TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-11-05, n. 201405663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-11-05, n. 201405663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201405663
Data del deposito : 5 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05293/2011 REG.RIC.

N. 05663/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05293/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5293 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R S con il quale domicilia in Napoli ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Militari Congedati, II repart 8° divisione Causa di Servizio ed Equo indennizzo – Marescialli della M.M. dell’A.M. ed Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, rif. M_D GPREV PROT N. 61933 del 6.4.2011, n. 1453/C Posizione n. 608789/A – B in data 17.2.2011, a firma del Direttore della Divisione dirigente d.ssa Antonella Isola, notificato in mani proprie in data 7.6.2011, con il quale, è stata rigettata la domanda di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo del ricorrente, ex D.P.R. n. 461/2001 per le seguenti patologie: -OMISSIS-, -OMISSIS-

- di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso ancorché non cognito;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, Maresciallo Capo dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con il quale il Ministero della difesa, in conformità ai pareri espressi dal comitato di verifica per le cause di servizio (n. 6949/2006 del 15 ottobre 2007 e n. 3038/2009 del 16 ottobre 2009), non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio negando, quindi, la corresponsione dell’equo indennizzo, per le seguenti infermità: -OMISSIS-, -OMISSIS-e-OMISSIS-, concedendolo, invece,-OMISSIS-

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2014.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con istanze presentate in date 20 febbraio 1996, 21 ottobre 2000 e 18 ottobre 2002, il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo per infermità, in relazione alle seguenti patologie di artrosi cervicolombosacrale, -OMISSIS-, -OMISSIS-e-OMISSIS-.

La commissione medico ospedaliera, con verbali del 19 ottobre 2009 e del 13 novembre 2002 ha riconosciuto il ricorrente affetto dalle predette patologie.

Il comitato di verifica per le cause di servizio, con i pareri nn. 6949/2006 e 3038/2009 ha ritenuto sussistente la causa di servizio-OMISSIS-escludendola per le altre patologie. In particolare il comitato così si è espresso: 1) con riferimento all’infermità “-OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto altresì conto che non risulta che il soggetto a causa delle sue specifiche mansioni, sia stato sottoposto a prolungata e continuata esposizione ai fattori atmosferici negativi”;
2) quanto alla “gastrite di lieve grado” la dipendenza da causa di servizio viene esclusa “in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particole labilità dell’equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica;
su tale infermità l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale o stressogeno”;
3) che circa la “bronchite cronica con deficit restrittivo” la dipendenza da causa di servizio non sussiste in quanto “trattasi di affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale non possono aver svolto il ruolo di causa o concausa efficiente e determinante gli eventi del servizio descritti agli atti, che non hanno comportato l’esposizione continuativa e protratta ad agenti atmosferici negativi o l’inalazione di ingenti quantitativi di polveri o di sostanze aeriformi irritanti per le mucose dell’apparato respiratorio;
né possono prendersi in esame, quali possibili fattori nocivi, le caratteristiche microclimatiche e ambientali, rispetto alle quali l’interessato può adeguarsi con opportuno abbigliamento”;
4) stessa conclusione viene raggiunta per la patologia “duodenite” che non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio in quanto “trattandosi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto, dovuta frequentemente ad un accelerato svuotamento gastrico, conseguente ad ipersecrezione gastrinica che può facilitare l’incremento di ioni idrogeno a livello della mucosa duodenale, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il sevizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità”.

Venendo allo scrutinio delle doglianze attoree, occorre muovere dall’esame della censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento ex articolo 10 bis della legge n°241/1990.

Sotto tale profilo, mette conto, evidenziare che non può assume rilievo viziante la mancata cura degli adempimenti di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

Ed, invero, avuto riguardo al caso di specie, assume rilievo assorbente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 21 octies della legge n. 241/1990, il fatto che le argomentazioni all’uopo spese dall’Amministrazione intimata non lasciano residuare margini di incertezza di talchè deve concludersi, per le ragioni di seguito evidenziate, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Venendo al merito della res iudicanda, deve, anzitutto, rilevarsi che priva di pregio si rivela la censura con cui parte ricorrente denuncia l’insufficienza del corredo motivazionale dell’atto impugnato, avendo, a suo dire, l’amministrazione intimata acriticamente recepito il parere del Comitato di Verifica, pur in presenza di giudizi tecnici di segno diametralmente opposti espressi dalla Commissione Medica Ospedaliera.

Di contro, è agevole osservare, ad una piana lettura degli atti di causa, che la C.M.O., nei verbali del 19.10.2000 e del 19.11.2002, si è limitata a verificare l’incidenza delle patologie denunciate sulla idoneità del ricorrente allo svolgimento del servizio di istituto, senza giammai estendere le proprie valutazioni al distinto profilo della dipendenza delle suddette infermità da cause di servizio.

Peraltro, e per mera completezza espositiva, occorre soggiungere che nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio potrebbe dispiegare il verbale della C.M.O., anche qualora, nell'esplicitazione eziopatogenetica dell'infermità, dovesse esprimere un giudizio sulla sua correlazione all'attività di servizio, posto che alla seconda spettano esclusivamente compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all'ulteriore evoluzione dell'affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura), mentre soltanto il Comitato è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell'infermità allo svolgimento dell'attività di servizio. Ne consegue che l'Amministrazione può, senz'altro, conformarsi al parere del Comitato, senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della C.M.O. (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VII, n. 4588 del 14 ottobre 2013;
n. 4152 del 04 settembre 2013).

In altri termini, in tema di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di sevizio e di liquidazione dell'equo indennizzo la disciplina di settore non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida ad un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo;
di conseguenza l'adesione al parere del Comitato non richiede una espressa motivazione. (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 3864 del 15 luglio 2013).

Procedendo nel solco delle considerazioni fin qui svolte appare utile completare la ricostruzione delle coordinate giurisprudenziali di riferimento che valgono a perimetrare l’ambito cognitivo consentito, in subiecta materia, al giudice amministrativo.

Sotto tale profilo, va, anzitutto, ricordato che la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine alla sindacabilità di provvedimenti come quelli ora all'esame, ha costantemente precisato che gli accertamenti in parola rientrano nella discrezionalità tecnica dell'organo preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, per cui il sindacato di merito su detti giudizi è precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati. Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda, infatti, su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico - discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale (tra le tante, Cons. St., sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4649, e sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5351).

Orbene, all’interno della descritta cornice giuridica di riferimento, alcun pregio è possibile riconoscere al costrutto attoreo che lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale in cui impinge il provvedimento impugnato.

Di contro, a giudizio del Collegio, la motivazione posta a fondamento dell’avversato provvedimento reiettivo è più che sufficiente giacché, per tutte le infermità denunciate, sono state adeguatamente esplicitate le relative valutazioni in riferimento sia alla ordinaria eziopatogenesi che ai possibili legami con il servizio svolto dal ricorrente.

Né ad inficiare la coerenza logica e tecnica del parere citato può valere il mero richiamo che il ricorrente fa alle modalità di servizio svolte (che viene genericamente definita stressante, svolta in ambienti difficili, spesso con orari variabili, prolungati e notturni – il che evoca le modalità tipiche di svolgimento del servizio d’istituto), tanto più che la stessa consulenza tecnica di parte allegata al ricorso si diffonde sulla descrizione della patologia e sul tema della “causalità di servizio”, ma risulta sostanzialmente assertiva nella parte in cui individua il nesso causale (o quantomeno concausale efficiente e determinante) tra le malattie e lo svolgimento dell’attività lavorativa, in tal modo non adempiendo a quell’onere probatorio, che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità dedotta, spetta al ricorrente (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 02/08/2013, 2057, che rileva come “In mancanza di una adeguata dimostrazione o allegazione delle circostanze specifiche che, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, avrebbero causato la malattia, la tesi sviluppata da uno specialista e fatta propria dal ricorrente in ordine alla possibilità di presupporre l'eziogenesi … non appare idonea a scalfire il contenuto del parere del Comitato di Verifica, atteso che lo stesso non viene smentito, individuandosi soltanto una possibile diversa analisi che, comunque, non viene posta in termini di certezza e non risulta assolutamente dimostrata”;
cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936 secondo il quale “Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa”;
più in generale, sulla distribuzione in materia dell’onere probatorio T.A.R. Campania, Salerno, sez. I , 10/10/2013, n. 2034).

Per quanto attiene, infine, la richiesta di disposizione di CTU, deve rilevarsi che, in materia di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio e concessione del relativo equo indennizzo, il giudice amministrativo, al fine di esercitare il sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio e, tuttavia, il detto strumento non può essere utilizzato per supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte, atteso che, qualora gli elementi costitutivi della pretesa in ricorso rientrino nella disponibilità del privato, occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegandoli e dimostrandoli in giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

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