TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2015-10-29, n. 201500726
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N. 00726/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2015, proposto da:
Consorzio Aggregato Parisse 1, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso avv. Fausto Corti in L'Aquila, Via Garibaldi, 62;
contro
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USPRA), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Consorzio via dell'Arco, Consorzio Vicolo Colonna, Consorzio Parisse 2, Consorzio N. 645, Consorzio La Villa, Consorzio L'Arco di piazza San Gregorio, Consorzio via degli Archetti, Consorzio Aggregato 868 San Gregorio, Consorzio Aggregato 1428 San Gregorio, Consorzio San Gregorio via Capo La Terra, Consorzio San Gregorio via della Tettoia, Consorzio via delle Massaie, Consorzio Aggregato N. 11 Colle di Roio, Consorzio Aggregato 11 Colle di Roio, Consorzio Aggregato 9 Colle di Rio, Consorzio Aggregato 6 Colle di Rio, Consorzio Aggregato 5 via della Parrocchia, Consorzio Aggregato 4 via della Parrocchia, Consorzio 1175 via Corso, Consorzio 1616 Garibaldi, Consorzio Pagliarello, Consorzio via Vittorio Alfieri, rappresentati e difesi dall'avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso avv. Fausto Corti in L'Aquila, Via Garibaldi, 62;
per l'annullamento
dei provvedimenti del 29 aprile 2015, prot. n. 6708, 6710 e 6711 nelle parti in cui viene quantificato l'indennizzo massimo concedibile al consorzio ricorrente rispettivamente per le unità di intervento 161/3, 161/2 e 161/1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USPRA);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il Consorzio ricorrente, ente rappresentativo dell’aggregato edilizio sito in l’Aquila, frazione di Onna, individuato con il numero 161, ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila, in sede di esame del progetto di riparazione dell’aggregato secondo la procedura regolata dal DPCM 4 febbraio 2013 e dal Decreto USPRA 1/2013, e segnatamente all’esito della fase di esame del “progetto parte prima”, ha inteso stabilire l’importo massimo ammissibile riducendolo rispetto a quanto previsto nel progetto presentato.
In particolare, l’USPRA prevedeva: a) l’abbassamento del livello di contributo delle unità strutturali “non residenziali” (UMI 161/2, UMI 161/3 e USO2 della UMI 161/1) da L3 a L0 con conseguente riduzione dell’ammontare del contributo “base” previsto al metro quadrato;b) il mancato riconoscimento del costo dei lavori di demolizione per le medesime tre unità di intervento;c) il mancato riconoscimento per le stesse unità dell’indennizzo relativo al livello di amplificazione sismica del terreno;d) il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per edifici di particolare pregio storico-artistico per le UMI 161/1 e 161/2;e) la riduzione per la UMI 161/1del livello di amplificazione sismica del terreno da 2,4 a 1,8 con conseguente taglio della maggiorazione dovuta a tale titolo.
Il ricorso deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento puntuale alla normativa speciale in materia di quantificazione del contributo ammissibile;con riferimento a tutte le voci non riconosciute o decurtate rispetto alla originaria richiesta;concludeva per l’accoglimento del ricorso previa emanazione di pertinente misura cautelare sospensiva.
Si costituiva l’USPRA deducendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
Intervenivano ad adiuvandum altri Consorzi che manifestavano il medesimo interesse del ricorrente a vedere affermati i principi fatti valere in materia di quantificazione del contributo massimo ammissibile.
All’esito della camera di consiglio del 21 ottobre 2015, il Collegio riservava la causa in decisione previo avviso di possibile definizione della causa con decisione semplificata in relazione al - fatto constare - possibile difetto di giurisdizione dell’adito TAR, in relazione a cui parte ricorrente produceva memoria illustrativa.
DIRITTO
Il ricorrente Consorzio ha prodotto all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila istanza nelle forme del c.d. “progetto parte prima”, come previsto nella pertinente normativa, intesa ad ottenere il contributo per la ricostruzione/riparazione delle unità immobiliari comprese nell’aggregato edilizio di cui è ente esponenziale.
Con il ricorso all’esame, pur riconoscendo che il provvedimento dell’Ufficio non è definitivo quanto alla esatta determinazione del “quantum” concesso, rimessa all’esito dell’esame del progetto – parte seconda, contesta “il livello” di quantificazione del contributo massimo ammissibile come determinato nei provvedimenti impugnati, in quanto inferiore rispetto a quello asseritamente spettante e, secondo la prospettazione di parte ricorrente, discendente da disposizioni di legge.
Il Collegio ha prospettato il defitto di giurisdizione dell’adito TAR che il ricorrente ha contestato sul rilievo che ciò che è in discussione sarebbe attività procedimentale della P.A. in rapporto di presupposizione rispetto alla fase ulteriore volta alla concreta quantificazione del contributo e all’accertamento della ricorrenza, in capo al richiedente, dei presupposti per la sua concessione;situazione nella quale sarebbero configurabili posizioni di interesse legittimo.
Tale prospettazione è stata ribadita nella memoria 2 ottobre 2015, dove il ricorrente ha evidenziato che la fase procedimentale contestata sarebbe “precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio”, in quanto tale rientrante nella giurisdizione del G.A.
Osserva il Collegio che, in materia di benefici accordati ai privati post-sisma, la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, è univocamente orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione dell’AGO, essendo il fondamento dell’attribuzione patrimoniale, nel che consistono i detti benefici, radicato direttamente dalla legge, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi e gli eventuali limiti, qualificando, dunque, la posizione del privato come di diritto soggettivo, impermeabile anche alle eventuali irregolarità e/o illegittimità del procedimento (cfr., ex pluris, TAR Campania, Napoli, sez.III, n.1493/2012).
In proposito, la Cassazione generalmente ha ritenuto che l’attribuzione di contributi o finanziamenti conseguente ad una procedura intesa alla mera certazione di presupposti dalla cui esistenza soltanto dipende l’attribuzione delle prestazioni, integri una posizione di diritto soggettivo in capo al privato beneficiario la cui cognizione, secondo le ordinario regole del riparto, spetta all’AGO (cfr. Cass., Ord. n. 466/2013 e Sent. n. 21000/2013).
Anche il Supremo Consesso Amministrativo ha più volte espresso il principio che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi previsti al fine della ricostruzione di immobili danneggiati dagli eventi sismici spetti al giudice ordinario, posto che si ritiene radicato direttamente nella legge il fondamento del diritto di privati ad ottenere il beneficio de quo e si qualificano come tassativi i requisiti fissati dalle stesse (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.2591/2009).
La questione è stata, invero, decisa in tali termini sia con riferimento alle molteplici controversie relative ai benefici ad esempio contemplati dalla L. 219/2981 (sisma irpino del 1980) ma, più in generale, in tema di contributi e finanziamenti pubblici, nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo dell’effettiva esistenza di presupposti puntualmente indicati dalla legge, laddove per converso, appartengono alla cognizione del giudice amministrativo le ipotesi in cui la legge attribuisce all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa comparazione degli interessi pubblici e privati, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sezz.Un., n.28041/2008 e Cons. di Stato, Ad.Pl., n.6/2014).
Orbene, laddove si lamenti, come nel caso di specie, l’esercizio del potere nel senso della scorretta quantificazione del contributo spettante o, il che è del tutto equivalente, della determinazione dei limiti massimi del contributo ammissibile, la giurisdizione relativa al controversia che ne consegua non può essere rimessa all’A.G.O., integrando questione di diritti soggettivi (patrimoniali) in tutto riconducibile alle fattispecie già esaminate dalle giurisdizioni superiori nel senso della loro riconduzione al sindacato giurisdizionale del Giudice ordinario.
Va peraltro osservato che il contributo erogato risponde all’evidente finalità di ripristinare la situazione soggettiva del privato danneggiato dal sisma a dunque avvantaggia in definitiva il solo beneficiario, non essendo in tale ipotesi ravvisabile alcun pubblico interesse invece individuabile nella diverse fattispecie di erogazioni di finanziamenti pubblici in qualche misura finalizzati ad “attività” che l’Amministrazione intende favorire o sostenere.
Questo TAR ha già in proposito osservato, in fattispecie analoga, che “non è…sul punto in discussione l’esercizio di alcuna potestà amministrativa, essendo l’attività conseguente alla presentazione della domanda unicamente finalizzata alla determinazione del valore dell’immobile distrutto, su cui si àncora l’entità del contributo spettante, ed all’ammissione al finanziamento sulla scorta di tali valutazioni” (cfr. TAR Abruzzo – L’AQUILA, n.695/2012) e che “l’intera materia del contendere attiene, pertanto, alla determinazione della misura del contributo spettante all’esito di valutazioni prive di qualsiasi risvolto discrezionale, visto che sia l’an che il quantum del contributo derivano direttamente dalla normativa emergenziale, rispetto a cui la posizione della ricorrente non può esser qualificata se non in termini di diritto soggettivo con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario (cfr. anche, in fattispecie relative proprio all’erogazione di contributi post-sisma, TAR Campania, Napoli, sez.V, 6 luglio 2011, n.3571;TAR Basilicata, 1 marzo 2011, n.1078).
A non diverso risultato si perviene osservando che la pretesa del ricorrente consiste nell’effettiva erogazione del contributo, previa sua quantificazione, nella misura richiesta, e cioè in una mera pretesa di natura patrimoniale sulla quale, ancora un volta, deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nè può richiamarsi, in contrario, la giurisprudenza amministrativa, richiamata da parte ricorrente (cfr. memoria 2 ottobre 2015) che ricondurrebbe alla giurisdizione del G.A. le controversie riguardanti le fasi procedimentali precedenti al provvedimento attributivo del beneficio.La richiamata giurisprudenza, peraltro pacifica, riguarda invero fattispecie nelle quali l’erogazione delle sovvenzioni o dei contributi discende dall’esercizio di un potere discrezionale (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n.3058/2015, e giurisprudenza richiamata da parte ricorrente) ma non già le fattispecie, come quelle all’esame, ove l’attribuzione del beneficio non dipende dall’utile posizionamento in una procedura concorsuale (nel corso della quale evidentemente sono sì ravvisabili posizioni idi interesse legittimo) ma dalla sola verifica dei presupposti di legge per l’accesso al beneficio e ove, peraltro, la “misura” stessa del beneficio, del che nella presente sede si controverte, è pure dalla legge rigidamente regolata.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione di questo TAR appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, presso cui la stessa causa dovrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 104/2010.
Le spese della presente fase possono compensarsi tenuto conto della natura della controversia, della sua relativa novità e dell’esito in rito, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo versato.