TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-11, n. 201909176

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-11, n. 201909176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909176
Data del deposito : 11 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2019

N. 09176/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10176/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10176 del 2018, proposto da
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato S A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le XXI Aprile n. 11;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L R, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Corso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Beatrice Catarsini, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del D.M. 13 giugno 2018 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2018, che decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa L R e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Messina con funzioni di Presidente della Sezione Lavoro;

- del provvedimento di cui al verbale del Consiglio Superiore della Magistratura relativo alla seduta dell'assemblea plenaria del 6 giugno 2018 che approva la proposta A in favore della dott.ssa L R di conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Messina;

- di ogni altro atto antecedente e susseguente al precedente atto collegato e connesso e, in particolare, degli atti della V Commissione del CSM che ha proposto al Plenum: Proposta A la nomina della dott.ssa L R;
proposta B la nomina della dott.ssa Beatrice Catarsini, nonché, occorrendo, della Circolare Consiliare CSM P-14858-2015 del 28 luglio 2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e di L R;

Vista l’ordinanza cautelare n. 6747/2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa L M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone il ricorrente, dott. F C, di aver partecipato al concorso per il conferimento dell’incarico semidirettivo di Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Messina, pubblicato con avviso del 27 luglio 2017.

2. Rappresenta come, all’esito della comparazione tra diversi aspiranti, il Plenum del Consiglio superiore della Magistratura ha deliberato di conferire l’incarico alla controinteressata, dottoressa L R.

3. La delibera di nomina è stata impugnata con il presente gravame, esteso agli atti presupposti, con particolare riguardo alla proposta della commissione oggetto dell’approvazione del Plenum .

4. Il ricorrente, con un primo motivo di impugnazione, lamenta che la Commissione V, che ha presentato la proposta A poi approvata dal Plenum, non avrebbe esaminato e valutato la sua domanda con la medesima completezza utilizzata per lo scrutinio di quella della candidata poi nominata.

Al secondo mezzo di gravame, parte ricorrente sostiene che la motivazione della delibera impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere per irragionevolezza, nella parte in cui il giudizio comparativo avrebbe attribuito un valore negativo alla circostanza che il ricorrente, dopo avere svolto la giurisdizione lavoristica nell’ambito del Tribunale, aveva poi continuato a svolgere la stessa giurisdizione presso la Corte di appello.

Con il terzo motivo di impugnazione, il dott. C lamenta l’errata preferenza accordata alla dott.ssa R in relazione al parametro del merito e, in particolare, al dato della maggiore produttività e sostiene che l’organo di autogoverno avrebbe errato nel dare rilievo a dati statistici che non sarebbero oggettivamente comparabili. Il ricorrente formula anche censure avverso le valutazioni espresse dal CSM relativamente alle voci “Partecipazione allo smaltimento degli appelli vecchio rito”, “Completezza delle esperienze”, “Capacità organizzativa” e “Competenze informatiche” e “Attività formativa”, in quanto ritenuto affette da illogicità e istruttoria inadeguata.

5. Le amministrazioni intimate e la dott.ssa R si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

6. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2018 l’esigenza cautelare prospettata dal ricorrente è stata tutelata attraverso la fissazione della data di trattazione del merito della controversia.

7. All’udienza del 3 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Prima di passare all’esame delle singole censure ed ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e, al momento dello svolgimento della procedura de qua, dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 28 luglio 2015.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella recente Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, come riportato pure nel provvedimento gravato, con riferimento alle attitudini, il nuovo testo unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

7-13 e che sono “costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali” - degli indicatori specifici, a cui sono dedicati gli artt. da 14 a 23, distinti per le diverse tipologie di incarico.

All’art. 15, nella parte di interesse, sono individuati come indicatori specifici per il conferimento di incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado: “a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8, considerando anche la loro durata quale requisito di validazione;
b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione, nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9;
(…) d) per gli uffici di Presidente della sezione lavoro, la competenza desunta dall’esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data di vacanza del posto a concorso, e da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse in materia di diritto del lavoro”.

L’art. 26, poi, con riferimento alla comparazione in punto di attitudini, prevede che si proceda “alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006” ed all’espressione di un giudizio attitudinale che, pur formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, dia conto dello “speciale rilievo” attribuito agli indicatori specifici individuati negli articoli da 15 a 23.

2. Tanto premesso, per l’esatto apprezzamento dei motivi di ricorso è opportuno muovere dalla considerazione circa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il C.S.M. conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni.

Con riguardo all’ambito di sindacabilità giurisdizionale degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura, è utile ricordare come il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

La peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude infatti la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità, che – pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno – miri a individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere) (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 597 e 14 maggio 2015, n. 2425).

3. Può quindi passarsi all’esame dei motivi di gravame, con i quali il ricorrente deduce in primo luogo che la sua domanda sarebbe stata esaminata e valutata in maniera non esaustiva e lacunosa.

Il Collegio osserva che le tecniche redazionali adoperate dall’organo di autogoverno per esprimere la valutazione del candidato non sono intrinsecamente illegittime in ragione del minore o maggiore spazio dedicato all’analisi del profilo professionale del partecipante alla procedura, purché sia possibile cogliere dalla motivazione, seppure sinteticamente formulata, per quali ragioni, avuto riguardo alle disposizioni primarie e secondarie sopra richiamate, sia stata data preferenza a un candidato rispetto agli altri. Pertanto, la circostanza che la delibera si sia concentrata maggiormente sulla descrizione del profilo della dottoressa R non è di per sé indicativa della presenza di vizi di legittimità inficianti la delibera, né contrasta, come prospettato nel gravame, con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto la sinteticità non equivale alla pretermissione del giudizio valutativo.

4. Nel secondo mezzo di gravame, si contesta l’irragionevolezza del giudizio comparativo, nella parte in cui ritiene preferibile il profilo della controinteressata (anche) in ragione della maggiore esperienza maturata presso la sezione lavoro del Tribunale di Messina.

Al fine dello scrutinio della surriferita censura, occorre rilevare in punto di fatto come la motivazione della delibera gravata, dopo aver analizzato la ricorrenza, in capo alla dott.ssa R, dei parametri del merito e delle attitudini, nella parte in cui pone in comparazione la stessa con il ricorrente e con altra candidata, riporta i seguenti passaggi motivazionali: “ Nonostante entrambi possano vantare un altrettanto qualificato esercizio di funzioni lavoristiche, cionondimeno da ritenersi certamente minore rispetto al più efficace esercizio - in termini di risultati ottenuti - di tali funzioni da parte della dott.ssa R, peraltro accompagnato anche da maggiori esperienze di carattere organizzativo, messe in campo proprio nella Sezione lavoro del Tribunale di Messina, pertanto idonee a comprovare il possesso di specifiche attitudini organizzative rispetto all'Ufficio messo a concorso”. La delibera, dopo avere riportato i tratti salienti della carriera prestata dagli altri due candidati posti in comparazione (per il ricorrente, l’avere svolto “l'attività giurisdizionale civilistica come Pretore a Messina dal 1993 al 2002 e, da questa data fino al 2009, come Giudice del lavoro presso il Tribunale di Messina e, infine, dal 2009 fino all'attualità, come Consigliere presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione lavoro” ed avere riconosciuto e apprezzato il possesso “di una carriera professionale di ampio respiro, declinatasi in diversi settori della giurisdizione, essendosi cimentati sia nella materia civilistica che in quella requirente e lavoristica” ) afferma che “al tempo stesso, non può sottacersi come - da nove anni, il dott. C, da sette anni, la dott.ssa C - si siano allontanati non solo dalla pratica della giurisdizione lavoristica di primo grado, avendo assunto funzioni d'appello, ma anche dall'ufficio e, solo il dott. C, anche dal territorio messinese ove, al contrario, la dott.ssa R svolge ininterrottamente e continuativamente le funzioni di Giudice del lavoro dal 2003. Tale circostanza, seppur in termini generali vada sicuramente apprezzata, completando ed arricchendo l'esperienza nel grado d'appello la professionalità dei due magistrati, in quanto ha consentito loro di conoscere ed approfondire la materia lavoristica anche sotto l'aspetto del secondo grado di giudizio, tuttavia in termini comparativi denota però, una minore continuità e, giocoforza, una minore esperienza nell'esercizio della giurisdizione lavoristica di primo grado ( così come l'incarico a concorso richiede) e nella conoscenza delle problematiche organizzative ad essa sottese, soprattutto a fronte della comparazione con un magistrato, quale quello proposto, che, da quindici anni svolge l'attività professionale nella stessa Sezione che andrebbe a dirigere, nell'ambito della quale ha potuto conoscere, applicare e apprezzare tutte le innovazioni, anche telematiche (quali la consolle del giudice ed il suo utilizzo nei modi più performanti ad essa ricollegabili) peraltro con gli straordinari risultati nello smaltimento dell'arretrato e nella propria produttività sinora descritti e che, al contrario, non si riscontrano - almeno agli stessi livelli - nel lavoro degli altri due magistrati. (…). Inoltre, non deve essere sottaciuta la circostanza che il dott. C ha lasciato dal 2009 la giurisdizione lavoristica di primo grado per approdare a quella, ugualmente nel settore lavoro, ma nel grado di appello in altro Distretto (…). A ciò consegue che, non solo entrambi i magistrati sono ormai al di fuori dell'esercizio della giurisdizione relativa all'ufficio per il quale è a concorso il posto semidirettivo ma, sono anche al di fuori, essendo passati al grado di appello prima della sua introduzione e perciò avendo iniziato ad utilizzarlo molto più tardi del magistrato proposto, di quel sistema informatizzato di esercizio della giurisdizione che è la Consolle del magistrato ( PCT) che rappresenta uno strumento di lavoro ma anche organizzativo ormai imprescindibile per ogni Giudice e di conseguenza per ogni Dirigente di un Ufficio o di una Sezione di un qualsiasi Tribunale. Dunque appare senz'altro più idoneo, sia per merito che per attitudini (come ampiamente descritti sopra), per l'ufficio a concorso il magistrato, cioè la dott.ssa R, che sebbene vanti una minore anzianità dei due colleghi, tuttavia, diversamente da entrambi, può vantare una ampia, continuativa, attuale e " moderna" conoscenza dell'Ufficio messinese, degli strumenti informatici a disposizione per poterlo efficacemente gestire (si rammenti che ha collaborato alla redazione del programma di gestione e dell'organizzazione tabellare proprio di quell'ufficio) nonché un'ampia competenza in materia ordinamentale e tabellare proveniente dall'incarico, attualmente in corso, di componente del Consiglio giudiziario e della Commissione flussi di Messina, che la rendono prevalente sugli altri due colleghi”.

Il giudizio prosegue, per la parte di interesse in relazione alla censura formulata, affermando che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Testo Unico, la prevalenza della dott.ssa R si fonda “nel complesso delle attività organizzative da quest'ultima espletate nel corso degli anni e nella loro durata ( si rammenta a tal riguardo l'esercizio di funzioni " de facto" di Presidente della Sezione lavoro presso il Tribunale di Messina e le diverse attività di Collaborazione con il Dirigente relative specificatamente all'organizzazione ed al raggiungimento degli obiettivi della Sezione lavoro) idonee a suffragare in modo concreto, non quindi da un punto di vista meramente prognostico, il possesso di consolidate competenze organizzative, tra l'altro sperimentate proprio nell'ufficio in esame, la Sezione lavoro del Tribunale di Messina, per cui le esperienze maturate dai due magistrati in comparazione in altre sedi giudiziarie, non appaiono in alcun modo idonee a prevalere, comparativamente, su quelle del magistrato proposto, atteso che la conoscenza del settore lavoristico di primo grado e in particolare dell'ufficio messinese, delle problematiche organizzative e della realtà giudiziaria collegata a tale settore nel Tribunale di Messina, rappresentano elementi di spiccata rilevanza nella gestione di una Sezione del medesimo Tribunale, che la dott.ssa R ha già mostrato di possedere in modo non solo analogo ma addirittura superiore ai due magistrati in comparazione. Ed invero tutto il suo percorso professionale è stato caratterizzato dall'esercizio delle funzioni tipiche della giurisdizione lavoristica per di più nella stessa realtà geografica e giudiziaria in cui andrebbe a svolgere l'incarico in assegnazione ( dal 2003 ad oggi esercita proprio presso il Tribunale di Messina), circostanza questa che ha contribuito in modo spiccato alla più completa formazione professionale del magistrato proposto la quale ha avuto modo di confrontarsi con le problematiche di quel territorio sia nell'esercizio della giurisdizione che nell'organizzazione dell'ufficio”.

5. L’avvocatura erariale e la controinteressata ritengono corretta la motivazione riportata, che sarebbe coerente con quanto previsto all’art. 15, lett. b) del Testo Unico, laddove è considerato, quale indicatore specifico per il conferimento degli Uffici semidirettivi di primo grado, il possesso di pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire e di esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9.

La tesi difensiva non convince.

6. Dalla complessiva lettura della motivazione sopra riportata si evince che il fattore considerato di primaria importanza ai fini della prevalenza della controinteressata è costituito dalla “ minore esperienza nell'esercizio della giurisdizione lavoristica di primo grado ” posseduta dal ricorrente. Tale circostanza è stata più volte enfatizzata nella motivazione, ove l’organo di autogoverno ha ritenuto recessive le esperienze maturate dal ricorrente sotto l’aspetto della conoscenza “ del settore lavoristico di primo grado e in particolare dell'ufficio messinese, delle problematiche organizzative e della realtà giudiziaria collegata a tale settore nel Tribunale di Messina ”.

La motivazione, quindi, ha inteso valorizzare in maniera precipua il dato, rilevante ai sensi dell’art. 15, lett. a), del Testo Unico, delle “ esperienze maturate nel lavoro giudiziario ”. La norma, tuttavia, non riconosce alcuna preferenza alla esperienza maturata nel primo grado piuttosto che in appello, ma fa esclusivo riferimento alla “specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire”, vale a dire, nel caso di specie, a quello giuslavoristico e ai relativi risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi. Tali risultati devono essere valutati in base all’art. 8 del Testo Unico e quindi considerando, tra l’altro, la pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione. L’organo di autogoverno ha, invece, ripetutamente considerato in termini negativi l’esperienza maturata in grado di appello dal ricorrente, tra l’altro relativa al medesimo settore (lavoro) dell’ufficio da ricoprire. Si tratta di una valutazione in contrasto con il menzionato art. 15, lett. a), e che risulta affetta anche da illogicità, in quanto si risolve in una preferenza, pressoché automatica, per il soggetto che già presta servizio presso l’ufficio messo a concorso. Particolarmente significativa, in proposito, è l’apprezzamento dimostrato nella motivazione per la conoscenza maturata dalla dott.ssa R per la “ stessa realtà geografica e giudiziaria in cui andrebbe a svolgere l'incarico in assegnazione ”. Tale fattore, tuttavia, non può assurgere a criterio preferenziale ai fini della nomina, in quanto, come rappresentato in giurisprudenza, la conoscenza dell’ufficio ad quem e del suo territorio è “ un profilo che non può – anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza e della sua declinazione all’art. 51 Cost., come del principio dell’art. 107, terzo comma, Cost. per cui i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni - assumere rilievo alcuno in uno scrutinio comparativo che è per sua natura su base nazionale e dunque non può che prescindere dal radicamento personale sul singolo territorio. Diversamente, sotto la veste della rinnovanda motivazione si introdurrebbe un criterio selettivo nuovo e atipico, spurio e incongruo rispetto all’impersonalità e uniformità degli uffici giudiziari;
e si determinerebbe nei fatti un’asimmetria fatalmente incolmabile tra i candidati
” (Cons. Stato, V, 2 luglio 2018, n. 4042).

7. Neppure può assumere rilevanza significativa al fine di emendare i vizi riscontrati nel percorso argomentativo seguito dall’organo di autogoverno, ovvero di considerarli comunque non decisivi ai fini della correttezza del giudizio comparativo, il riferimento contenuto nella delibera ai positivi risultati raggiunti dalla dott.ssa R nell'esercizio di funzioni di fatto di Presidente della Sezione, in quanto lo “speciale rilievo” che il Testo Unico accorda, ex art. 27, all’indicatore di cui all’art. 15, non stabilisce una prevalenza delle esperienze direttive e semidirettive di cui alla lett. b) rispetto a quelle maturate, ai sensi della lett. a), nel lavoro giudiziario.

8. Dunque, l’impianto motivazionale risulta irrimediabilmente compromesso dalla prevalenza accordata alla esperienza lavorativa maturata nel primo grado di giudizio del settore lavoro e nella conoscenza relativa alla realtà messinese, che si traduce in una errata applicazione dei parametri attitudinali individuati dal Testo Unico, tale da inficiare l’intero percorso logico-giuridico seguito dal CSM nella comparazione dei profili curriculari dei candidati.

9. Ne consegue che, con assorbimento di ogni altro motivo, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la delibera del CSM impugnata nonché gli atti a questa presupposti e conseguenti vanno annullati, per la parte di interesse.

10. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura procedimentale delle ragioni di accoglimento.

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