su un unico livello, di metri quadri 135,00 circa, con struttura in cemento armato, solaio di copertura e sovrastante tetto a quattro falde completo di tegole;b) l’altezza alla gronda dell’edificio risulta di metri 3,50 nel punto più alto e di metri 2,20 in quello più basso e l’immobile è completo di impianti, infissi interni ed esterni, pavimentazioni, servizi igienici, rifiniture e arredi;c) l’immobile ricade in zona E del Piano Regolatore Generale;d) a seguito di accertamento da parte della Polizia Municipale, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’ordine di demolizione è stato notificato in data 10 gennaio 2018, quando la costruzione era già da tempo ultimata e abitata, con conseguente violazione del legittimo affidamento degli interessati;b) l’atto non contiene alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito;c) il diritto all’abitazione va annoverato FRA i beni primari collegati alla personalità e tutelati dall’art. 2 della Costituzione, sicché il Comune era, tra l'altro tenuto a rendere adeguata motivazione anche sotto tale profilo.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
E’ pacifico che le opere in questione siano state realizzate in assenza di un titolo edilizio.
In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020;Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020;Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019;nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9).
Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020;T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020;T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020;T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019).
Non è possibile invocare genericamente il diritto all’abitazione, senza fornire alcun elemento di prova quanto al fatto che, a seguito dell’ordine di ripristino, l’interessato o gli interessati rimarrebbero del tutto sprovvisti di un luogo di dimora (anche, in ipotesi, presso familiari o parenti), poiché altrimenti qualsiasi ingiunzione a demolire resterebbe paralizzata dalla semplice allegazione del privato secondo cui l’immobile colpito dalla misura sanzionatoria costituisce, in realtà, la sua abitazione esclusiva.
Occorre, in altri termini, assolvere un rigoroso onere probatorio, mentre tale adempimento non è stato in alcun modo soddisfatto nel caso di specie.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.