TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-07-10, n. 202003000

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-07-10, n. 202003000
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003000
Data del deposito : 10 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2020

N. 03000/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00879/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 879 del 2020, proposto da
N D C, P S e L R, rappresentati e difesi dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Lorenzello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Publiservizi s.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. 1037 del 21.2.2020 con cui veniva respinta l'istanza di accesso ai documenti amministrativi prot. n. 53 del 3.1.2020, come integrata con nota prot. 411/2020, formulata dai ricorrenti nella qualità di consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 267/00.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Lorenzello;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2020, n. 27;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 R V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza del 3 gennaio 2020 i ricorrenti, nella qualitas di consiglieri comunali del Comune di San Lorenzello, chiedevano ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267/2000 di poter accedere agli atti assunti al protocollo dell’Ente con i nn. 6593 e 6596 del 4.12.2019, nn. 6671 e 6672 del 6.12.2019 e n. 6999 del 24.12.2019, afferenti al procedimento di verifica nei confronti della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi sulle affissioni pubbliche, avviato dalla Amministrazione su iniziativa del gruppo consiliare di minoranza.

1.1. La istanza, formalmente indirizzata al segretario comunale, veniva da questi riscontrata con nota dell’8 gennaio 2020, pel tramite della quale si chiedeva di indicare espressamente “ l’oggetto degli atti per cui si chiede l’accesso ”, non reputandosi idonea alla bisogna il mero richiamo ai “ numeri di protocollo ”.

1.2. Con atto del 23 gennaio 2020 i consiglieri comunali istanti provvedevano ad integrare la domanda siccome richiesto, specificando che i documenti richiesti si sostanziavano in:

- “ verbali dei due interventi effettuati dalla Polizia Municipale presso l'ufficio della Pubbliservizi di San Lorenzello nelle date del 4.12.2019 e del 24.12.2019 ”;

- “ due comunicazioni pervenute al Comune di San Lorenzello dalle due dipendenti della Pubbliservizi ” nelle date del 4.12.2019 e del 6.12.2019;

- “ comunicazione pervenuta al Comune di San Lorenzello dall'assessore sig. A T in data 6.12.2019 ”.

1.3. Con atto a firma del segretario comunale del 21 febbraio 2020, di poi, il Comune resistente non dava corso alla istanza dei consiglieri comunali, rimarcando che gli atti richiesti non sono di “ competenza del segretario comunale ”.

Di qui la impossibilità, per esso segretario, di autorizzare l’accesso richiesto.

1.4. Avverso tale ultimo provvedimento insorgevano i ricorrenti avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione della l. 241/1990 – eccesso di potere per sviamento – violazione dell'art. 43 TUEL - violazione dell'art. 97 Costituzione;
e, invero, in disparte ogni questione afferente all’ufficio e/o all’organo cui la istanza era indirizzata, l’Amministrazione avrebbe dovuto trasmetterla all’ufficio competente;
peraltro lo stesso segretario comunale aveva provveduto a richiedere la integrazione della richiesta di accesso, procedendo già in altra occasione ad esaminare e a definire una istanza di accesso presentata dai medesimi ricorrenti.

1.5. Si costituiva l’intimata Amministrazione, che instava per la reiezione del ricorso, stante la incompetenza del segretario comunale in subiecta materia nonché, in ogni caso, la estraneità dei documenti richiesti a specifici procedimenti e/o provvedimenti dell’Amministrazione e, dunque, la inammissibilità e, comunque, la infondatezza della domanda ex art. 43 TUEL.

1.6. Illustrate le rispettive posizioni con scritti difensivi, la causa veniva al fine introitata per la decisione nella odierna udienza camerale, tenutasi con collegamenti da remoto a’ sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. 18/2020.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Va in via liminare rimarcato che la istanza di accesso de qua agitur , unitamente alla successiva nota di integrazione e puntualizzazione, è stata –in disparte la indicazione “in indirizzo” della persona del segretario comunale- irrefragabilmente trasmessa alla (e acquisita dalla) Amministrazione comunale, siccome assunta al protocollo del Comune di San Lorenzello (n. 53 del 3 gennaio 2020;
cfr., altresì, il protocollo n. 411 del 23 gennaio 2020 che segna la acquisizione della citata nota di integrazione).

2.1.1. Sono dunque non conferenti i rilievi contenuti nella gravata determinazione di diniego, poscia reiterati negli scritti difensivi quivi depositati, volti ad accreditare una pretesa incompetenza del segretario comunale in subiecta materia .

2.1.2. E, invero, la soggettività giuridica -che solo può fondare la titolarità di diritti, potestà, munera o obblighi, ivi compresa la legittimazione passiva alla ricezione dei domande della specie di quella per cui è causa- è da riconoscere unicamente in capo al Comune, cui solo pertiene la qualitas :

- in linea generale, di “ pubblica amministrazione ”, a’ sensi dell’art. 22 comma 1, lett. e), l. 241/90, in tale nozione ricomprendendosi “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ”;

- in particolare, per quel che quivi viene specificamente in rilievo, di ente nel cui apparato sono incardinato gli “ uffici ” dai quali i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere “ tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato ex art. 43 d.lgs. 267/00.

2.1.3. In altre parole, è il Comune il soggetto giuridico destinatario della domanda azionata dai consiglieri comunali.

2.1.4. Di talchè, la attività istruttoria espletata dagli “ uffici interni ” -ivi compreso il segretario comunale che “ dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione ” (art. 99 d.lgs. 267/00)- e il rapporto di essi uffici (privi di soggettività giuridica autonoma) con gli organi di governo e di rappresentanza della Amministrazione, è -quanto meno ai fini che ne occupano- normativamente indifferente rispetto alla pretesa dei consociati, e nella specie dei consiglieri comunali, che vede quale “soggetto passivo” unicamente la Amministrazione-apparato, al di là ed a prescindere dalla “misura” del potere siccome distribuito all’interno del plesso organizzatorio tra i vari uffici e/o organi.

2.1.5. La relazione giuridica, ovvero il contatto o il rapporto giuridicamente qualificato, è predicabile unicamente tra la Amministrazione e i consociati, ivi compresi i consiglieri comunali.

2.1.6. L’attività istruttoria demandata agli uffici interni del Comune, ivi compresa quella di pertinenza del segretario comunale, fa comunque capo al Comune, quale unico soggetto giuridico, centro di imputazione di interessi “a rilevanza esterna”:

- destinatario di istanze e domande, ivi compresa quella di accesso ex art. 43 d.lgs. 267/00;

- dunque legittimato passivo di una domanda della specie di quella che ne occupa.

2.2. Orbene, nella fattispecie in esame la istanza è stata pacificamente portata nella sfera di conoscenza della Amministrazione, siccome indiscutibilmente acquisita al protocollo comunale.

2.2.1. Il “contatto”, indi, è ben intervenuto tra i consiglieri comunale ed il Comune.

2.2.2. Di talchè, in disparte la specifica natura dei documenti cui afferisce la pretesa ostensiva e la pertinenza ad una specifica branca dell’apparato amministrativo, può ben dirsi raggiunto lo scopo cui è teleologicamente preordinata la normazione de qua , consistente nel portare a conoscenza della Amministrazione – id est , dei suoi uffici quali che siano, mediante la acquisizione di una domanda al protocollo- una specifica domanda di accesso.

2.3. Vengono quivi in rilievo i reciproci obblighi di buona fede, correttezza e solidarietà (artt. 2 e 97 Cost., art. 1175 c.c.) connotanti il rapporto tra consociati dal momento del loro primo contatto sociale qualificato (Cass., I, 12 luglio 2016, n. 14188;
TAR Lombardia, I, 6 novembre 2018, n. 2501;
Id.,id., 1637/18;
ancora da ultimo, TAR Lombardia, I, 17 marzo 2020, n. 515).

2.3.1. D’altra parte, nello svolgimento della propria azione autoritativa, è in primis la Amministrazione ad essere tenuta al puntuale rispetto delle norme che ne conformano e ne governano la azione, con la pregnante soglia di diligenza e di professionalità che per certo è esigibile proprio in capo a soggetti esplicanti potestates pubbliche, istituzionalmente preordinate al perseguimento di interessi metaindividuali di natura pubblica (CdS, a.p., 4 maggio 2018, n. 5;
Cass., I, 12 luglio 2016, n. 14188;
TAR Lombardia, I, 6 novembre 2018, n. 2501).

2.3.2. E, invero, l’azione amministrativa, ordinariamente regolata dalla normazione di diritto pubblico, non può non sfuggire ai generali doveri di correttezza e di lealtà che, gravando su tutti i consociati anche in funzione solidaristica (art. 2 Cost.), massimamente devono informare l’ agere dei pubblici poteri, istituzionalmente funzionali al soddisfacimento di interessi generali.

2.3.3. Il diritto positivo domestico, recependo principi sovranazionali per vero già direttamente applicabili, ovvero in ogni caso conformanti l’attività esegetica degli organi statuali chiamati ad applicare l’ordinamento nazionale, ha espressamente introdotte regole quali, ad esempio: i) art. 1 l. 241/90 che espressamente assoggetta l’attività amministrativa ai principi dell’ordinamento comunitario tra i quali assume un rilievo primario la tutela dell’affidamento legittimo (a far data da

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