TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202302038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202302038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302038
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 02038/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03441/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3441 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Studio Diagnostico Sindoni s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N S e P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P S in Catania, Via Guzzardi, 20;

contro

Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G M, domiciliata presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;

nei confronti

Studio Diagnostico Chiofalo S.n.c., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del contratto sottoscritto, con riserva, in data 25/9/08 denominato “Contratto 2006/2008. Parte economica e budget definitivo 2008”;

- della nota prot. n. 38244 del 27/6/08;

- della nota prot. 141/DA dell’8/9/08 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale;

- della delibera dell’AUSL n. 5 di Messina n. 3017/08, di determinazione dei budgets 2008 per singola struttura, non conosciuta e di cui si fa menzione nel contratto;

- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per il riconoscimento del diritto:

- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione il budget 2007 individuato secondo il D.A. n. 2594/07;

- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2008 ed a vedersi riconosciuto un più legittimo ed adeguato tetto di spesa per l’anno 2008 anche in corretta applicazione del D.A. 1985/08, comunque impugnato con separato ricorso;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento dell’AUSL n. 5 di Messina definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009” sottoscritto con riserva in data 20/7/2009;

- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del D.A. 1128/2009;

- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresi i criteri di assegnazione dei budget 2009 ed i relativi risultati, nonché il budget provvisorio 2009 ex D.A. 60/99 di cui alla delibera aziendale n. 2839/09, e il budget 2007, preso in considerazione per l’attribuzione di quello del 2009, che è stato determinato in violazione del D.A. n. 2594/07;

- della contrattazione 2007 e 2008;

nonché per il riconoscimento del diritto:

- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello previsto dal D.A. 2594/07;

- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2009 ed a vedersi riconosciuto un più legittimo ed adeguato tetto di spesa per l’anno 2009 anche in corretta applicazione del D.A. 1128/09, comunque impugnato con separato ricorso;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento dell’AUSL n. 5 di Messina definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2010” sottoscritto con riserva in data 27/4/2010;

- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del D.A. 779/10 e D.A. 1191/10;

- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il provvedimento di determinazione del budget 2010 e la delibera aziendale n. 386/2010 di assegnazione dei budget provvisori;

nonché per il riconoscimento del diritto:

- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello previsto dal D.A. 2594/07;

- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2010, anche in corretta applicazione del D.A. 779/10 e del D.A. 1191/10, comunque impugnati con separato ricorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La struttura sanitaria “Studio Diagnostico Sindoni s.n.c.”, odierna ricorrente, espone di essere accreditata per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Messina.

Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha censurato gli atti in epigrafe indicati sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando di essere stata assegnataria nell’anno 2008 di un budget inferiore a quello che le sarebbe spettato secondo la disciplina di riferimento, e afferma di aver sottoscritto il contratto con riserva, al solo fine di evitare la sospensione dell’accreditamento.

L’Assessorato Regionale della Salute si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.

L’Azienda Sanitaria intimata ha, invece, articolato ampie difese, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con i motivi aggiunti aventi ad oggetto gli atti meglio indicati in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il budget relativo agli anni 2009 e 2010, proponendo autonome censure sulla falsariga di quelle già dedotte con il ricorso introduttivo.

Con sentenza n. 3580 del 30 novembre 2021, questo Tribunale ha rigettato il ricorso introduttivo e dichiarato perenti i ricorsi per motivi aggiunti, rilevando che “ l’istanza di fissazione d’udienza, quale atto di impulso necessario al fine di evitare la perenzione, è stata presentata con riguardo soltanto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo e non anche in relazione agli altri impugnati con i motivi aggiunti ai quali non viene fatto alcun riferimento ”.

In esito al giudizio d’appello proposto dalla società ricorrente, con sentenza n. 725 del 17 giugno 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato la sentenza n. 3580/2021 pronunciata da questo Tribunale, limitatamente al solo capo con cui è stata dichiarata la perenzione dei motivi aggiunti.

Con ricorso in riassunzione proposto ai sensi dell’art. 105 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, la struttura sanitaria “Studio Diagnostico Sindoni s.n.c.” insiste, quindi, per l’accoglimento dei motivi aggiunti spiegati.

La ricorrente lamenta sostanzialmente l’illegittimità e l’erroneità del procedimento seguito dall’A.S.P. di Messina e degli atti dalla stessa adottati in ordine all’attribuzione dei budget relativi alle annualità 2009 e 2010.

In particolare, col primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente articola avverso gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe, relativi all’assegnazione del budget per l’anno 2009, i seguenti motivi di censura:

I. Illegittimità della procedura seguita dalla p.a.: violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990 e l.r. 10/91, consequenziale illegittimità della convocazione;
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7,8,9,10 della l. n. 241/1990, come recepita dagli artt. 8, 9, 10 e 11 e della l.r. 10/91
;

II. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come recepito in Sicilia dalla l.r. n. 10/91 sotto altro profilo. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione ;

III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies della d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del sesto comma dell’art. 28 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2;
dell’art. 25 della l.r. n. 4/2003;
dell’art. 24 della l.r. n. 2/2007;
del D.A. del 22 novembre 2007, pubblicato sulla G.U.R.S. del 14 dic. 2007, n. 58;
del D.A. del 13 dicembre 2007, n. 2835. Violazione e falsa applicazione del D.A. 1128/2009 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l’attribuzione di premialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. 5/2009
;

IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
violazione degli artt. 21 nonies l. n. 241/90 e dell’art. 21 bis della l. n. 241/90 introdotto dall’art. 14 della l. n. 15/05. Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione dell’art. 11 delle preleggi;
eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria dei presupposti e di motivazione, perplessità);
violazione del giusto procedimento
;

V. Illegittimità ed ingiusta determinazione del budget 2009. Eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e con il d.l. n. 248/2007 e l. n. 133/2008. Disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, non rispondenza dei budget con i dd.aa. n. 1128/2009 e relative circolari ;

VI. Erronea applicazione nel contratto 2009 della previgente normativa di cui ai dd.aa. 2594/2007 e 1985/2008, nonché del d.a. n. 1128/2009 e delle relative circolari n. 915/2009, illegittimità del budget provvisorio 2009 ;

VII. Violazione dei principi generali sulla gerarchia delle fonti. Illogicità e contraddittorietà manifesta, sviamento del potere. Violazione dei principi dell’autonomia contrattuale privata. Straripamento di potere ;

VIII. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 come inserito dal quarto comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 229/99;
falsa applicazione del nono comma dell’art. 24 della l.r. 8 febbraio 2007, n.

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