TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-30, n. 201900697
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2019
N. 00697/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2019, proposto dalla Cooperativa Carlotta Servizi Speciali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. L E P, PEC petrullo.luciano@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Piazza Vittorio Emanuele II n. 14;
contro
-Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. G P, PEC pedota1048@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto in Potenza Corso Giuseppe Garibaldi n. 32;
-Comune di Bella, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Cooperativa Onlus Trasporto2000, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Francesco Nicodemo, PEC nicodemo.giovannifrancesco@certavvlag.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della Determinazione n. 20 del 15.1.2019 (notificata il 16.1.2019), con la quale il Dirigente del Settore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra, dopo la verifica dell’anomalia dell’offerta, ha confermato l’aggiudicazione in favore della Cooperativa Onlus Trasporto2000 per l’affidamento dell’appalto quinquennale del servizio di mensa scolastica nel Comune di Bella;
-della Determinazione n. 325 del 2.11.2018 (comunicata con pec di pari data 2.11.2018), con la quale il medesimo Dirigente del Settore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra aveva già aggiudicato sempre alla Cooperativa Onlus Trasporto2000 il predetto appalto;
-di tutti i verbali, redatti dal Presidente della Commissione giudicatrice e dalla Commissione giudicatrice;
nonché per il risarcimento in forma specifica
mediante la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con relativo subentro;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra e della Cooperativa Onlus Trasporto2000;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il Cons. P M e uditi gli avv.ti L E P, G P e Francesco Nicodemo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con lettera invito del 17.10.2018, inviata alla Cooperativa Carlotta Servizi Speciali, alla Cooperativa Onlus Trasporto2000, alla ditta Promozione80, alla Cooperativa sociale Aurora ed alla ditta Domenico Giudice, il Dirigente del Settore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra, nella qualità di Responsabile del procedimento, indiceva una procedura negoziata per l’affidamento quinquennale del servizio di mensa scolastica nel Comune di Bella con l’importo a base di gara di € 294.750,00 (IVA esclusa), cioè € 4,14 per ognuno dei 14.239 pasti annui stimati oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, prevedendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’attribuzione di massimo 80 punti per l’offerta tecnica e di massimo 20 punti per l’offerta economica.
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 25.10.2018 presentavano l’offerta soltanto la Cooperativa Carlotta Servizi Speciali e la Cooperativa Onlus Trasporto2000.
Nella seduta pubblica del 25.10.2018 il Presidente della Commissione giudicatrice apriva le buste, contenenti la documentazione amministrativa, ed ammetteva al prosieguo di gara entrambi gli offerenti (cfr. verbale n. del 25.10.2018).
La Commissione giudicatrice, composta da tre funzionari della Comunità Montana Alto Basento, nominati con Determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo n. 324 del 25.10.2018:
-nella seduta riservata del 30.10.2018 esaminava le offerte tecniche ed attribuiva 68,55 punti alla Cooperativa Onlus Trasporto2000 e 63,70 punti alla Cooperativa Carlotta Servizi Speciali (cfr. verbale n. 2 del 30.10.2018);
-nella seduta pubblica del 31.10.2018: rendeva noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche;apriva le buste, contenenti le offerte economiche, ed attribuiva 20 punti alla Cooperativa Onlus Trasporto2000 per il ribasso del 20,33% e 2,203 punti alla Cooperativa Carlotta Servizi Speciali per il ribasso del 2,24%;stilava la seguente graduatoria: 1° posto Cooperativa Onlus Trasporto2000 con il punteggio complessivo di 88,55 punti e 2° posto Cooperativa Carlotta Servizi Speciali con il punteggio complessivo di 65,903 punti;pertanto, proponeva l’aggiudicazione in favore della Cooperativa Onlus Trasporto2000, evidenziando che ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicataria doveva essere sottoposta a verifica di congruità, e comunicava l’esito della gara al Responsabile del procedimento (cfr. verbale n. 3 del 31.10.2018).
Il Dirigente del Settore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra, nonché Responsabile del procedimento, con Determinazione n. 325 del 2.11.2018 (comunicata con pec di pari data 2.11.2018) approvava i tre suddetti verbali, redatti dal Presidente e dalla Commissione giudicatrice, e, “stante l’urgenza”, emanava il provvedimento di aggiudicazione in favore della Cooperativa Onlus Trasporto2000 “sotto riserva di efficacia” nelle more della verifica dell’anomalia dell’offerta e pertanto con nota di pari data 2.11.2018 chiedeva all’aggiudicataria le giustificazioni, che venivano presentate il 19.11.2018.
Con successivo verbale il Presidente della Commissione giudicatrice accertava la congruità e l’attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, attesochè la Cooperativa Onlus Trasporto2000: 1) con riferimento all’economia nel processo e metodo di presentazione del servizio, aveva indicato “la rete consolidata dei fornitori, la logistica alimentare di acquisto e rivendita ed i mezzi e personale in dotazione”;2) per quanto riguarda le soluzioni tecniche adottate, aveva adottato “procedure interne”, che consentivano “una gestione completa del processo dall’acquisto alla somministrazione e di evitare eccedenze e residui alimentari, mirando alla riduzione degli sprechi”;3) con riferimento alle condizioni eccezionalmente favorevoli, aveva evidenziato “importanti economie di scala”, in quanto, gestendo diverse medie strutture di vendita, poteva affidarsi a fornitori, che garantivano continuità nelle forniture pianificate, “ottenendo così riduzioni ed ottimizzazione nei costi di logistica”;4) per quanto riguarda le derrate alimentari, nell’ambito dell’attività di ristorazione collettiva riduceva “al minimo lo stoccaggio in loco delle derrate, evitando gli accumuli con le relative conseguenze negative”;5) aveva quantificato nel 42,42% il costo del personale impiegato nell’appalto in discorso e nel 4,54% le spese generali, comprendenti gli adempimenti prescritti dal D.Lg.vo n. 81/2008.
Con Determinazione n. 20 del 15.1.2019 (notificata il 16.1.2019) il Dirigente del Settore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra, dopo aver richiamato il predetto verbale di verifica delle giustificazioni, confermava l’aggiudicazione in favore della Cooperativa Onlus Trasporto2000.
La Cooperativa Carlotta Servizi Speciali con il presente ricorso notificato il 15/19/20.2.2019 e depositato il 26.2.2019, ha impugnato la predetta Determinazione n. 20 del 15.1.2019, unitamente alla precedente Determinazione n. 325 del 2.11.2018 ed ai suddetti verbali redatti dal Presidente della Commissione giudicatrice e dalla Commissione giudicatrice, deducendo:
1) la violazione dell’art. 77 D.Lg.vo n. 50/2016, in quanto tutti i componenti della Commissione giudicatrice sono funzionari della stazione appaltante;
2) l’incompetenza, in quanto la verifica di anomalia avrebbe dovuto essere effettuata dal Responsabile del procedimento e non dal Presidente della Commissione giudicatrice;
3) l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice nella seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche, in quanto al verbale n. 2 del 30.10.2018 non erano state allegate le tabelle del confronto a coppie;
4) la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, in quanto l’aggiudicataria Cooperativa Onlus Trasporto2000 nell’offerta economica aveva quantificato il costo del personale nel “45% rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza”, mentre con le giustificazioni, rese nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta, aveva rideterminato il costo del personale nel 42,42%, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto doveva ritenersi inattendibile la quantificazione, indicata dall’aggiudicataria, in € 10.661,57 dei costi di gestione dell’appalto, che comprendono i costi della locazione dei locali, dell’elettricità, del gas, dell’acqua, telefonici, dello smaltimento dei rifiuti, del carburante, della manutenzione dei mezzi di trasporto e della consulenza del lavoro e fiscale;
5) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto, con riferimento al costo del personale, la controinteressata Cooperativa Onlus Trasporto2000 non aveva specificato le modalità di calcolo di tale costo, il monte ore ed il numero dei lavoratori da impiegare nell’appalto ed i loro profili professionali, mentre, per quanto riguarda le dichiarate economie di scala, l’aggiudicataria non aveva indicato alcun parametro di valutazione;
6) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’aggiudicataria Cooperativa Onlus Trasporto2000 non aveva indicato il costo di locazione dei locali, siti nel Comune di Bella in Piazza Largo Europa n. 20 ed in Via Modena n. 38 (cfr. pag. 24 dell’offerta tecnica della controinteressata), che avrebbe dovuto utilizzare come Centro di cottura, pari ad un costo di mercato annuo di € 18.000,00, tenuto conto dell’utile annuo dichiarato di € 2.564,31;
7) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la stazione appaltante, per valutare la congruità del ribasso del 20,33%, offerto dalla controinteressata Cooperativa Onlus Trasporto2000, avrebbe dovuto tener conto delle violazioni commesse dall’aggiudicataria durante l’esecuzione del precedente appalto (cfr. Relazioni della Commissione Mensa n. 1 del 16.11.2018 e n. 4 del 10.12.2018, depositate il 26.2.2018, nelle quali sono state indicati le seguenti violazioni: impedimento dell’accesso al centro di cottura;violazione del rapporto di 2 addetti per 91 pasti;secondi piatti di qualità mediocre;contorni freddi;frutta non biologica;olio non biologico;sale non arricchito con iodio;primi piatti già conditi e non con sugo separato);
8) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, con riferimento agli immobili, siti nel Comune di Bella, indicati dalla controinteressata come Centri di cottura, in quanto quello di Via Modena n. 38 risultava locato alla PRT per un canone mensile di € 1.500,00 e con divieto di sublocazione, mentre quello di Piazza Largo Europa n. 20 non era ancora stato autorizzato per il cambio di destinazione da friggitoria-trattoria a centro di cottura per pasti da asporto, in quanto era stata presentata in data 28.12.2018 soltanto la SCIA;
9) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto con la Determinazione n. 325 del 2.11.2018 l’urgenza, che aveva giustificato l’immediata aggiudicazione dell’appalto in questione, non era stata motivata.
Si è costituita in giudizio la Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra, la quale ha:
1) eccepito l’inammissibilità del ricorso, per l’omessa impugnazione entro il termine decadenziale di 30 giorni della Determinazione n. 325 del 2.11.2018;
2) dedotto l’infondatezza del gravame, evidenziando, tra l’altro, che: la lettera invito del 17.10.2018 non prevedeva, nella valutazione delle offerte tecniche, il confronto a coppie, ma esclusivamente l’attribuzione dei coefficienti da 0 (zero) a 1, da moltiplicare con i punteggi massimi prestabiliti per ogni elemento di valutazione;alla procedura negoziata di cui è causa, essendo sotto soglia, non poteva essere applicato, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), ultimo periodo, D.Lg.vo n. 50/2001, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria Cooperativa Onlus Trasporto2000, la quale ha anch’essa eccepito l’inammissibilità del ricorso, per l’omessa impugnazione entro il termine decadenziale della Determinazione n. 325 del 2.11.2018, e dedotto l’infondatezza del gravame, evidenziando anche che in data 18.2.2019 era stato stipulato il contratto di appalto.
Successivamente, però, con Determinazione n. 52 del 18.3.2019 il Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali del Comune di Bella ha risolto, ai sensi dell’art. 108 D.Lg.vo n. 50/2016, il predetto contratto d’appalto, in quanto per una serie di inadempienze commesse dall’aggiudicataria Cooperativa Onlus Trasporto2000, rilevate dalla Commissione Mensa ed accertate anche nell’ispezione congiunta dei Carabinieri NAS di Potenza e dei funzionari dell’ASP, e con nota del 21.3.2019 la Cooperativa ricorrente ha accettato la proposta del Comune di Bella di assicurare il servizio di mensa scolastica “per il periodo 22.3.2019-31.5.2019” “alle condizioni che hanno regolato il contratto con la Trasporti 2000”, specificando espressamente di non rinunciare al ricorso in esame e precisando che “resta inteso che una decisione del TAR che accolga il ricorso determinerebbe la sottoscrizione di un diverso contratto, alle condizioni offerte dalla scrivente in sede di gara”, con la puntualizzazione che “in caso di esito negativo del ricorso, invece, il servizio verrà assicurato in via temporanea e provvisoria fino al 31.5.2019”.
All’Udienza Pubblica del 17.4.2019 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va accolta l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla stazione appaltante, limitatamente al 1°, al 3°, all’8° ed al 9° motivo di impugnazione, in quanto, poiché tali censure si riferiscono all’idoneità del centro di cottura, indicato dall’aggiudicataria, alla valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione giudicatrice, ed alla dichiarazione d’urgenza, contenuta nel primo provvedimento di aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 325 del 2.11.2018 (comunicata alla ricorrente con pec di pari data 2.11.2018), avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine decadenziale ex art. 120, comma 5, cod. proc. amm. del 3.12.2018, mentre il ricorso in esame è stato notificato soltanto in data 15/19/20.2.2019.
Infatti, come già statuito da questo Tribunale con la Sentenza n. 194 del 20.3.2018 (che richiama C.d.S. Ad. Plen. n. 31 del 31.7.2012), poiché il nuovo Codice degli Appalti non prevede più l’atto di aggiudicazione provvisoria ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ma ai sensi degli art. 32, comma 5, e 33, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione ed il provvedimento conclusivo di aggiudicazione, deve ritenersi che la subordinazione dell’efficacia dell’aggiudicazione alla successiva attività di verifica non esclude l’immediata lesività del provvedimento di aggiudicazione.
Pertanto, anche se nella specie la stazione appaltante non avrebbe dovuto emanare il provvedimento di aggiudicazione prima della verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, la Cooperativa ricorrente, al fine di contestare tempestivamente l’idoneità del centro di cottura, la valutazione delle offerte tecniche e la dichiarazione d’urgenza dell’affidamento dell’appalto, avrebbe dovuto impugnarle entro il suddetto termine decadenziale del 3.12.2018.
Comunque, ad ulteriore riprova della piena conoscenza della citata Determinazione n. 325 del 2.11.2018 va rilevato che la Cooperativa ricorrente con istanza del 12.11.2018 ha chiesto di acquisire la copia della delibera di aggiudicazione, dei verbali di gara e di tutta la documentazione, compreso l’offerta tecnica, presentata dall’aggiudicataria e la stazione appaltante con pec del 29.11.2018 ha autorizzato l’accesso ai predetti documenti.
Conseguentemente, nel presente giudizio possono essere esaminate esclusivamente le censure, attinenti al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, cioè il 2°, il 4°, il 5°, il 6° ed il 7° motivo di impugnazione.
Le censure proposte con i predetti motivi sono infondate.
Il secondo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio dell’incompetenza, in quanto la verifica di anomalia avrebbe dovuto essere effettuata dal Responsabile del procedimento e non dal Presidente della Commissione giudicatrice, non può essere accolto, attesochè, la stazione appaltante ha applicato le disposizioni della lex specialis di gara, disciplinati il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, precisamente:
-il punto 16 della lettera invito, il quale prevedeva il termine di 15 giorni dalla richiesta per la presentazione delle giustificazioni e che il Responsabile del procedimento, “eventualmente unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite”;
-ed il punto 3 del Disciplinare, il quale specificava che, “qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, D.Lg.vo n. 50/2016”, cioè pari o superiori ai 4/5 dei punteggi massimi previsti dal bando di gara, il Responsabile del procedimento, “eventualmente con l’ausilio della Commissione, procede alla valutazione di congruità delle offerte così come previsto dall’art. 97” D.lg.vo n. 50/2016.
Pertanto, non possono essere considerate illegittime le decisioni prese dal Responsabile del procedimento per la valutazione della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, consistenti prima nell’avvalersi dell’ausilio del Presidente della Commissione giudicatrice e poi di condividere e fare proprio il giudizio del Presidente della Commissione di attendibilità dell’offerta della controinteressata Cooperativa Onlus Trasporto2000, richiamandolo espressamente nell’impugnato secondo provvedimento di aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 20 del 15.1.2019.
Ciò, tenuto pure conto della circostanza che con Determinazione n. 293 dell’11.12.2013 il Dirigente del Settore Amministrativo della stazione appaltante aveva conferito al Presidente della Commissione giudicatrice, dott.ssa M G P, l’incarico di Responsabile delle attività di espletamento delle procedure di appalto con decorrenza dalla data di attivazione della Centrale Unica di Committenza dell’Area di Programma Basento, Bradano e Camastra.
Ed invero, va evidenziato che il vigente art. 97 D.Lg.vo n. 50/20016 non prevede quale sia l’organo competente ad effettuare la verifica di congruità dell’offerta e che l’ANAC con il paragrafo 5.3 delle Linee Guida, approvate con Deliberazione n. 1007 dell’11.10.2017, ha precisato che “nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice” (sul punto cfr. pure C.d.S. Sez. V Sent. n. 268 del 17.1.2018, secondo cui nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Responsabile del procedimento “ha facoltà di scegliere, se procedere personalmente alla verifica dell’anomalia oppure affidare le relative valutazioni alla Commissione giudicatrice”).
Per quanto riguarda il giudizio di congruità delle offerte nelle gare di appalti pubblici, vanno richiamati i seguenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui:
1) il giudizio di valutazione dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, connotato da elementi di tecnicismo frammisti a valutazioni di opportunità non direttamente sindacabili dal G.A., salvo che non trasmodino nella manifesta erroneità e/o illogicità (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. V Sentenze n. 3855 del 13.9.2016 e n. 3105 del 18.6.2015;C.d.S. Sez. III n. 211 del 22.1.2016;C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3935 del 14.8.2015);
2) la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (cfr. C.d.S. Sez. III n. 211 del 22.1.2016;C.d.S. Sez. IV n. 963 del 26.2.2015;C.d.S. Sez. V n. 84 del 16.1.2015);
3) nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata l’impresa aggiudicataria può rimodulare i costi inizialmente determinati, senza però modificare l’importo complessivo dell’offerta presentata, in quanto l’unica finalità di tale procedimento è quella di accertare la serietà dell’offerta formulata e l’affidabilità dell’aggiudicataria (sul punto cfr. per es. C.d.S. Sez. VI n. 2770 del 5.6.2015 e n. 1007 del 7.3.2008;TAR Basilicata n. 187 del 6.4.2011);
4) non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare una serie di benefici indiretti, come i vantaggi di arricchimento del curriculum (utile per la partecipazioni alle gare successive), di immagine, di aumento del fatturato e di consolidamento sul territorio (cfr. C.d.S. Sez. V n. 1090 del 17.3.2016;C.d.S. Sez. III n. 211 del 22.1.2016 e n. 5128 del 10.11.2015;C.d.S. Sez. IV n. 963 del 26.2.2015;C.d.S. Sez. V n. 3785 del 17.7.2014).
Pertanto, il Collegio ritiene che non può essere accolto il quarto motivo di impugnazione, attesochè non si condivide la Sentenza C.d.S. Sez. V n. 1896 del 24.4.2017, richiamata dalla ricorrente, in quanto risulta meritevole di adesione il diverso orientamento giurisprudenziale (C.d.S. Sez. VI n. 2770 del 5.6.2015 e n. 1007 del 7.3.2008), condiviso anche da questo TAR con la Sentenza n. 187 del 6.4.2011, il quale, peraltro, consentendo nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta il ricalcolo in riduzione del costo del lavoro ed accertando che tale ricalcolo rispetta la normativa stabilita in sede di contrattazione collettiva, fermo restando l’immodificabilità del ribasso offerto e la sua congruità, attua in modo più coerente i principi della libera concorrenza e di economicità della Pubblica Amministrazione.
Alla tregua dei sopra richiamati indirizzi giurisprudenziale, vanno respinti anche quinto ed il sesto motivo.
Infatti, l’aggiudicataria Cooperativa Onlus Trasporto2000 con le giustificazioni, rese nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta, ha evidenziato di:
-essere affidataria di altri appalti di refezione scolastica e/o collettiva;
-gestire un supermercato, distante 11 km. dal luogo di esecuzione dell’appalto di cui è causa;
-essere già in possesso di tutte le attrezzature, dei veicoli e dei materiali occorrenti per l’esecuzione dell’appalto in questione;
-adottare una politica di uniformità contrattuale sugli acquisti attraverso la propria consolidata rete di fornitori, nonché attraverso l’ottimizzazione della logistica alimentare di acquisto;
-monitorare e rilevare le eccedenze e i residui alimentari, conseguendo l’obiettivo della riduzione al minimo degli sprechi alimentari;
-utilizzare nell’esecuzione dell’appalto 1 cuoco, 1 aiutocuoco ed altri 2 addetti, che vengono impiegati anche per l’esecuzione di altri appalti.
Non coglie nel segno anche il rilievo della ricorrente, relativo alla mancata indicazione del costo di locazione dell’unico centro di cottura, previsto dalla lex specialis, ubicato nel Comune Bella in Largo Europa n. 20, il cui canone di locazione risulta ammortizzato per la contemporanea esecuzione di più appalti di refezione collettiva.
Comunque, la ricorrente non ha dimostrato l’incongruità e/o l’inattendibilità della quantificazione da parte dell’aggiudicataria in € 10.661,57 dei costi di gestione dell’appalto ed anche del costo del personale, rideterminato nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta nel 42,42% rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza.
Infine, va disatteso il settimo motivo, in quanto nella valutazione della congruità del ribasso del 20,33%, offerto dall’aggiudicataria Cooperativa Onlus Trasporto2000, la stazione appaltante non deve essere condizionata dal comportamento, tenuto dalla predetta Cooperativa, durante l’esecuzione del precedente appalto.
Pertanto il ricorso in esame risulta in parte inammissibile ed in parte infondato.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.