TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-11-23, n. 202112056
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/11/2021
N. 12056/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11160/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11160 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da M L B, rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento, n. 76;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C M R C, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 14 ottobre 2020, non comunicata, di conferimento all’odierna controinteressata dell’incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza;
- del D.M. di conferimento dell’incarico;
- dei conseguenti provvedimenti, dagli estremi non conosciuti, di immissione nelle funzioni;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di C M R C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, per mezzo dei quali il CSM ha deliberato di conferire alla dott.ssa C M R C l’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza - Settore penale. Ha altresì gravato con motivi aggiunti altresì il susseguente decreto ministeriale di nomina della suddetta nel predetto incarico.
Dopo aver ricordato il proprio curriculum professionale, l’istante ha dedotto l’illegittimità dei gravati atti lamentando i seguenti motivi:
1. Esperienze maturate nel settore penale - Art. 15, lett. a) TU sulla Dirigenza. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006) e del Testo Unico sulla Dirigenza P-14858-2015 del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste. Difetto di istruttoria e di motivazione.
In primo luogo la ricorrente censura l’avvenuta valorizzazione, in favore della controinteressata, da parte della delibera gravata, dell’esperienza da quest’ultima svolta nell’esercizio delle funzioni requirenti.
2. Funzioni requirenti svolte dalla controinteressata. Art. 15, lett. a) TU sulla Dirigenza. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006) e del Testo Unico sulla Dirigenza P-14858-2015 del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
In secondo luogo, l’istante contesta l’avvenuta valorizzazione delle funzioni requirenti svolte dalla dott.ssa C, quale elemento idoneo ad integrare l’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 15, lett. a) del citato Testo Unico e ciò, sostiene, in violazione dell’art. 25, comma 2°, trattandosi di funzioni che “non sono omologhe a quelle dell’ufficio da conferire”.
3. Funzioni collegiali e presidenza di collegi. Art. 15 lett. b) TU sulla Dirigenza. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006) e del Testo Unico sulla Dirigenza P-14858-2015 del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
Con la terza censura, la ricorrente lamenta altresì l’avvenuta valorizzazione, in favore della controinteressata, nell’ambito dell’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 15, lett. b) del citato Testo Unico, delle funzioni collegiali dalla medesima svolte in qualità di presidente di collegio e ciò in quanto, a suo dire, tale esperienza non sarebbe prevista, né espressamente, né implicitamente, tra gli elementi di valutazione.
4. Esperienza di coordinamento dell’ufficio gip/gup. Art. 15, lett. b) TU sulla Dirigenza. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006) e del Testo Unico sulla Dirigenza P-14858-2015 del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
L’esponente contesta poi la prevalenza accordata alla dott.ssa C sotto il profilo della ritenuta considerazione, in suo favore, dell’attività di coordinamento dell’Ufficio GIP/GUP, dalla medesima svolta per appena due mesi (dal luglio 2017 al 17 ottobre 2017, data della vacanza dell’incarico oggetto di conferimento), “sol perché riguarderebbe un numero maggiore (non specificato) di magistrati” e ciò a fronte dell’esperienza di coordinamento vantata dalla stessa ricorrente per un periodo, ben più lungo, corrispondente ad otto anni.
5. Altri indicatori specifici ex art. 15, lett. b) TU sulla Dirigenza. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006) e del Testo Unico sulla Dirigenza P-14858-2015 del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.
Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente censura la mancata valorizzazione da parte della delibera, sia della propria esperienza quale MAGRIF (pure rilevante, ai sensi dell’indicatore generale previsto all’art. 9, comma 2 del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria), sia della propria esperienza quale reggente del Tribunale di Rossano “sia pure per un limitato periodo nel 2008, in occasione della quale ella ha ottenuto lusinghieri apprezzamenti”.
6. Indicatori generali. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 160/2006) e del Testo Unico sulla Dirigenza P-14858- 2015 del 28 luglio 2015. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR 11429/18, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 524/20.
Da ultimo, l’istante si duole della prevalenza accordata alla controinteressata anche in relazione agli indicatori generali. Deduce che, in particolare, il CSM avrebbe disatteso le motivazioni contenute nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 11428/18 (confermata dalla sentenza d’appello n. 524/20), la quale, annullando la precedente delibera consiliare in relazione al conferimento del medesimo incarico semidirettivo, avrebbe censurato l’omessa valutazione dei predetti indicatori attitudinali vantati dalla ricorrente.
Alla luce delle superiori doglianze, la ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti gravati, previa concessione di tutela cautelare.
Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.
Si è altresì costituita la controinteressata dott.ssa C M R C, anch’essa contestando il gravame ed instando per il suo rigetto.
Cancellata dal ruolo delle sospensive, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 23 giugno 2021.
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3. Pare opportuno innanzitutto tracciare il quadro normativo e regolamentare di riferimento.
A livello primario, l’art. 12, comma 10, del D.L.vo n. 160/2006 (rubricato “Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni”) stabilisce che “per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva”.
Il comma 12 dello stesso art. 10 aggiunge, poi, che “ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;è riferita altresì alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.
Con il cd. Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, adottato con circolare n. P-14858-2015 del 28/07/2015 (che ha sostituito la Circolare n. P-19244 del 03/08/2010 – Delibera 30/07/2010 e succ. mod.), il Consiglio Superiore della Magistratura, in attuazione delle delega ricevuta, ha integrato la normativa primaria, individuando, quali prerequisiti imprescindibili per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per la relativa conferma (art. 1), l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio, stabilendo, altresì, che i parametri generali sono quelli del “merito” e delle “attitudini”.
Il “merito” investe precipuamente la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire, in maniera completa, la figura professionale del magistrato, avuto riguardo ai (sub) parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, definiti dall’art. 11 D.L.vo n. 160/2006.
In particolare: - a) la capacità si desume: dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali;dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento;dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari;dall’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate;- b) la laboriosità si desume: dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia e alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;dai tempi di smaltimento del lavoro;dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio;- c) la diligenza si desume: dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti;dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;dalla partecipazione alle riunioni previste dall’Ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza;d) l’impegno si desume: dalla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se e in quanto rispondano alle norme di legge e alle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio;dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura o, comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la precisata Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura;dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico, la quale, affinché sia evitata la corsa a iniziative inutili e scoordinate, assume rilevanza se richiesta.
Con riguardo alle “attitudini”, invece, il nuovo Testo Unico ha, come noto, differenziato i relativi indicatori in “generali” e “specifici”.
I primi si configurano come elementi di valutazione comuni alle procedure di conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali e hanno la funzione di ricostruire, in maniera completa ed esaustiva, la figura professionale del magistrato.
Essi sono desumibili: - a) dalle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse;- b) dalle esperienze maturate nel lavoro giudiziario;- c) dalle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici;- d) dalle soluzioni elaborate nelle proposte organizzative redatte sulla base dei dati e delle informazioni relative agli uffici contenuti nel bando concorsuale;- e) dalle esperienze ordinamentali e organizzative;- f) dalla formazione specifica in materia organizzativa;- g) dalle altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate anche al di fuori dell’attività giudiziaria.
Per ciò che concerne specificamente le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, il nuovo Testo Unico ha inteso “… attribuire rilievo alla pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione e alla qualità del lavoro giudiziario svolto, ai risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari, all’efficace utilizzo delle tecnologie avanzate, alle esperienze e alle competenze organizzative e di coordinamento investigativo, nonché alla partecipazione a progetti e attività di innovazione e studio”, dovendosi ritenere che “… un patrimonio professionale variegato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e i positivi risultati conseguiti devono necessariamente assumere rilevanza nell’apprezzamento del profilo del magistrato e, in ultima analisi, nella valutazione attitudinale, atteso il compito di imprescindibile punto di riferimento nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali che compete al soggetto chiamato a rivestire incarichi direttivi o semidirettivi” (così a pag. 7 della relazione introduttiva al nuovo Testo Unico).
Quanto alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, il Testo Unico del 2015 ha valorizzato le deleghe organizzative ricevute e l’attività svolta in esecuzione delle stesse, l’attività di magistrato di riferimento per l’informatica, l’attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni, nonché la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti.
Con riguardo alle esperienze ordinamentali e organizzative, è stato conferito rilievo alle esperienze maturate, tra l’altro, presso il Consiglio Superiore della Magistratura e presso i Consigli Giudiziari.
Quanto agli “indicatori specifici” – introdotti per la prima volta dal nuovo Testo Unico – essi si differenziano, invece, in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso.
Attraverso di essi si dà “… concreta attuazione all’innovativo principio della distinzione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo” (così a pag. 17 della relazione introduttiva al nuovo Testo Unico). Scopo della relativa previsione è, infatti, quello di “… individuare esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle determinate funzioni”, in un’ottica volta evidentemente a “… valorizzare la discrezionalità del Consiglio Superiore nell’adozione di scelte che siano opportunamente calibrate in ragione delle necessità degli uffici” (così a pag. 5 della relazione introduttiva).
Relativamente al conferimento di funzioni semidirettive di primo grado, oggetto della presente vicenda, l’art. 15 del nuovo Testo Unico individua, quali “specifici” indicatori di attitudine direttiva:
“a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9;
c) per l’ufficio di Presidente della Sezione G.I.P. e Presidente Aggiunto G.I.P., inoltre, le esperienze di pregresso esercizio delle funzioni di G.I.P./G.U.P. per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data di vacanza del posto a concorso;d) per gli uffici di Presidente della sezione lavoro, la competenza desunta dall’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza del posto a concorso, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse in materia di diritto del lavoro”.
Si legge, in proposito, nella relazione introduttiva al nuovo Testo Unico, che l’intenzione è quella di valorizzare massimamente l’attività giurisdizionale svolta e la specializzazione nel settore in cui si colloca il posto da conferire.
Quanto, poi, al giudizio comparativo, il nuovo Testo Unico prevede che esso sia “complessivo e unitario” in relazione all’intero profilo professionale del magistrato e che tutti gli indicatori, attuativi ed esplicativi dell’art. 12, commi 10, 11 e 12, D.L.vo n. 160/2006, concorrano nella formulazione del giudizio finale.
Tuttavia, con specifico riferimento al profilo attitudinale, l’art. 26 del nuovo Testo Unico precisa che, nell’ambito della valutazione, “speciale rilievo” è attribuito agli indicatori specifici, mentre quelli generali sono utilizzati esclusivamente quali “ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”.
In tal modo viene assicurato che gli elementi sottesi agli indicatori specifici “proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva” (in tal senso testualmente la relazione introduttiva al nuovo Testo Unico).
Per ciò che concerne l’anzianità, esclusa la sua rilevanza quale autonomo parametro di valutazione ai fini del conferimento degl’incarichi dirigenziali, è a dirsi che essa conserva valore solo in termini di criterio di validazione dei requisiti del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza e, quindi, lo specifico valore.
In applicazione del criterio generale consacrato all’art. 192, comma 4, R.D. n. 12/41, l’art. 24, comma 3, del nuovo Testo Unico prevede pertanto che, nel caso in cui la valutazione comparativa fra due o più aspiranti al medesimo incarico si concluda con giudizio di equivalenza dei rispettivi profili professionali, sia dato rilievo alla maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, fattore che assume conseguentemente una valenza del tutto residuale.
4. Tanto ricordato, il Collegio osserva che, in sede di riedizione del potere, il CSM, con la delibera del 14 ottobre 2020, ha proceduto ad una nuova comparazione tra soli quattro candidati, avendo gli altri aspiranti prestato acquiescenza al conferimento dell’incarico in esame ed ha espresso la propria preferenza in favore della dott.ssa C, rinnovando il giudizio selettivo alla luce dei rilievi mossi dal giudice amministrativo nella sentenza che ha rigettato l’appello promosso dal soggetto originariamente nominato per il posto de quo (delibera del 20 dicembre 2017, annullata in primo grado dal TAR e confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 9/2020).
5. Sulla base del quadro conformativo imposto dal giudicato amministrativo, nella delibera impugnata sono stati tracciati i percorsi professionali dei quattro candidati oggetto di comparazione (individuati ai sensi della circolare Consiliare P-14858-2015 del 28 luglio 2015, recante il nuovo Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria - secondo l’ordine di anzianità nel ruolo) e, segnatamente, è stato operato il raffronto comparativo tra la ricorrente e la controinteressata, come testualmente di seguito si riporta:
“ Innanzitutto, in relazione all'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera a) TU, entrambe vantano una consolidata esperienza nel settore penale, articolata la dott.ssa C per circa diciotto anni, la dott.ssa B per circa diciannove anni, con la trattazione di una molteplicità di materie e procedimenti complessi anche di criminalità organizzata. Il fatto che il periodo di esercizio delle funzioni penali sia complessivamente più lungo nel profilo della dott.ssa B non porta ad affermare la sua prevalenza in relazione a tale indicatore, atteso che viene in considerazione una differenza di solo un anno che non pare significativa ove rapportata al complessivo lungo periodo di esercizio della funzioni penali da parte della dott.ssa C, avendo questa dimostrato ampiamente il dominio delle funzioni espletate. Peraltro la dott.ssa B per circa quindici anni ha svolto funzioni promiscue, non occupandosi solo del settore penale e quindi con una minore specializzazione nel settore oggetto di concorso. Se entrambe hanno svolto sia funzioni dibattimentali che quale gip/gup, va comunque evidenziato come la dott.ssa C ha svolto anche funzioni requirenti, e quindi può vantare un percorso maggiormente completo anche tenuto conto del necessario raccordo tra l'Ufficio giudicante e quello requirente in ordine ad aspetti centrali (si pensi al tema delle priorità). Inoltre ben più consolidata è l’esperienza della dott.ssa C nelle funzioni collegiali, avendo la dott.ssa B svolto prevalentemente funzioni monocratiche. Entrambe in tutti i ruoli si sono distinte per la qualità e la quantità del lavoro svolto, con una produttività superiore alla media dell'ufficio congiunta alla tempestività nel deposito dei provvedimenti.
Ma è l'esame dell'indicatore specifico di cui all'art. 15 lettera b TU che porta ad affermare la prevalenza della dott.ssa C. Se entrambe vantano importanti esperienze di collaborazione nel settore penale (rilevante in forza del richiamo all'art. 9 TU per il settore oggetto di concorso), le esigenze funzionali dell'ufficio oggetto di concorso (art. 25, comma 1 TU), portano a rendere maggiormente idonea la dott.ssa C. Infatti, a fronte del fatto che la dott.ssa B può far valere la rilevante esperienza quale coordinatore dell'ufficio gip/gup per otto anni, oltre alla responsabilità del protocollo anti violenza e funzioni dirigenziali al Tribunale di Rossano in assenza del dirigente, la dott.ssa C vanta la presidenza di un collegio penale per oltre cinque anni e le funzioni di coordinatore dell'Ufficio gip/gup, pur per un periodo di tempo limitato considerando la data della vacanza (tenuto conto della nomina nel luglio 2017), nonchè lo svolgimento per oltre quattro anni delle funzioni di magistrato di riferimento per l'informatica, ove ha prestato particolare impegno per l’adozione generalizzata di buone prassi quale, nel settore penale, l’utilizzo del verbale di udienza telematico, sia per il dibattimento penale, sia, successivamente, per l’ufficio GIP/GUP, con sensibile riduzione dei tempi di redazione del documento nel corso dell’udienza e facilitazione per i successivi adempimenti a cura della cancelleria, e per l'avvio del SICP. Tenuto conto che viene in rilevo un ufficio semidirettivo giudicante penale, e quindi il ruolo di direzione di una sezione dibattimentale, l'espletamento da parte della dott.ssa C di funzioni di presidente di un collegio, con i relativi compiti organizzativi, appare particolarmente pregnante. A fronte di ciò, se la dott.ssa B ha dato positiva prova della presidenza di collegio (peraltro in due maxiprocessi), viene in rilievo una presidenza saltuaria e priva di compiti organizzativi, al di là della direzione del singolo collegio che attiene all'esercizio della funzione giudiziaria. Ulteriormente anche la dott.ssa C, pur nel limitato periodo di qualche mese, si è confrontata con le questioni organizzative dell'Ufficio gip/gup. Peraltro la pur importante attività sviluppata all'ufficio gip/gup da parte della dott.ssa B ha riguardato il coordinamento di un numero alquanto limitato di magistrati (essendo tale ufficio composto da due). Inoltre l'esperienza della dott.ssa B quale reggente del Tribunale di Rossano, essendosi sviluppata solo nei casi di assenza del dirigente e senza una effettiva e significativa continuità, non appare proprio in considerazione di ciò validata dai risultati raggiunti. Infine, solo la dott.ssa C vanta la positiva e rilevante esperienza anche nel settore informatico, con risultati significativi nel settore penale. Se già l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa C, questa è rafforzata o comunque non è sovvertita dall'esame degli indicatori generali. A fronte del fatto che entrambe vantano una sovrapponibile esperienza di collaborazione con il Presidente del Tribunale in relazione ai giudici di pace con delega per la gestione del personale amministrativo, se la dott.ssa B può far valere l'esperienza alla commissione flussi - comunque limitata a un anno e mezzo -, e nella formazione decentrata, oltre che quale responsabile del tirocinio dei giudici di pace, la dott.ssa C può far valere il positivo coordinamento del settore civile del Tribunale di Castrovillari, con quindi compiti di coordinamento di un numero significativo di magistrati (sei giudici togati e sei onorari), che paiono rilevanti nella prospettiva dei compiti di coordinamento del semidirettivo, che per alcuni aspetti - ad esempio in relazione alla capacità di gestione dei rapporti con i colleghi e la cancelleria - prescindono dal settore. Inoltre quale magrif la dott.ssa C si è occupata anche del settore civile, in particolar modo in relazione all’introduzione del processo civile telematico. Vengono quindi in rilievo nel profilo della dott.ssa C esperienze direttamente operative, maggiormente funzionali alle esigenze dell'ufficio semidirettivo in esame, tenuto conto anche degli obblighi di collaborazione del semidirigente con il dirigente in relazione all'assetto complessivo dell'Ufficio. Quanto poi all'esperienza poi della dott.ssa B al comitato pari opportunità della giunta dell'ANM, va evidenziato come viene in rilievo un'esperienza associativa, al di fuori quindi del circuito dell'autogoverno, non rilevante quindi quale indicatore generale ai sensi dell'art. 11 TU, e pertanto non significativa. Nè la dott.ssa B può far valere ulteriori esperienze così pregnanti da portare alla sua prevalenza. Pertanto, tenuto conto del positivo profilo di merito di entrambe le candidate, una valutazione complessiva ed unitaria degli indicatori attitudinali (specifici e generali), porta ad un giudizio di prevalenza della dott.ssa C. Infine, anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato -, va affermata la prevalenza della dott.ssa C in considerazione della maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU)”.
6. Così tratteggiato il raffronto comparativo (esitato nella preferenza per la controinteressata), osserva il Collegio che alcun vizio di palese illogicità e/o travisamento è ravvisabile nel giudizio del CSM, emergendo, viceversa, un corretto esercizio del proprio potere tecnico-discrezionale, non suscettibile di sindacato sostitutivo da parte del Giudice.
7. Invero, nessuna delle specifiche doglianze articolate in ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento.
8. Infondati sono i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati cumulativamente.
Come esposto nella superiore parte in fatto, l’istante contesta l’avvenuta valorizzazione delle funzioni requirenti svolte dalla controinteressata, quale elemento rilevante ai sensi dell’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 15, lett. a) del citato Testo Unico e ciò in violazione del successivo art. 25, comma 2, trattandosi di funzioni che “non sono omologhe a quelle dell’ufficio da conferire”.
Il riferito elemento neppure sarebbe valutabile ai sensi dell’art. 8 del citato Testo Unico, nella parte in cui, in tema di indicatori generali, consente di valorizzare la “pluralità di esperienze”, e ciò perché il detto articolo si riferisce “alla pluralità di settori (civile, penale, lavoro), ma non anche alla pluralità di funzioni (e cioè quelle giudicanti e requirenti)”.
Vale piuttosto rilevare che la gravata delibera ha inferito l’idoneità della prescelta, sotto il profilo dell’indicatore attitudinale specifico ex art. 15, lett.a), all’esito di una considerazione sinottica di vari elementi, tra cui il riferito esercizio delle funzioni requirenti, intese come un momento rilevante del percorso complessivo della candidata.
Il CSM ha infatti valutato la ritenuta consolidata e completa esperienza nell’ambito del settore penale, durata diciotto anni, dei quali sette nelle funzioni requirenti, cinque in quelle di giudice del dibattimento, monocratico e collegiale (con la presidenza di un collegio), sei in quelle di GIP/GUP (art. 15 lettera a TU)” ed ha valorizzato la circostanza costituita dalla avvenuta trattazione di “complessi procedimenti anche di criminalità organizzata”.
Ne ha ritratto l’esistenza, in capo alla prescelta, di una esperienza “completa e tale da consentirle una conoscenza piena della problematiche afferenti all'organizzazione dell'ufficio, anche per quanto attiene al necessario raccordo tra l'Ufficio giudicante e quello requirente in relazione a profili essenziali (si pensi solo al centrale tema delle priorità).
Oltre a ciò, il giudizio sintetico dell’Organo ha evidenziato, in senso premiante, la qualità elevata dei provvedimenti adottati, la capacità organizzativa, dimostrata dall’elevata produttività, congiunta con il rispetto dei termini di deposito, nonchè la laboriosità costante (che ha portato all’azzeramento delle pendenze).
La critica svolta dalla ricorrente si appunta dunque su un dato atomistico, mentre il giudizio del CSM ha dato rilievo alla più complessa attività svolta dalla controinteressata, valendo il riferimento alle funzioni requirenti solo quale un indice (tra i vari) che deponeva per la solida esperienza della prescelta.
La disposizione invocata attribuisce rilievo al settore generale e certo non impedisce di considerare l’attitudine di un candidato che derivi dall’avere svolto le funzioni penali, sia requirenti che giudicanti, atteso che tale esperienza è sicuramente significativa, segnatamente sotto il profilo della dimostrata capacità organizzativo (rilevante per il posto da ricoprire) e della conoscenza del fenomeno criminale, e dunque delle problematiche connesse all’accertamento delle responsabilità.
Sotto tale profilo, il CSM, con giudizio non apparentemente illogico, ha ritenuto di preferire la controinteressata rispetto alla ricorrente.
Lo stesso art. 8 del Testo Unico, cui fa riferimento l’art. 15 lett.a) nell’individuare, in generale, quali esperienze maturate nel lavoro giudiziario siano significative ai fini della valutazione attitudinale generale, chiarisce che a tale fine (lett.c) assumono rilievo anche le esperienze di coordinamento investigativo, così chiaramente ricomprendendo, tra le attività valorizzabili nell’ambito della complessiva valutazione attitudinale, anche le funzioni requirenti.
Né può condividersi l’assunto di parte istante, secondo cui il passaggio delle funzioni, da requirente a giudicante, per essere valorizzato, dovrebbe essere accompagnato, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.Lgs. n. 160/2006, da un parere attitudinale specifico.
Deve convenirsi con quanto plausibilmente dedotto dall’avvocatura erariale, laddove osserva che le surriferite disposizioni semplicemente evidenziano la consapevolezza, da parte del legislatore, circa la delicatezza del passaggio professionale rappresentato dal mutamento di funzioni (sì da richiedere la necessità che, a tale passaggio, si accompagni una valutazione attitudinale specifica);che, però, non precludono la valutazione delle funzioni in questione nell’ambito dell’indicatore attitudinale specifico di cui al citato art. 15, lett. a).
Quanto poi alla doglianza secondo cui in una diversa procedura relativa al conferimento di un analogo incarico semidirettivo, la controinteressata sarebbe stata ritenuta meno idonea rispetto ad altro concorrente, proprio in ragione della minore specificità (per l’incarico semidirettivo di Presidente di sezione presso il Tribunale di Castrovillari) delle sue pregresse funzioni requirenti, giova ricordare il solido assunto giurisprudenziale, il quale predica l’assoluta autonomia delle determinazioni del CSM, tal che nulla vieta all’Organo di riconsiderare talune valutazioni alla luce di un rinnovato giudizio, ritagliato sulla particolarità del nuovo interpello, senza che possa ritrarsi dall’eventuale differente opinamento di taluni fattori una presunta disparità di trattamento ovvero una contraddittorietà di esiti. Le scelte dell’Organo sono infatti autonome in ciascuna procedura concorsuale, sicché ad esso non è preclusa una motivata, rinnovata, successiva, diversa valutazione rispetto al conferimento di altro incarico semidirettivo e in relazione a una diversa platea di candidati, in funzione, quindi, di una comparazione nuova anche sotto il profilo soggettivo (cfr. Consiglio di Stato, n. 5828/2017, Cons. Stato n. 2475/2012).
Per altro, nel caso di specie, la peculiarità evidentemente valorizzata dal CSM è data dal fatto che, a fronte della promiscuità delle funzioni svolte dalla ricorrente, questa, come puntualmente rilevato in delibera, non si è occupata, per molti anni, del solo settore penale, con riveniente “minore specializzazione nel settore oggetto di concorso”.
9. Con la terza doglianza, la ricorrente contesta poi l’avvenuta valorizzazione, in favore della dott.ssa C, nell’ambito dell’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 15, lett. b) del citato
Testo Unico, delle funzioni dalla medesima svolte quale presidente di collegi.
Secondo l’istante, tale esperienza non rientrerebbe, né espressamente, né implicitamente, tra gli elementi che possano essere valutati nel giudizio attitudinale.
La predetta lettera b), infatti, consentirebbe di considerare unicamente le esperienze direttive e semidirettive ovvero la collaborazione prestata nella gestione dell’ufficio ai sensi dell’art. 9, e non, viceversa, la presidenza di collegi che assumerebbe rilievo, “al più come esperienza organizzativa semplice, riconducibile semmai all’indicatore generale di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) TU («le esperienze e le competenze organizzative e di coordinamento investigativo»)”. La predetta esperienza, peraltro, non risulterebbe neppure “adeguatamente illustrata e motivata” dalla delibera impugnata e, comunque, sarebbe soccombente rispetto alla presidenza di collegio svolta dalla ricorrente in relazione alla “presidenza di collegi in due maxiprocessi di ‘ndrangheta”.
Osserva il Collegio che il CSM ha affermato che entrambe le aspiranti potessero vantare “importanti esperienze di collaborazione nel settore penale (rilevante in forza del richiamo all’art. 9 TU per il settore oggetto di concorso)”;l’Organo tuttavia ha ritenuto che “le esigenze funzionali dell'ufficio oggetto di concorso (art. 25, comma 1 TU)”, portano a rendere maggiormente idonea la dott.ssa C. Infatti, a fronte del fatto che la dott.ssa B può far valere la rilevante esperienza quale coordinatore dell’ufficio GIP/GUP per otto anni, oltre alla responsabilità del protocollo anti violenza ed alle funzioni direttive di fatto svolte presso il Tribunale di Rossano (in assenza del dirigente), la delibera valorizza, in relazione all’esperienza professionale della dott.ssa C, la presidenza di un collegio penale per oltre cinque anni e le funzioni di coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP dalla medesima svolta, seppur per un periodo di tempo limitato, ed ancora lo svolgimento da parte della controinteressata, per oltre quattro anni, delle funzioni di magistrato di riferimento per l’informatica, “ove ha prestato particolare impegno per l’adozione generalizzata di buone prassi quale, nel settore penale, l’utilizzo del verbale di udienza telematico, sia per il dibattimento penale, sia, successivamente, per l’ufficio GIP/GUP, con sensibile riduzione dei tempi di redazione del documento nel corso dell’udienza e facilitazione per i successivi adempimenti a cura della cancelleria, e per l'avvio del SICP.”.
La delibera evidenzia l’attitudine specifica della prescelta, posto che, venendo in rilievo un ufficio semidirettivo giudicante penale, e quindi il ruolo di direzione di una sezione dibattimentale, l'espletamento di funzioni di presidente di un collegio, con i relativi compiti organizzativi, appare requisito particolarmente pregnante.
Circa il raffronto comparativo tra le due candidate, il CSM, con motivazione congrua, rammenta che, se è vero che la ricorrente ha dato positiva prova della presidenza di collegio (peraltro in due maxiprocessi), tuttavia, si è trattato di presidenza saltuaria e priva di compiti organizzativi, al di là della direzione del singolo collegio che attiene all'esercizio della funzione giudiziaria.
L’Organo di autogoverno osserva altresì che, posto che anche la dott.ssa C ha gestito per breve periodo le questioni organizzative dell'ufficio GIP/GUP, la pur importante attività sviluppata presso il medesimo ufficio da parte della dott.ssa B ha riguardato il coordinamento di un numero alquanto limitato di magistrati (essendo tale ufficio composto da due);che, per altro, l'esperienza della dott.ssa B quale reggente del Tribunale di Rossano, essendosi sviluppata solo nei casi di assenza del dirigente e senza una effettiva e significativa continuità, non appare validata dai risultati raggiunti;che, infine, solo la dott.ssa C vanta la positiva e rilevante esperienza anche nel settore informatico, con risultati significativi nel settore penale.
Ne deriva, opina il Collegio, che la delibera ha specificamente dato conto dei motivi per i quali l’esperienza della dott.ssa C è stata ritenuta prevalente rispetto a quella della dott.ssa B, proprio all’esito di un giudizio sintetico che non ha obliterato le esperienze delle due concorrenti, ma le ha considerate nell’ottica di una più precipua funzionalità rispetto all’incarico semidirettivo da ricoprire.
Ritenere altrimenti significherebbe “straripare” nel merito della scelta consiliare. Invero il CSM, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha ritenuto di accordare la preferenza alla dott.ssa C, in base ad un iter valutativo lineare e non irragionevole, ancorato a precisi riferimenti fattuali.
Osserva poi il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, l’esperienza di Presidente di collegio svolta dalla prescelta ben può essere valorizzata ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico, segnatamente nell’ambito delle cd. “esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici”, atteso che la riferita presidenza implica anche l’esercizio di compiti organizzativi, funzionali alla gestione del ruolo collegiale, al coordinamento con gli affari monocratici ed alla distribuzione dei fascicoli tra i magistrati (pertinente il richiamo all’art. 47 quater del R.D. n. 12 del 1941, operato dalla difesa erariale).
Sul punto va pure rilevato che la stessa sentenza n.9/2020 resa dal Consiglio di Stato (sulla impugnazione della precedente delibera, azionata dalla odierna controinteressata avverso il conferimento dell’incarico in oggetto al dott. C), nel ritenere l’illegittimità dell’atto, ha specificamente indicato, tra le esperienze non valutate dall’Organo, proprio lo svolgimento da parte dell’odierna controinteressata delle “funzioni penali sia requirenti che giudicanti, presiedendo collegi dibattimentali anche in processi molto impegnativi”.
In modo dunque assolutamente logico, il CSM ha valorizzato tale ultimo aspetto del curriculum della prescelta, anche considerando la durata (maggiore rispetto alla ricorrente) ed i risultati conseguiti in tale attività, sicuramente rilevanti ai sensi dell’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 15, lett. b).
10. Anche il quarto motivo di ricorso non può essere condiviso.
Con esso, l’istante contesta che il CSM avrebbe conferito maggior peso alle funzioni di coordinamento GIP/GUP (svolte dalla controinteressata dal luglio 2017 al 17 ottobre 2017, data di vacanza dell’incarico oggetto di conferimento) rispetto a quelle, più significative, esibite da essa ricorrente, siccome svolte per un periodo ben più lungo e nell’ambito di un ufficio dotato di un numero maggiore di magistrati.
Premesso che anche la considerazione di tali funzioni GIP/GUP è stata in un certo modo imposta dall’effetto conformativo della citata sentenza del Giudice d’Appello, deve rilevarsi che la delibera ha attrbuito una pregnanza maggiore alle funzioni in rilievo, in quanto svolte in un ufficio composto da un significativo numero di magistrati.
Al di là del mero dato temporale, il Consiglio, proprio in virtù delle caratteristiche dell'ufficio GIP/GUP condotto dalla prescelta, ha considerato evidentemente le difficoltà dell’attività di coordinamento, affrontate (secondo l’Organo egregiamente) dalla controinteressata pur in un torno di tempo limitato, per altro valutabile sino al momento di assunzione della delibera e non solo sino al momento della vacanza del posto.
11. Con la quinta censura, la ricorrente lamenta che l’Organo di auotogoverno non avrebbe valorizzato, in proprio favore, l’esperienza svolta quale Magrif (Magistrato referente per l’informatica) e quella di reggente del Tribunale di Rossano.
Il motivo è infondato.
La delibera ha in effetti menzionato entrambe le ridette esperienze, considerando, tuttavia, che la reggenza del Tribunale di Rossano si è “…sviluppata solo nei casi di assenza del dirigente e senza una effettiva e significativa continuità..” e così approdando ad una valutazione in concreto del titolo, ritenuto per l’effetto non particolarmente significativo.
Ugualmente, per le competenze informatiche, il CSM le ha ricordate puntualmente, ma le ha ritenute recessive rispetto alla maggior esperienza in materia della prescelta, come emergente dagli atti.
12. Con il sesto motivo, l’istante lamenta altresì la mancata valorizzazione, in relazione all’indicatore generale di cui all’art. 9 del Testo Unico sulla Dirigenza (“esperienze maturate nella gestione degli uffici), della sua esperienza quale magistrato Collaboratore del Presidente del Tribunale per il coordinamento dei giudici di pace per la zona Rossano-Campana, quale coordinatore della sezione GIP/GUP del Tribunale di Rossano ed infine quale responsabile per l’attuazione del protocollo anti-violenza e del collegato sportello front-office su delega della Presidenza del Tribunale di Castrovillari. Contesta altresì la omessa considerazione delle sue esperienze ordinamentali e organizzative, acquisite in virtù delle funzioni svolte quale componente della Commissione flussi e quale referente per la formazione decentrata penale per due mandati e quale responsabile per il tirocinio dei giudici di pace.
Il Collegio reputa di dove disattendere anche tale doglianza.
Il CSM non ha trascurato tali pur rilevanti esperienze della ricorrente, reputandole tuttavia recessive rispetto al quadro curriculare sintetico della controinteressata. In sede di comparazione, l’Organo ha infatti ritenuto che “se già l'esame degli indicatori specifici porta alla prevalenza della dott.ssa C, questa è rafforzata o comunque non è sovvertita dall'esame degli indicatori generali”.
In delibera il Consiglio ha osservato come, sebbene sia la ricorrente che la controinteressata vantino “una sovrapponibile esperienza di collaborazione con il Presidente del Tribunale in relazione ai giudici di pace con delega per la gestione del personale amministrativo, se la dott.ssa B può far valere l'esperienza alla commissione flussi - comunque limitata a un anno e mezzo -, e nella formazione decentrata, oltre che quale responsabile del tirocinio dei giudici di pace, la dott.ssa C può far valere il positivo coordinamento del settore civile del Tribunale di Castrovillari, con quindi compiti di coordinamento di un numero significativo di magistrati (sei giudici togati e sei onorari), che paiono rilevanti nella prospettiva dei compiti di coordinamento del semidirettivo, che per alcuni aspetti - ad esempio in relazione alla capacità di gestione dei rapporti con i colleghi e la cancelleria - prescindono dal settore”.
Ugualmente, quanto all’esperienza informatica, la delibera ha ritenuto prevalente la posizione vantata dalla prescelta, posto che “quale Magrif la dott.ssa C si è occupata anche del settore civile, in particolar modo in relazione all’introduzione del processo civile telematico. Vengono quindi in rilievo nel profilo della dott.ssa C esperienze direttamente operative, maggiormente funzionali alle esigenze dell'ufficio semidirettivo in esame, tenuto conto anche degli obblighi di collaborazione del semidirigente con il dirigente in relazione all'assetto complessivo dell'Ufficio. Quanto poi all'esperienza della dott.ssa B al comitato pari opportunità della giunta dell'ANM, va evidenziato come viene in rilievo un'esperienza associativa, al di fuori quindi del circuito dell'autogoverno, non rilevante quindi quale indicatore generale ai sensi dell'art. 11 TU, e pertanto non significativa. Nè la dott.ssa B può far valere ulteriori esperienze così pregnanti da portare alla sua prevalenza”.
13. Data la apparente plausibilità della determinazione del CSM, opinare diversamente significherebbe sostituire il giudizio di merito formulato dall’Organo, travalicando i confini del sindacato del Giudice amministrativo.
Deve condividersi quanto osservato in via generale dall’avvocatura erariale, laddove ha conclusivamente evidenziato che il CSM, nell’esercizio della discrezionalità che gli è propria, ha congruamente e ragionevolmente indicato i motivi che hanno condotto all’affermazione della prevalenza della controinteressata, atteso che l’apprezzamento del valore sintomatico di ciascuna esperienza in vista della prognosi afferente le attitudini costituisce il proprium, il nucleo indeclinabile della discrezionalità consiliare, non suscettibile di sindacato, ove correttamente motivata.
Detto altrimenti, una volta accertata la apparente coerenza logica del ragionamento logico posto in essere dal Consiglio, è precluso al Giudice ritenere diversamente rispetto a concetti opinabili, esito di spendita di potere discrezionale, sostituendo il proprio giudizio a quello del CSM.
E la stessa scelta di riservare un maggiore spazio per rappresentare le caratteristiche e le qualità del magistrato proposto, non si riflette ex se in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, costituendo piuttosto una mera tecnica di redazione della motivazione, fatta salva la possibilità di verificare in modo oggettivo i fatti indicati nella relazione al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione (T.A.R. Lazio, Roma, n. 1/2013).
Invero, in sede di sindacato giurisdizionale, è impedita al TAR una valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto o della decisione, ovvero un giudizio di "non condivisibilità" della valutazione compiuta dal Consiglio, poiché ciò implicherebbe un inammissibile sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera di discrezionalità riservata al Consiglio.
In conclusione, mentre non risulta una palese obliterazione dei titoli della ricorrente, bensì una contestuale valorizzazione di entrambi i profili, il giudizio non irragionevole del CSM ha condotto l’organo, in ragione della specificità del posto da ricoprire e dei sopra citati titoli preferenziali inerenti alle funzioni specifiche dell’incarico da attribuire, ad assegnare prevalenza alla controinteressata.
14. Gli atti gravati resistono dunque alle censure esposte dalla parte ricorrente ed il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo, ma vanno compensate con la controinteressata, in presenza dei presupposti di legge.