TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202301496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202301496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301496
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 01496/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe, con la quale è stata accolta la domanda di parte attrice di risarcimento danni nei confronti del Ministero della Salute e condannava quest’ultimo, in persona del ministro p.t., al pagamento, in favore della predetta attrice, della somma complessiva di € 78.531,00, oltre interessi legali maturati dalla sentenza.

Il ricorrente domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio senza eccepire alcunché.

All’udienza camerale del 2 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza della Corte di Appello azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti;
b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;

- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata, pur essendosi costituita.

3. Si ritiene, pertanto, che:

- debba essere dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione;
entro detto termine il Ministero della Salute dovrà provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate nel titolo indicato in epigrafe, come sopra specificate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda fino al soddisfo.

- vada, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora, prevista dall’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a. la cui misura può essere quantificata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629;
T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739), in aggiunta agli interessi legali già dovuti, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito;
a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464);

- debba, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione;
si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo attingendo alle risorse interne all’amministrazione, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;

- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità della controversia.

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