TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-11, n. 202200791
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Pubblicato il 11/03/2022
N. 00791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2021, proposto da
A S, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, in persona del Sindaco legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.04.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 17.09.2021 la Alessi s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la delibera del consiglio comunale n. 33 del 29.04.2021, pubblicata nell’albo pretorio l’11.05.2021 e defissa il 26.05.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale nel Comune di Agrigento.
Espone di essere legittimata e di avere interesse alla presente impugnativa quale società operante nel settore della pubblicità esterna, essendo dotata di 26 impianti pubblicitari di vario formato nel territorio del Comune di Agrigento.
Posta in via preliminare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 816 e seguenti, Legge 27/12/2019 n. 160, ed in particolare dei commi 817, 819, lett. b), 821, 822, 825, 826, 827, in relazione agli articoli 3 e 23 della Costituzione, il ricorso è stato affidato ai motivi di: Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997;violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 817 e segg., Legge 160/2019;violazione degli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere: violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione. Invalidità ed illegittimità caducante e derivata dall'incostituzionalità dell'art. 1, commi 817, 819 lett. b), 821, 822, 825, 826, 827 L. 160/2019 .
Sotto un primo profilo, la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’art. 11 del Regolamento predetto, perché affiderebbe, in violazione dell’art. 1, comma 817, L. n. 160/2019, la variazione della tariffa-base a “coefficienti” che la Legge istitutiva del canone unico non prevede.
Sotto un secondo profilo, ha censurato genericamente le previsioni regolamentari che consentirebbero, mediante il rinvio al piano generale degli impianti, l’assegnazione di spazi pubblicitari senza gara e in base al mero ordine cronologico di presentazione delle domande.
Si è costituito in giudizio il Comune di Agrigento, deducendo – in mancanza di impugnazione del piano generale degli impianti richiamato dal regolamento sul canone unico patrimoniale – la parziale inammissibilità dei motivi di ricorso e, nel merito, l’infondatezza degli stessi.
Con ordinanza n. 658/2021, pubblicata il 18.10.2021, il Collegio, nel fissare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, ha indicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in ragione della natura e degli effetti dell’atto impugnato.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITO
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa – quale coerente conseguenza delle regole processuali sottese all'impugnazione in sede amministrativa che impongono, ai fini della sua ammissibilità, la sussistenza di un interesse concreto e attuale discendente dalla lesione arrecata dall'atto impugnato alla sfera giuridica del ricorrente – quello secondo il quale le norme regolamentari devono essere immediatamente ed autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove le stesse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione – la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione concreta e attuale – ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione. Segnatamente, quando le norme regolamentari si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi, c'è non solo la facoltà, ma l'onere di impugnativa immediata;quando, invece, le norme non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'Amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa, non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo (cfr., ex multis, T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, 18/01/2019, n. 264).
Con specifico riferimento, poi, a regolamenti istitutivi di canoni patrimoniali, è stato chiarito – sia per quanto attiene al Cosap che al canone non ricognitorio – che l’interesse a ricorrere si radica solo con l’atto applicativo, rilevando, in particolare, che:
- “… sebbene il regolamento comunale impugnato, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone, d’altra parte è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (cfr., in analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071 …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5750;nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2019, n. 3146;T.A.R. Lombardia, Milano, 1° agosto 2019, n. 1814);
- “… L’atto applicativo, oltre a radicare l’interesse al ricorso, determina, inoltre, come si è accennato, anche la legittimazione a ricorrere.
L’interesse all’annullamento del regolamento, invero, all’interno della “categoria” o della “classe” dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adespota (nella sostanza un interesse diffuso): esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071;nel medesimo senso, per la norma regolamentare sul COSAP: Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2019, n. 7797;T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 1° agosto 2019, n. 1814).
Nel caso di specie, i motivi di censura si impuntano precisamente su previsioni generali e astratte, nonché programmatiche, del regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale, prive di attuale lesività per la sfera giuridica della parte ricorrente, in quanto destinate a operare in vista della futura attivazione e dello svolgimento delle procedure di gara per l’assegnazione degli spazi pubblicitari e per la liquidazione e il pagamento del nuovo canone unico.
Oggetto di contestazione sono in altri termini delle previsioni (peraltro neanche individuate in dettaglio, con la sola eccezione dell’art. 11 del Regolamento) che attendono allo stato di trovare piena e concreta applicazione e che fanno riferimento a un numero indeterminato di procedimenti e di destinatari, che in mancanza di puntuali atti applicativi non sono attualmente neppure precisamente identificabili.
Poiché, pertanto, dalle norme regolamentari impugnate non deriva in via immediata e diretta un danno certo alla sfera giuridica della ricorrente, e non risulta alcun atto applicativo del regolamento direttamente lesivo della posizione della predetta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di attuale e concreto interesse a ricorrere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai valori minimi e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.