TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-09-20, n. 201900710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2019-09-20, n. 201900710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900710
Data del deposito : 20 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2019

N. 00710/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00884/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 884 del 2013, proposto da
M B, L R, R R, R R, V S e I S, quali eredi dell’originario ricorrente F E R, deceduto, giusta riassunzione del relativo giudizio avvenuta con atto depositato in data 29/3/2019, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G F in Bologna, piazza Minghetti n.1;

contro

-Comune di Carpi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 47;

-Società Autostrade del Brennero S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Massimo D'Azeglio, 47.

per l'annullamento

della determinazione del comune di Carpi in data 13.08.2013, con la quale è stato comunicato all’originario ricorrente la reiezione della domanda di condono edilizio presentata dal padre del medesimo;
della determinazione comunale del 30/7/2013 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della suddetta domanda e, qualora occorra, del parere in data 24/5/2011 reso su tale domanda da Autostrade del Brennero s.p.a.. E per l’accertamento dell’avvenuto accoglimento della domanda di condono edilizio acquisita agli atti del comune di Carpi in data 6/5/1986.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carpi e di Società Autostrade del Brennero S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori R P e V P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il gravame oggetto di causa è impugnata la determinazione del comune di Carpi in data 13.08.2013, con la quale è stato comunicato all’originario ricorrente la reiezione della domanda di condono edilizio presentata dal padre del medesimo. Gli odierni ricorrenti, quali eredi del defunto sig. F E R, deceduto nelle more del giudizio, che hanno riassunto l’originario ricorso, chiedono l’annullamento del suddetto provvedimento e degli altri atti indicati in epigrafe, asserendone l’illegittimità per i seguenti motivi in diritto: violazione degli artt. 32 e 35 L. n. 47 del 1985;
violazione art. 3 L. n. 241 del 1990;
formazione del titolo in sanatoria per silenzio – assenso;
illegittimità del diniego di sanatoria in quanto il vincolo di rispetto autostradale è stato posto successivamente alla data di commissione dell’abuso edilizio, con la conseguenza che non era necessario che il Comune chiedesse il parere ad Autostrada del Brennero s.p.a.;
eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza e incompletezza dell’attività istruttoria;
violazione del principio di buon andamento della P.A. e del principio del legittimo affidamento del privato nell’attività della P.A..

Il comune di Carpi, costituitosi in giudizio, chiede la reiezione del gravame, in quanto infondato.

Si è costituita in resistenza Autostrade per l’Italia s.p.a., chiedendo che il ricorso sia respinto, stante la ritenuta infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.

Alla pubblica udienza del giorno 12 giugno 2019, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.

Dirimente è la considerazione – svolta sia dal comune di Carpi che da Autostrada del Brennero s.p.a., entrambe parti resistenti nel presente giudizio - che, nel caso di specie, risulta palesemente errata la tesi attorea quale incentrata sulla ritenuta posteriorità dell’imposizione del vincolo di rispetto autostradale ricadente sull’area in cui sorgono le opere abusive oggetto di domanda di condono edilizio rispetto alla data dell’abuso stesso.

Parte ricorrente, che peraltro nemmeno dimostra o comunque fornisce alcun elemento probatorio idoneo a comprovare la data del commesso abuso edilizio da parte del padre dell’originario ricorrente, del tutto erroneamente sostiene che il suddetto vincolo gravante sull’area di rispetto autostradale sorga solo al momento di apertura al traffico del tracciato, mentre esso pacificamente risulta gravare sull’area già al precedente momento di apposizione del vincolo espropriativo per la realizzazione dell’opera pubblica. Con riferimento al caso in esame Autostrada del Brennero s.p.a. ha prodotto documentazione comprovante l’apposizione del suddetto vincolo relativo alla fascia di rispetto autostradale già in data 14/4/1966 con il D.M. Ministero dei LL.PP. n. 750, con il quale fu approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica autostradale che venne dichiarata di pubblica utilità nonché urgente e indifferibile. In tale decreto è inoltre citato il precedente e presupposto decreto ministeriale con il quale, in sede di approvazione del progetto preliminare dell’opera, venivano altresì individuate le fasce di rispetto autostradale (v. doc. n. 2 Autostrada del Brennero).

Pertanto, sulla base delle riferite considerazioni, in mancanza di attendibili documenti o elementi probatori depositati in atti dalla parte ricorrente (tali non possono essere considerate le date di realizzazione degli abusi indicate nella domanda di condono) e sulla base di quanto, all’opposto, è stato comprovato dalle controparti resistenti, il vincolo di cui si discute risulta apposto prima della data di realizzazione delle opere abusive in fascia di rispetto autostradale. A ciò consegue, pertanto, sia l’applicabilità della normativa di cui all’art. 32 della L. n. 47 del 1985, e, quindi, la legittimità dell’operato del Comune che ha chiesto ad Autostrada del Brennero il necessario parere sulla domanda di sanatoria presentata dal padre dell’originario ricorrente, sia l’infondatezza della censura prefigurante il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono, trattandosi, nella specie, di vincolo di inedificabilità assoluta imposto per ragioni di sicurezza del traffico autostradale che, ai sensi dell’art. 33, c. 1, lett. d) L. n. 47 del 1985 precludeva che il relativo intervento abusivo realizzato in detta area di rispetto fosse “…suscettibile di sanatoria…”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il vincolo delle fasce di rispetto comporta un divieto assoluto di costruire, in base al quale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale, sono inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale;
tale vincolo opera direttamente e automaticamente, per cui una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, l'amministrazione può emettere solo un parere negativo sull'istanza di condono (v. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 19/10/2018 n. 5985).

Dalle considerazioni che precedono deriva, ulteriormente, l’infondatezza dei motivi di ricorso rilevanti eccesso di potere per asserita illogicità e carenza istruttoria dell’operato posto in essere dal comune di Carpi, né può ragionevolmente ritenersi sussistente alcun legittimo affidamento di parte ricorrente riguardo all’accoglimento dell’istanza di condono edilizio.

Per i suesposti motivi, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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