TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-02, n. 201800328
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2018
N. 00328/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2004, proposto da
B A, originariamente rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36, poi costituita con nuovo difensore avvocato F G e domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, M B, con domicilio eletto presso lo studio avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
Provincia di Pesaro-Urbino;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino 15.12.2003 n.135, relativa ad approvazione definitiva del P.R.G. di Pesaro;
- delle delibere del Consiglio comunale di Pesaro 13.9.2000 n.135, 24.6.2002 n.12 e 22.10.2003 n.160, sempre relative al predetto P.R.G.;
- della deliberazione del Consiglio provinciale 30.6.2003 n.71, contenente modifiche e prescrizioni alle delibere consiliari n.135/2000 e 12/2002;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Pesaro 6.7.1998 n.183, sempre relativa ad adozione del P.R.G.;
- di ogni altro atto comunque collegato, presupposto o connesso, ivi compreso ogni parere, atto preparatorio e/o intermedio, comunque attinente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente allega di essere proprietaria di un terreno, in Pesaro, di mq. 12.414, ubicato a ridosso del quartiere “Pantano”, all’interno della zona semicentrale della città e con piena vocazione edificatoria.
Allega, inoltre, che il PRG approvato nel 1990 includeva detto terreno nel sub comparto A del Programma di Coordinamento Attuativo n. 4, con una edificabilità di circa mq. 1.600 per destinazioni residenziali, produttive e terziarie.
Con il nuovo PRG, impugnato in questa sede, l’area in oggetto risulta essere stata inclusa nel più ampio comparto denominato Progetto Norma 9.2 “Il Parco del Cuneo Verde” (di mq. 482.203), UMI (Unità Minima di Intervento) 9.2.2 di mq. 135.899. All’interno di tale UMI sono previsti solo mq. 800 di superficie edificabile (in area di proprietà del Comune sottoposta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica). La restante porzione è destinata a parco pubblico tra i quartieri di Muraglia e Pantano.
Si è costituito il