TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301127
Data del deposito : 9 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2023

N. 01127/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00083/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Compagnia di Paola, Comando Legione Carabinieri Calabria, Carabinieri Comando Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

DELLA SCHEDA VALUTATIVA DATATA -OMISSIS-, CON NUMERO D’ORDINE -OMISSIS-, RELATIVA AL PERIODO DAL 09/09/2019 AL 08/09/2020, OVE VENIVA GIUDICATO (GIUDIZIO COMPLESSIVO FINALE)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando Compagnia di Paola e di Comando Legione Carabinieri Calabria e di Carabinieri Comando Provinciale di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 14.1.2021 e depositato il 20.1.2021 il Maresciallo Maggiore -OMISSIS- ha esposto:

-) si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 21.9.1994, conseguendo l’attuale grado in data 1/1/2015 e prestando per oltre 14 anni servizio istituzionale presso il -OMISSIS- dal grado di Maresciallo Ordinario a quello di Maresciallo Capo, mentre dal grado di Maresciallo Maggiore presta servizio effettivo alla -OMISSIS-, in qualità di Comandante della Stazione;

-) nell’espletamento del proprio servizio ha tra l’altro riportato ottime valutazioni, un encomio solenne e una nota di merito, che troverebbero conferma nella più recente valutazione caratteristica comunicata il 4/6/2020;

-) detta valutazione caratteristica contiene però una reformatio in pejus di numerosi giudizi rispetto alla precedente scheda valutativa e al rapporto informativo n.-OMISSIS- di cui sopra, in particolare per n. 8 “voci (o qualità) analitiche”:

2- Ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione che avrebbe immotivatamente e repentinamente abbassato tali voci rispetto al rapporto informativo n.-OMISSIS- del 4.6.2020, con l’epigrafato ricorso se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica ed in particolare l’art. 1025 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 e l’art. 692 del D.P.R 15.3.2010, n. 90, con le relative “istruzioni”, le direttive e successive circolari esplicative, facendo rilevare l’eccesso di potere sotto svariati profili: sviamento; vizio della funzione valutativa; contraddittorietà con riferimento sia al giudizio finale sia ai giudizi ed aggettivazioni delle voci interne al rapporto informativo, illogicità e perplessità; travisamento dei fatti; ingiustizia grave e manifesta; non obbiettività e incoerenza di giudizio; carenza assoluta o apoditticità della motivazione delle valutazioni.

II) Violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 – bis della L. 7.8.1990 n. n. 241- e succ.mod ed int. per carenza assoluta, apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Mancanza di armonia tra le singole voci analitiche e giudizio complessivo finale e tra i precedenti di carriera ed il giudizio complessivo finale.

Il ricorrente contesta il contrasto tra la positività della precedente valutazione e la negatività della valutazione da ultimo conseguita, che avrebbe dovuto essere congruamente per illustrare compiutamente fatti e circostanze a seguito delle quali il graduato conseguiva una valutazione negativa.

Inoltre, rileva che determinate attitudini e qualità – quali cultura generale, capacità professionale, attitudini ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità, nonché qualità morali e caratteriali - non possono costituire oggetto di repentino mutamento se non in presenza di fattori eccezionali del tutto mancanti nel caso in esame.

3- Con atto depositato il 25.1.2021 si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri per resistere al ricorso, contestando la fondatezza dello stesso, cui faceva seguito, in data 10.2.2021 la produzione di documenti.

4- Il 5.11.2021 l'Amministrazione resistente depositava memoria e l’8.11.2021 il ricorrente depositava note d’udienza e documenti.

5- Alla camera di consiglio del 10.11.2021, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.

6- In vista della trattazione del merito, in data 25.5.2023 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.

7- All’udienza pubblica del 5.7.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.



DIRITTO

8- Il ricorso è infondato.

9- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente essendo tra loro interconnesse, e risultano infondate.

10- E' vero che, come afferma il ricorrente, la giurisprudenza amministrativa statuisce che: “ in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito, di volta in volta, dall’Amministrazione. E ciò, soprattutto quando …. si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi (come la “capacità di risolvere i problemi” e la “motivazione al lavoro” del soggetto) che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 1, 25.2.2015 n.558 del 25.2.2015; T.A.R. Puglia, Lecce. Sez. 1, 18.4.2019, n. 655).

Non di meno, tale osservazione deve essere inquadrata anzitutto nel contesto più complessivo della valutazione dei militari, relativamente al quale giurisprudenza consolidata osserva che “ il rendimento professionale dei militari, registrato nella documentazione

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