TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-12-13, n. 202202745
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2022
N. 02745/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P G B, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Hightel Towers Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato U L S D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino SUAP – Commercio e Attività Produttive datato 21 marzo 2022, Prot. n. GE 2022/0023747 in data 21 marzo 2022 con il quale è stata rigettata “ la domanda per l'installazione di una nuova infrastruttura in via Picasso (su parte del mappale n. 89, foglio catastale n. 8), nonché degli apparati e degli impianti per telecomunicazioni con codice sito «1RM06239 - Cinisello Nord», presentata da Vodafone Italia S.p.A., congiuntamente alla Società Hightel Towers S.p.A., il 24/11/2021, prot. 91529 ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e se ed in quanto occorrer possa:
- del parere negativo espresso dal Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia, datato 8 febbraio 2022, inviato con PEC del 11.02.2022, prot. 12414;
- del preavviso di rigetto formalizzato con PEC dell'8 marzo 2022, prot. 19872;
- della Deliberazione Commissariale n. 23 del 2013 e il “ Regolamento per le installazioni degli impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione ”;
nonché per l’accertamento
- dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, con conseguente accoglimento implicito della domanda e rilascio dell'autorizzazione richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 d.lgs. 259/2003;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vodafone Italia Spa il 30/5/2022:
per le stesse domande già formulate con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo e di Hightel Towers Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 24 novembre 2021 Vodafone Italia Spa e Hightel Towers Spa – società operanti nel settore delle telecomunicazioni – presentavano al Comune di Cinisello Balsamo un’istanza congiunta per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base di telefonia cellulare su un’area sita in via Picasso, mappale n. 89, foglio catastale n. 8 (istanza protocollata dal Comune al n. 91529).
Sull’istanza predetta, in data 23 dicembre 2021 Arpa rendeva il parere di competenza, esprimendosi favorevolmente.
Sempre nell’ambito del procedimento predetto, in data 11 febbraio 2022, il Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia del Comune trasmetteva allo Sportello unico attività produttive (Suap) il proprio parere negativo (prot. n. GE 2022/0012414) adottato in data 8 febbraio 2022 e così motivato: « il servizio scrivente ha accertato che il punto prescelto per la collocazione della struttura di sostegno è esterno - di circa 100 metri - alla più vicina ‘area di ricerca per la collocazione di nuove stazioni’ indicata nella planimetria per la determinazione del ‘Piano di localizzazione annuale’ presentato da Vodafone Italia (vedere allegato n. 1) ai sensi dell’Art. 4 della Legge Regionale n. 11 del 2001 e già pubblicato all’Albo Pretorio comunale. Pertanto vista la legge regionale 11-05-2001 n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione” e ss.mm.ii., nonché la normativa comunale di cui al “Regolamento per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione” (approvato con deliberazione commissariale n. 13 del 2013) e fatto salvo quanto previsto da ulteriori pareri di altri uffici e/o enti, si esprime, per le motivazioni sopra esposte, parere negativo dell’istanza in oggetto ».
In data 8 marzo 2022, il Suap inviava quindi il preavviso di rigetto dell’istanza, richiamando i motivi indicati nel parere negativo predetto.
In assenza di osservazioni, il Suap, con provvedimento prot. n. GE 2022/0023747 datato 21 marzo 2022, rigettava la domanda di installazione, ribadendo le motivazioni contenute nel parere negativo e nel preavviso di rigetto sopra richiamati.
2. Avverso il provvedimento negativo predetto, nonché per sentire dichiarare intervenuto il silenzio-assenso sulla propria istanza, Vodafone Italia Spa ha presentato il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato al solo Comune di Cinisello in data 8 aprile 2022 e depositato il successivo 22 aprile 2022.
3. Il Comune di Cinisello Balsamo si è costituito in giudizio il 28 aprile 2022 per resistere al ricorso, opponendo la mancata formazione del silenzio assenso ed eccependo l’intervenuta acquiescenza da parte di Vodafone Italia Spa all’art. 8 del Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radio televisione poiché avrebbe presentato la planimetria per la localizzazione delle aree di sviluppo richiesta dal regolamento medesimo.
4. In data 29 aprile 2022, Hightel Towers Spa (la società che aveva presentato l’istanza congiuntamente a Vodafone) ha depositato un atto denominato “atto di costituzione”, senza previa notifica, dichiarando di costituirsi in giudizio “ per supportare le ragioni della società ricorrente Vodafone Italia ”.
5. Ad esito dell’udienza camerale del 3 maggio 2022, con ordinanza n. 514/2022, il T.A.R. ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
6. In data 30 maggio 2022, Vodafone Italia Spa, previa notifica degli stessi al Comune e a Hightel Towers, ha depositato motivi aggiunti propri, con cui vengono formulate nuove censure avverso i provvedimenti già impugnati.
7. In vista dell’udienza pubblica del 30 novembre 2022, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive domande. In particolare, il Comune di Cinisello Balsamo ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento di Hightel Towers Spa, vista l’assenza di notifica alle parti ex art. 50 c.p.a. e trattandosi di un intervento a tutela “ di situazioni giuridiche autonome che li avrebbero legittimati ad impugnare direttamente e personalmente i provvedimenti impugnati ”.
8. Infine, all’udienza del 30 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, in ordine al contradditorio, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento di Hightel Towers Spa formulata dal Comune di Cinisello.
L’eccezione è fondata.
Anzitutto, l’atto di costituzione depositato dalla società in data 29 aprile 2022 non integra i presupposti formali richiesti dagli artt. 28 e 50 c.p.a. per l’intervento volontario in causa quale intervento ad adiuvandum , atteso che esso non è stato ritualmente notificato alle altre parti del giudizio.
In secondo luogo, l’intervento adesivo dipendente della società non sarebbe comunque ammissibile, atteso che la stessa – in quanto parte istante al pari di Vodafone – aveva un autonomo interesse ad impugnare i provvedimenti, interesse che doveva esercitare nel termine di decadenza, non potendo poi giovarsi, al fine di essere rimessa in termini, dell’impugnazione proposta da un cointeressato (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5124). Secondo consolidati e condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2200, id ., 29 novembre 2017, n. 5596), infatti, “ è inammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali;ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'intervento adesivo spiegato in primo grado da parte dei soggetti legittimati alla proposizione di un ricorso autonomo, in contrasto con la regola ermeneutica secondo cui l'intervento ad adiuvandum può essere proposto nel processo amministrativo solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, e non anche da soggetto portatore di un interesse che lo abilita a proporre ricorso in via principale nel termine decadenziale ”.