TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-05-17, n. 201602514

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-05-17, n. 201602514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201602514
Data del deposito : 17 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02160/2016 REG.RIC.

N. 02514/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02160/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2160 del 2016, proposto da:
Caniglia Vincenzo N.Q. di Delegato della Lista Ce Simme Sfasteriati, F B, A C, L C, G C, Gennaro D'Abbuono, C D C, A D F, M D F, G E, C G, F G, A L, S M, S O C, G P, S P, M R, A S, G S, M S, C V, A V, rappresentati e difesi dall'avv. L T, con domicilio eletto presso L T in Napoli, Via Toledo N. 323;

contro

Comune di Napoli, U.T.G. - Prefettura di Napoli, 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli, Commissione Elettorale Circondariale di Napoli;
Ministero dell'Interno;
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, Via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

del verbale n. 46 del 9 maggio 2016 della 2^ sottocommissione elettorale circondariale di Napoli con cui è stata deliberata la cancellazione di n. 23 candidati della lista “Ce simme sfasteriati” dalla lista dei candidati alla carica di consiglieri della 1^ municipalità del Comune di Napoli nonché la ricusazione della lista medesima.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- con verbale n. 46 del giorno 9 maggio 2016, la 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Napoli ha deliberato di escludere la lista “Ce simme sfasteriate” dalla tornata elettorale del 5 giugno 2016 per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio della 1^ Municipalità del Comune di Napoli, avendo riscontrato che, fatta eccezione per il candidato alla carica di presidente, tutti i candidati presenti nella predetta lista hanno reso una dichiarazione di insussistenza di cause d’incandidabilità resa con erroneo riferimento all’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, norma abrogata dall’art. 17 del D.lgs. n. 31 dicembre 2012, n. 235, anziché all’art. 10 del medesimo D.lgs. n. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità).- i ricorrenti in epigrafe, il primo in qualità di rappresentante e delegato alla presentazione della lista e gli altri di candidati della lista medesima, hanno impugnato il verbale di ricusazione proponendo quattro motivi di censura:

1) i ricorrenti hanno presentato la lista elettorale utilizzando la documentazione all'uopo predisposta dal Comune, che colpevolmente non era stata ancora aggiornata alle previsioni del D.lgs. 235/2012: infatti, il regolamento comunale sull’elezione delle municipalità, che prescrive che la dichiarazione di presentazione sia redatta utilizzando i moduli allegati, e il modulo allegato sono stati aggiornati soltanto il 28 aprile 2016, una settimana prima del termine ultimo per la consegna delle liste, e, comunque, con provvedimento che deve considerarsi entrato in vigore il 13 maggio 2016, cioè a partire dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio;
la disposizione del vicesegretario generale del Comune di Napoli con cui si è modificato il regolamento comunale, l'allegato tecnico e la modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle liste elettorali è illegittima, non rientrando tra le attribuzioni del segretario comunale l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna;
ad ogni buon conto, nel dubbio, hanno presentato, insieme alle dichiarazioni autenticate di cui al predetto modulo, un’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprensiva delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla nuova disciplina;

2) la Sottocommissione avrebbe dovuto consentire l’aggiornamento delle dichiarazioni contestate alla insussistenza delle ulteriori clausole di incandidabilità previste dal D.lgs. 235/2012, poiché ciò, contrariamente da quanto sarebbe stato opinato dalla stessa, non avrebbe in alcun modo leso né il principio di par condicio - essendo tutti i ricorrenti in possesso del requisito sostanziale di onorabilità ed avendo reso al riguardo, in aggiunta, anche dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 -, né la celerità delle operazioni elettorali, atteso che la mera integrazione formale delle dichiarazioni dei ricorrenti avrebbe ragionevolmente richiesto un tempo esiguo;

Inoltre, quando i ricorrenti hanno reso dichiarazione “di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000”, al di là delle mere formulazioni letterali, hanno sicuramente inteso rappresentare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa oggi vigente e quindi anche di quelli previsti dalla c.d. legge Severino (che corrispondono per 1'80% a quelli previsti dal previgente art. 58 TUEL), anche alla luce dell'art. 17 ultimo comma del D.lgs. 235/2012, in base al quale, dalla data di abrogazione dell'art. 58 TUEL, “i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico”;

3) la decisione della Sottocommissione di non tenere conto dell’ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà depositata dai ricorrenti, la quale avrebbe sicuramente consentito di superare il motivo di esclusione oggetto del presente giudizio, è illegittima, giacché dall'art. 32 DPR 570/1960 si evince che l'obbligo di autenticare la sottoscrizione si riferisce alla sola dichiarazione di accettazione della candidatura e non già alla dichiarazione circa la insussistenza di ulteriori profili di incandidabilità;

4) nel verbale di ricusazione non sono indicati i nominativi dei candidati esclusi, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione e, in ogni caso, inefficacia nei confronti dei consiglieri ricorrenti, trattandosi di provvedimento tipicamente recettizio.

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.lgs n. 235/2012, gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo, con la conseguenza che, se a seguito della cancellazione la lista contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, la ricusano;

- la necessità inderogabile che la dichiarazione di assenza di cause di incandidabilità sia effettuata in base alle norme ratione temporis vigenti è ormai acquisita nella giurisprudenza, che ha ripetutamente affermato che nelle dichiarazioni dei candidati che fanno riferimento alle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 del D.lgs. n. 267/2000, anziché dall’art. 10 del D.lgs. n. 235/2012, l’erroneo riferimento normativo inficia in maniera irrimediabile un requisito sostanziale della dichiarazione, poiché, da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall’art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 e, dall’altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell’art. 76 t.u. n. 445 del 2000 (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388;
TAR Toscana, sez. II, 11 maggio 2016, n. 819;
TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 12 maggio 2016, n. 1017;
TAR Lazio – Roma, sez. 2B, 13 maggio 2016, n. 5725 e n. 5727);

- dall’errato riferimento ad una norma abrogata che prevede alcune ipotesi di incandidabilità, infatti, non può desumersi la volontà dei candidati di affermare l’insussistenza di ulteriori cause di incandidabilità previste da una successiva norma che non è stata espressamente richiamata (cfr. ancora TAR Toscana, sez. II, n. 819/2016 cit.;
TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, n. 1017/2016 cit.);
nessun argomento in senso contrario è desumibile dal disposto dell’art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 235/2012, per il quale i richiami agli artt. 58 e 59 del TUEL devono intendersi fatti, rispettivamente, agli artt. 10 e 11 dello stesso decreto, giacché è evidente che i richiami cui si riferisce la norma sono quelli effettuati da altre norme, non certo quelli contenuti in dichiarazioni (TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, n. 1017/2016 cit.);

- si verte, pertanto, di dichiarazioni incomplete e non meramente irregolari, in relazione ad un requisito essenziale (cfr. la giurisprudenza di primo e secondo grado cit.);

- non è stata fornita la necessaria prova in giudizio che i ricorrenti abbiano prodotto all’ufficio elettorale anche una separata dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza della cause di incandidabilità di cui la Sottocommissione avrebbe deciso di non tener conto per mancanza di autenticazione: nulla di tutto ciò risulta nel verbale della Sottocommissione o aliunde nel fascicolo di causa;

- trattandosi, come detto, di dichiarazioni incomplete e non meramente irregolari, in relazione ad un requisito essenziale (relativo all’elenco delle ipotesi delittuose che l’interessato ha dichiarato insussistenti), che non possono essere integrate successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, correttamente la Sottocommissione elettorale non ha esercitato il potere di soccorso che, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità, non anche per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali previsti dalla legge (cfr. ancora C.d.S., sez. V, n. 2388/2014 cit.;
TAR Toscana, sez. II, n. 819/2016 cit.;
TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, n. 1017/2016 cit.);

- la circostanza che, alla data in cui gli odierni ricorrenti avrebbero scaricato il modulo dal sito internet del Comune, il regolamento comunale e i relativi allegati non fossero aggiornati alle nuove disposizioni legislative non può di certo importare deroga ai principi sopra richiamati, ancorché nel caso di specie si verta dell’elezione degli organi delle municipalità: gli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 235/2012 riguardano espressamente anche le elezioni circoscrizionali e si impongono alle precedenti previsioni difformi, seppur contenute in regolamenti locali, col corollario che non è al successivo provvedimento del vicesegretario generale del Comune di Napoli che va imputata la modifica delle previsioni contenute nel regolamento comunale che hanno condotto alla ricusazione della lista;

- non vi è prova in giudizio che i ricorrenti abbiano effettivamente scaricato il modulo intorno alla data del 20 aprile, prima cioè dell’aggiornamento, il che costituisce di per sé argomento conclusivo per il rigetto delle relative doglianze;

- in ogni caso, quand’anche ciò fosse avvenuto, la circostanza non basterebbe a provare che la Sottocommissione elettorale, diversamente da quanto già si è detto in precedenza, avrebbe dovuto ammettere i ricorrenti al soccorso istruttorio per errore scusabile: la disponibilità dei moduli e del regolamento elettorale sul sito internet dell’ente non era sufficiente a sollevare dall’obbligo di diligenza e ad ingenerare una situazione di legittimo affidamento riguardo alla validità e regolarità delle dichiarazioni, tenuto anche conto che il regolamento, del quale il modulo costituisce un allegato, reca chiaramente sul frontespizio la sua risalente data di approvazione (oltre dieci anni prima della tornata elettorale di cui si tratta e quasi cinque anni prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 235/2012), il che avrebbe dovuto indurre ad approfondimenti e verifiche;
e poiché l’allegato tecnico al regolamento è stato modificato circa una settimana prima della chiusura del termine per la presentazione delle liste, ciò avrebbe consentito ai candidati di integrare legittimamente le dichiarazioni rese, tanto più che i ricorrenti affermano che, sempre verso il 20 aprile, la loro lista avrebbe scaricato dal sito del Ministero dell’Interno i moduli per la presentazione dei candidati al consiglio comunale, che riportava la dichiarazione corretta (il che avrebbe dovuto ancor più metterli in allarme);

- ad escludere che i ricorrenti versassero in situazione di errore scusabile è anche il fatto che il candidato alla carica di presidente per la medesima lista ha, diversamente dai candidati alla carica di consigliere, presentato una dichiarazione correttamente riferita all’art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 (cfr. verbale impugnato);
il che non solo dimostra un diverso grado di diligenza, ma anche che i presentatori della lista colpevolmente non si sono accorti della difformità tra le diverse dichiarazioni che andavano a presentare;

- peraltro, va rammentato che, in materia elettorale, il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e, comunque, se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature (cfr. C.d.S., sez. V, 15 giugno 2015, n. 2910, su vicenda in cui l’integrazione documentale era avvenuta non oltre la scadenza del termine legale massimo assegnato dalla legge per la presentazione delle liste;
C.d.S., sez. V, n. 2388/2014 cit.): nel caso in esame il termine era da tempo scaduto e il fatto che non si trattasse di una mera irregolarità della dichiarazione rende inconferente il richiamo fatto dai ricorrenti al termine dell’art. 33, ultimo comma, DPR n. 570/1960, che riguarda l’integrazione di lacune meramente formali – vale a dire la sanatoria di mere irregolarità – e la documentazione della conformità agli originali dei documenti prodotti in copia (cfr. C.d.S., sez. V, 9 maggio 2014, n. 2389, nel senso che la norma riguarda le sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non è estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste);

- il fatto che nel verbale di ricusazione non sono indicati i nominativi dei candidati esclusi non ha rilievo per gli odierni ricorrenti, candidati della lista ricusata, che con la proposizione del ricorso hanno dimostrato di aver comunque avuto piena conoscenza del provvedimento;

Ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso sia infondato e perciò vada respinto, con compensazione delle spese di lite giustificata dalla parziale novità delle questioni trattate;

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