TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-07-11, n. 202300516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-07-11, n. 202300516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300516
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2023

N. 00516/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C O, M T, G S e M G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Cagliari, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;



per l'annullamento:

- del provvedimento di “comunicazione antimafia interdittiva” emesso dal Prefetto della Provincia di Cagliari nei confronti della -OMISSIS- in data 25.5.2022 e notificato in data 10.6.2022;

- di ogni altro atto antecedente, contestuale o successivo, comunque collegato o connesso, “anche se non conosciuto”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura U.T.G. di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società -OMISSIS- (di seguito, per brevità, anche -OMISSIS-), odierna ricorrente, operante nel settore del ritiro, smaltimento e della vendita diretta di rottami metallici, espone di essere stata destinataria in data 3 giugno 2020, con il suo amministratore dell’epoca, sig. -OMISSIS-, di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Cagliari per il reato di cui all’art. 452 – quaterdecies , comma 1, c.p. (che ha sostituito l’art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006) per avere il sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore unico della -OMISSIS- S.r.l., al fine di conseguire un ingiusto profitto (rappresentato dal ricavo derivante dalle vantaggiose condizioni di acquisto dei rifiuti dai gestori abusivi e dalla conseguente vendita degli stessi a terzi impianti), con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi (stabilimento, uffici, macchinari, attrezzature, veicoli, dipendenti e collaboratori, ecc.) e attività continuative ed organizzate, ricevuto, trasportato, ceduto e comunque gestito abusivamente (avendo agito in violazione della normativa in materia circa i circuiti di provenienza dei rifiuti) ingenti quantitativi di rifiuti di tipo speciale e urbano, allo stato non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi e beni ingombranti. In particolare, per aver posto in essere, utilizzando il complesso dei beni aziendali della predetta società, un’attività prolungata nel tempo e professionalmente organizzata di raccolta, trasporto, recupero, stoccaggio, smaltimento e commercio dei rifiuti anzidetti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del citato decreto legislativo; rifiuti che venivano ricevuti da numerosissimi conferitori abusivi (126 solo quelli che hanno sviluppato, ciascuno, un volume di affari superiore ai 5000 €, per i quali si è proceduto separatamente). Il tutto nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e dicembre 2014.

Alla società -OMISSIS- e al suo amministratore è stato, quindi, contestato di avere ricevuto, per lo smaltimento, rifiuti da conferitori abusivi (soggetti che “girano” per le discariche per recuperare oggetti ferrosi da vendere per lo smaltimento) in maniera eccedente rispetto a quanto previsto dalle proprie autorizzazioni.

1.1. In data 1.10.2021 il Tribunale di Cagliari - Sezione Penale ha emesso nei confronti della -OMISSIS- una sentenza con cui è stato dichiarato non luogo a procedere in quanto l’illecito amministrativo ad essa ascritto si è estinto per intervenuta prescrizione.

Nei confronti, invece, dell’amministratore della società (come visto, il sig. -OMISSIS-) è stata emessa una condanna ex art. 444 c.p.p. al pagamento di una multa da € 45.000,00 ai sensi dell’art. 452 – quaterdecies ( rectius : pena di nove mesi che, in forza dell’art. 53 della legge n. 689/1981, è stata convertita in una multa di € 45.000,00).

1.2. In data 10.6.2022 la Prefettura di Cagliari ha notificato alla -OMISSIS- la “comunicazione antimafia interdittiva”, sulla base del fatto che la condanna del suo precedente amministratore determina nei confronti anche della società, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 67 e 84 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “Codice Antimafia”), l’applicazione automatica della “comunicazione antimafia interdittiva”, con la conseguenza, quindi, della decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, ecc.

1.3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Illegittimità costituzionale del disposto di cui all’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 1° dicembre 2018, e illegittimità derivata dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., nonché per illogicità e irragionevolezza.

La ricorrente, premesso che l’emanazione del provvedimento è avvenuta in via automatica (nell’esercizio di una attività vincolata), in quanto la “comunicazione interdittiva antimafia” viene emanata ogni qualvolta vi sia l’irrogazione di una misura di prevenzione o la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 67, comma 2, del Codice antimafia, lamenta che quest’ultima disposizione, così come applicata, sarebbe costituzionalmente illegittima, in primo luogo per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost.

E ciò in quanto:

- i reati previsti dall’art. 67, comma 8, del Codice antimafia sono i c.d. reati spia, ossia i reati che per le loro caratteristiche, come la natura associativa, sono considerati indici di rilevabilità di un pericolo di infiltrazione mafiosa;

- se, in linea di massima, tale automatismo può essere considerato condivisibile, vi sono però le c.d. ipotesi limite nelle quali, pur essendosi in presenza di uno dei citati presupposti, tuttavia la condotta del soggetto non può essere considerata quale rivelatrice di un pericolo di infiltrazione mafiosa;

- nella fattispecie la ricorrente lamenta proprio la mancata considerazione delle c.d. ipotesi limite in cui in concreto non sussiste quel pericolo o, addirittura, si può escluderne la sussistenza;

- il precetto che emerge dalle disposizioni in parola, dunque, deborderebbe dalla ratio volta a contrastare, con misure di carattere preventivo, il dilagare della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico, che costituisce il fine delle misure interdittive (Cons. Stato, Sez. III, 24.4.2020, n. 2651);

- in assenza, infatti, di un concreto accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, l’automatismo previsto dal legislatore condurrebbe ad una evidente violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Secondo tale prospettazione l’applicazione della normativa richiamata comporterebbe che, in violazione dei valori di cui agli artt. 3 e 97 Cost., siano trattate in modo omogeneo situazioni profondamente disomogenee: da una parte, gli operatori economici che, effettivamente, sono soggetti al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso; dall’altra, gli operatori economici che, come nel caso di specie, non possono in alcun modo essere accostati al fenomeno mafioso; con evidente lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza ed equità sanciti della Costituzione.

La lesione del principio di ragionevolezza, inoltre, troverebbe conferma nella previsione di una serie di misure (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011; artt. 32- ter e 32- quater c.p.; art. 4, comma 1, lettera i- bis , del d.lgs. n. 159 del 2011) che, pur disponendo, al verificarsi delle stesse fattispecie tipizzate dal citato art. 67, comma 8, l’impossibilità per il soggetto che ne è colpito di contrarre con la pubblica Amministrazione o di essere titolare di concessioni, autorizzazioni, licenze

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