TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202404349
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Testo completo
Pubblicato il 23/07/2024
N. 04349/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03656/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3656 del 2023, proposto da
You Know! S.r.l. e Associazione Charter Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Carducci, n. 42.
contro
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale del Comune di Capri n. 107 del 18.07.2023 e di tutti gli atti connessi, conseguenti, presupposti e preparatori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 7 agosto 2023 e depositato in pari data, la You Know s.r.l. e l’Associazione Charter Campania hanno premesso di svolgere da anni l’attività di noleggio imbarcazioni con marinaio presso la penisola Sorrentina e di condurre i turisti, che nella maggior parte dei casi lo richiedono, presso l’isola di Capri, sbarcando nell’unico punto di approdo libero dell’isola che è lo “Scoglio delle Sirene”.
Ciò premesso già con ordinanza n. 96 del 11.06.2018 la Giunta comunale aveva vietato dal 18/06/2018 e fino a nuova disposizione «dalle ore 9,30 alle ore 17,00 l’accosto di qualunque imbarcazione e/o natante presso l’approdo dello “Scoglio delle Sirene”», escludendo da tale divieto unicamente i “natanti appartenenti a titolari di regolare licenza di pesca, di quelli a servizio degli stabilimenti balneari dell’isola di Capri, dei natanti di residenti nel territorio dell’isola di Capri, di natanti e tender a servizio delle grandi imbarcazioni in rada”.
Con sentenza n. 4573/2020 il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso proposto dall’odierna parte ricorrente avverso tale ordinanza, ravvisando la violazione del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento tra le società di Charter provenienti dalla terra ferma e le altre categorie ammesse invece in via di deroga al divieto.
Con ordinanza sindacale del 18/7/2023 n. 107 il Comune di Capri imponeva nuovamente il divieto di approdo presso lo “Scoglio delle Sirene” dal 20/7/2023 al 31/10/2023, con esclusione dei 1) tender privati, 2) operatori locali, 3) traffico, 4) stabilimenti, la cui disciplina di attracco ed il distanziamento temporale di cui alla precedente ordinanza sindacale n. 98 del 20.06.93.
A fronte del nuovo divieto, le ricorrenti con il ricorso introduttivo del presente giudizio hanno impugnato anche tale ordinanza chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, sulla base delle seguenti censure.
I) violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies l. 241/1990 – elusione del giudicato erroneità dei presupposti;
II) Ulteriore violazione di legge – ulteriore violazione dell’art. 21 septies – violazione dell’art. 59 dell’ordinanza di polizia marittima – violazione del d.p.r. 328/1952- eccesso di potere – illogicità – violazione dell’art. 27, comma 6 d.lgs 171/2005;
III) Violazione di legge – violazione degli artt. 50 e 54 del TUEL 267/2000 – eccesso di potere -eccesso di potere per illogicità;
IV) Violazione di legge – violazione degli artt. 2- e 3 della l. 241/1990 – eccesso di potere – travisamento dei fatti – difetto di istruttoria – illogicità.
Si è costituito in resistenza il Comune di Capri.
On ordinanza 8 settembre 2023, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, rilevando, tra l’altro, che: << il potere di ordinanza ex art. 54 Decr. Leg.vo 267/2000, di cui si è espressamente inteso fare applicazione nel caso di specie, appare prima facie “esercitato al di fuori dei limiti legali, in quanto riferito a un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica (legato, in definitiva ad un asserito eccessivo utilizzo del punto di sbarco denominato ‘Scoglio delle sirene’, ubicato nella baia di Marina Piccola, nonché ad un parimenti eccessivo affollamento riscontrato nelle aree circostanti) delineato in modo del tutto generico e comunque costituente evento non imprevisto né imprevedibile (visto che già anni addietro si era addivenuti all’adozione della citata analoga ordinanza, poi annullata dal G.A.)”;
Ritenuto che le problematiche legate all’utilizzo del punto di sbarco appaiano già adeguatamente regolate (e comunque ancor meglio regolabili) con criteri da definire mediante l’ordinaria potestà disciplinare devoluta all’ente convenuto;
Ritenuto che, alla luce degli effetti che si determinerebbero “medio tempore” a carico dei ricorrenti, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza per i ricorrenti rispetto alla quale le esigenze di decongestionamento del traffico nell’area dello Scoglio delle Sirene appaiono recessive tenuto anche conto della conclusione oramai prossima dell’alta stagione >>.
Le parti hanno ulteriormente argomentato, depositando memorie e documenti in vista dell’udienza pubblica del 14 marzo 2024 all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione e nuovamente scrutinata alla camera di consiglio dell’8maggio 2024.
Il ricorso è fondato alla stregua e nei limiti delle seguenti considerazioni.
1) La vicenda dello ‘Scoglio delle Sirene’ è già stata oggetto di un giudizio avente ad oggetto la precedente delibera del 3 maggio 2018 con cui la Giunta comunale di Capri aveva limitato l’approdo allo ‘Scoglio delle Sirene’ agli operatori economici provenienti dalla terra ferma, per motivi essenzialmente riconducibili alla tutela della sicurezza della balneazione e al contenimento dell’affollamento, con l’eccezione tuttavia di talune categorie di natanti tra i quali i titolari di licenza di pesca, i residenti nel territorio dell’isola di Capri, quelli al servizio degli stabilimenti balneari e i natanti e tender a servizio delle grandi imbarcazioni in rada.
Con sentenza n. 4573/2020 il Consiglio di Stato ha annullato la delibera precedente sul presupposto che:
I) Pur potendo includersi nelle competenze del Comune di Capri la potestà di regolamentazione della fruizione degli approdi liberi demaniali, qual è lo ‘Scoglio delle Sirene’ non è invece compresa in tale potestà normativa comunale anche quella di emanare disposizioni volte alla tutela della sicurezza della navigazione, rientrante invece nella competenza dell’Ufficio Circondariale Marittimo (Capitaneria di Porto);
II) In ogni caso il divieto di approdo limitato agli operatori commerciali provenienti dalla terra ferma, viola il principio di proporzionalità, non comprendendosi per quale motivo un tale rischio non sussistesse invece per le altre categorie di natanti per i quali la delibera consentiva invece l’approdo in via di eccezione, potendo anch’ essi identicamente alle imbarcazioni a noleggio cui, invece, l’accosto è precluso “essere causa di inquinamento ambientale e ragione di pericolo per la sicurezza e l’incolumità della balneazione; non risulta affatto che dette categorie di natanti si