TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-27, n. 202208691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-27, n. 202208691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208691
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 08691/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13674/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13674 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata, 320;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

1) del giudizio espresso dal Presidente Nazionale della C.R.I. - Croce Rossa Italiana del 10/02/2015 (-OMISSIS-), con cui (doc. 1) non è stato approvato espresso da ben tre precedenti centri decisionali;

2) della pedissequa -OMISSIS- (doc. 2), con cui il Ministero della Difesa approvava (recte: registrava) il giudizio negativo sul ricorrente siccome espresso dal Presidente Nazionale della C.R.I. del 10/02/2015;

3) Della comunicazione del VI Centro di Mobilitazione del Corpo Militare, Sezione matricola (-OMISSIS-), notificata il 29/07/2015 (doc. 3), a mezzo della quale il ricorrente veniva informato dei giudizi negativi indicati sub 1) e 2);

4) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, allorché lesivo della posizione giuridica della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente è ufficiale in congedo della C.R.I. - Croce Rossa Italiana, Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, assegnato al VI Centro di Mobilitazione di -OMISSIS-.

In data 15.02.2013 il VI Centro di Mobilitazione del Corpo Militare invitava il ricorrente a produrre il proprio curriculum vitae aggiornato ed il certificato di visita medica per l’avanzamento di grado;
durante l’iter procedimentale venivano espressi tre giudizi di “-OMISSIS-.

Con la comunicazione del VI Centro di Mobilitazione del Corpo Militare, Sezione matricola (-OMISSIS-), il ricorrente veniva informato del giudizio del Presidente Nazionale della C.R.I. - Croce Rossa Italiana del 10/02/2015, con cui era stato dichiarato “-OMISSIS-con la seguente motivazione: “ Non si approva il -OMISSIS-ha espresso più volte, su un social network, giudizi lesivi nei confronti della Croce Rossa Italiana e del suo Presidente Nazionale assumendo, quindi, atteggiamenti che lo fanno ritenere non in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1688, comma b), del d.lgs. 66/2010 ”.

In data 14.04.2015 il Ministero della Difesa approvava il giudizio del Presidente Nazionale della C.R.I. del 10/02/2015 con deliberazione definitiva.

Avverso i suddetti atti l’odierno esponente si è gravato con il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1688, comma 2, lett. b), del d.lgs. 66/2010 – violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 3 l. 241/1990 – violazione dell’art. 21 Cost. – eccesso di potere per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione –manifesta irrazionalità, difetto o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, mancata prefissione di autolimiti o inosservanza di autolimiti – illegittimità derivata.

Il ricorrente sarebbe in possesso di tutti i presupposti richiesti dall’ art. 1688 del D.lgs. 66/2010 in virtù dei concordi giudizi positivi sulla meritevolezza del passaggio di grado espressi da tre precedenti organi di valutazione (il Delegato al Personale di Bologna, la Commissione del Personale Militare di Bologna periferica nonché la Commissione centrale del Personale di Roma) i quali hanno attestato che l’“L’Ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore”;

2. Violazione degli artt. 1370 e 1673 d.lgs. 66/2010 - violazione delle norme sul giusto procedimento e sul contraddittorio – illegittimità derivata – violazione dell’art. 17 del regolamento volontari della c.r.i. – sviamento – perplessità.

Al ricorrente non sarebbe mai stata contestata alcuna comunicazione di inizio di procedimenti disciplinari o sanzionatori nei suoi confronti, il provvedimento presidenziale impugnato non richiamerebbe alcun provvedimento disciplinare irrogato al ricorrente e il fatto posto a fondamento del giudizio negativo non risulterebbe nello stato di servizio del ricorrente o in qualsivoglia documento.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1692 t.u. 66/201 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1687, 1691 e dell’art. 1692 t.u. 66/2010 – violazione dell’art. 3 l. 241/1990 del provvedimento definitivo ministeriale – illegittimità derivata – violazione del procedimento – carenza di potere – sviamento .

A norma del comma 5 dell’art. 1692 TU il Presidente nazionale della CRI potrebbe sanzionare “i giudizi di avanzamento” allorché ne ravvisi profili di violazione di norme procedimentale o di manifesta irragionevolezza, mentre non potrebbe dichiarare “non prescelto” il candidato ufficiale con autonoma e nuova motivazione.

2. L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e chiederne il rigetto, altresì depositando agli atti una relazione corredata di documentazione.

3. All’udienza di smaltimento del 24 giugno 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

4.1 Occorre premettere che il personale militare della Croce rossa italiana è un Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate che non appartiene né alle Forze armate né alle Forze di polizia dello Stato, essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un Ente distinto ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare e a quelle sostanziali del codice penale militare (Tar Lazio, Sez. III, 2.7.2013, n. 6541, che richiama Corte Costituzionale, Ord. 24.6.1999, n. 273;
Tar Campania, Sez. IV, 12.6.2014, n. 3243).

Detto personale, dapprima regolamentato da legge speciale, il R.D. 10.2.1936 n. 484, è oggi disciplinato dal d.lgs. 15.3.2010 n. 66 (recante "Codice dell'Ordinamento Militare") che agli artt. 1626 - 1728 dedica ad esso alcune specifiche norme, nella sostanza riproducendo la normativa precedente;
quanto alle disposizioni in tema di avanzamento del personale, rilevano gli artt. 1681 e segg. del ridetto d.lgs. n. 66/2010.

4.2 O, venendo all’esame delle censure in concreto svolte dall’odierno esponente, osserva in prima battuta il Collegio che, ai sensi dell’articolo 1681 d.lgs. n. 66/2010, “Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana può conseguire l’avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura” (comma 1) e che “L’idoneità a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l’avanzamento al grado superiore” (comma 2). Coerentemente con tali previsioni, l’avanzamento a scelta “È concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore” (articolo 1684, comma 3, secondo periodo).

Quindi, anche se l'avanzamento di grado, all’odierno esame, è un avanzamento ad anzianità, non si tratta di un avanzamento automatico, in quanto l'avanzamento sconta, sia un previo giudizio di idoneità basato su elementi certi desunti dallo stato matricolare dell'Ufficiale e da tutti gli altri "Elementi di giudizio", sia una valutazione prognostica, siccome orientato a percepire le capacità dell'individuo di assolvere le funzioni del grado superiore.

Occorre altresì considerare che il giudizio reso dalla Commissioni centrale ai fini dell’avanzamento costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è censurabile se non per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ipotesi che, nel caso di specie, non sembrano ricorrere.

4.3 Nel caso in esame, il Presidente Nazionale della C.R.I. ha espresso il giudizio di “-OMISSIS-” motivandolo con riferimento ad “atteggiamenti (del ricorrente) che lo fanno ritenere non in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 1688, comma b), del d.lgs. 66/2010.”

O, se si considera che l’avanzamento a scelta “È concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore” (articolo 1684, comma 3, secondo periodo) e che, nell’operare una siffatta valutazione, la discrezionalità tecnica della Commissione nell’apprezzamento di tali elementi è particolarmente ampia (Tar Lazio, Sez. I-Bis n. 1373/2022), ne discende che il contestato giudizio di “-OMISSIS-”, che segue alla valutazione di taluni comportamenti tenuti dal ricorrente, non sembra inficiato dai denunciati vizi.

In particolare, nessun rilievo può assumere la circostanza, dedotta con il secondo motivo, che nessuna comunicazione di inizio di procedimenti disciplinari o sanzionatori gli sia mai stata contestata e che lo stesso provvedimento presidenziale impugnato non richiami alcun provvedimento disciplinare irrogato all’interessato.

4.4 Inoltre, e con questo si viene a trattare del terzo mezzo, nessuna violazione procedimentale appare essere stata posta in essere.

Ai sensi dell’art. 1692, comma 2, del d.lgs. 66/2010, “Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'articolo 1690, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa”.

Risulta quindi evidente che tutti gli organi di giudizio si determinano autonomamente nel procedimento in questione.

Il Presidente Nazionale, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge, ben poteva discostarsi, come in effetti ha fatto, dal giudizio espresso sull'avanzamento da parte dei precedenti organi di giudizio;
parimenti, il Ministero, che nella specie tuttavia ha condiviso l'operato del Presidente Nazionale. E, pertanto, pure le doglianze svolte con il terzo mezzo si appalesano destituite di fondamento.

5. Stanti le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

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