TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-05-17, n. 202409916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-05-17, n. 202409916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409916
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 09916/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02599/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2599 del 2019, proposto da
R G, A B, C B, B A R, rappresentati e difesi dagli avvocati G R, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale - Municipio XI, Roma Capitale - Municipio XI- Direzione Tecnica Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Orietta Rldi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti di cui alle note prot. nn. 38116 in data 26/4/17 e 49728 del 29/05/2017 (comunicate ai ricorrenti rispettivamente in data 10/12/2018 e 31/01/2019), quali adottate dal Direttore della Direzione Tecnica – Servizio Urbanistica e Edilizia Privata del Municipio XI sulla D.I.A. prot. Cp/110692 del 29/12/2016, presentata dalla Sig.ra Orietta Rldi;
e con tali provvedimenti si impugnano anche la predetta D.I.A. prot. Cp/110692 del 29/12/16 nonché l''ulteriore D.I.A. ad integrazione presentata con prot CP 29658 in data 30/3/17;
per l''impugnazione, altresì, di tutti gli altri atti, antecedenti e/o conseguenti, comunque connessi e collegati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza collegiale ex art. 73 c.p.a. nr. 17330 del 21 novembre 2023 e le relative memorie;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2024 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Nell’odierno giudizio, le parti ricorrenti, titolari di unità immobiliari comprese nel condominio meglio indicato in atti, lamentano l’illegittimità dell’edificazione che la controinteressata, anch’ella titolare di una unità immobiliare nel medesimo stabile, ha posto in essere in dichiarata attuazione dei benefici della LR n. 21/2009 (Piano Casa) che assumono invece non corrispondente ai relativi presupposti ed anche lesiva per i loro interessi proprietari.

A tal fine, espongono in fatto quanto segue.

La sig.ra Orietta Rldi (odierna controinteressata, non costituita) in data 29.12.2016 depositava presso la Direzione Tecnica del Municipio Roma XI, una D.I.A., assunta al prot. CP/110692, per un intervento di ampliamento (ex LR 21/09, Piano Casa) dell’immobile meglio descritto in atti (6 piani fuori terra con 12 appartamenti, di cui due per piano, con accesso da scala condominiale ed un piano seminterrato destinato a garage etc), che consiste nella realizzazione di un manufatto in materiale ligneo avente superficie utile lorda di 40,87 mq, in aderenza alla facciata principale dell’edificio, e il recupero di volumi accessori per 10 mq.

Il tetto di copertura della nuova fabbrica è del tipo a falde ed è stato realizzato mediante orditura in legno strutturale la cui intersezione sul punto di massima quota, chiamata linea di colmo, è elevata oltre il piano di calpestio del balcone sovrastante di uno degli odierni ricorrenti (la sig.ra Bucci Carolina).

Come meglio dimostrato dalla documentazione fotografica a corredo del ricorso (e relativa perizia di parte) il manufatto è collocato al piano terreno, in aderenza alla parete del fabbricato principale, di cui costituisce sostanzialmente un corpo aggiunto, dalla parete alla sede stradale, su giardino (area verde) di pertinenza dell’u.i. della controinteressata.

Anche avvalendosi di una specifica perizia, i ricorrenti lamentano che:

-le falde del tetto del manufatto “debordano” dal perimetro dei balconi sovrastanti per più di 5 metri verso via dell’Imbrecciato;
l’intervento comporta pertanto modifiche alla sagoma, al volume e ai prospetti dell’edificio;

- il manufatto impedirebbe la veduta in appiombo dai balconi dei piani superiori, nonché limita la inspectio e la prospectio obliqua verso il basso;

- la D.I.A. in oggetto prevede anche l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di copertura, grazie ai quali la sig.ra Rldi ha beneficiato della possibilità di ampliamento di un ulteriore 10 per cento: essi potrebbero risultare nocivi per le immissioni luminose che disturbano il vicinato a causa del forte riverbero di luce;

- il manufatto causerebbe lo scolo delle acque piovane all’interno del balcone sovrastante (a causa della forma e del posizionamento della copertura, come si vede nella foto).

In violazione degli artt. 8 e 9 del DM 1444/1968 (cui, secondo i ricorrenti il Piano Casa non deroga) la costruzione della sig.ra Rldi si trova immediatamente a ridosso del fabbricato condominiale, senza osservare il prescritto distacco di (almeno) 10 metri dalla parete finestrata e finanche nel più assoluto dispregio della distanza dalla soglia delle vedute che si aprono al piano primo dell’edificio, che, a norma dell’art. 907, comma 3, c.c., non può essere in ogni caso inferiore ai tre metri.

Il solaio di copertura del nuovo corpo di fabbrica si trova addirittura sovrapposto alla soglia del balcone del piano soprastante, con compromissione assoluta ed illegittima della proprietà e delle vedute dei condomini ricorrenti ed in particolare della sig.ra Bucci proprietaria dell’interno 1.

Lamentano i ricorrenti che mancherebbe nella fattispecie il corretto presupposto dell’applicabilità delle misure premiali della LR Lazio 21/2009, ossia che esse siano operate su edifici o unità immobiliari aventi “autonomia funzionale”.

Invero, tutte le unità immobiliari dell’edificio hanno accesso dal vano scala condominiale al civico 94 di via dell’Imbrecciato, ivi compresa l’unità distinta con l’interno A (che usufruisce dell’ampliamento);
non varrebbe in contrario sostenere che l’u.i. della controinteressata, oltre ad avere ingresso condominiale dal civico 94 di via dell’Imbrecciato, usufruisce anche di un ulteriore ingresso dalla medesima via, avendo accesso anche al civico 88 (che consente di accedere al cortiletto di pertinenza e quindi, tramite esso, all’U.I. da una entrata apposita).

Infatti, secondo i ricorrenti, l’accesso dal civico 88 di via dell’Imbrecciato (come indicato, alla sola corte di pertinenza dell'unità stessa), non risulta nell’ultima planimetria catastale in atti;
né, dall’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Direzione Tecnica del Municipio Roma XI con accesso agli atti del 10.12.2018 di cui al prot. CP/167347, sono emerse autorizzazioni specifiche.

Sotto altri profili, i ricorrenti lamentano la violazione delle regole condominiali e del Regolamento edilizio di Roma Capitale, essendo risultati modificati il prospetto del fabbricato, l’estetica ed il decoro dello stesso, così, complessivamente dolendosi che l'ampliamento sarebbe in palese violazione dell’art. 3, co. 3, della legge Regione Lazio n. 21/2009 (“ Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con aumento del numero delle unità immobiliari: a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio;
ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale
”) e dello stesso art. 1120 c.c., stante la totale compromissione dell’estetica e del decoro del fabbricato condominiale esistente;
oltre poi anche del comma 8 dell’art. 3 della cit. legge Reg. Lazio, che avrebbe imposto nella specie un progetto unitario, non presentato dalla sig.ra Rldi, proprio in quanto il richiesto ampliamento veniva ad incidere sull’intero edificio esistente.

A tali fini, i ricorrenti affermano di essersi avveduti dell’avvio di lavori edili “nell’unità immobiliare sita al piano terra del suddetto condominio, di proprietà della Sig.ra Orietta Rldi”, senza preventiva comunicazione e tantomeno autorizzazione del Condominio;
lavori che venivano svolti “nel giardino di sua pertinenza antistante la predetta unità immobiliare“.

Sulla base dell’esposizione in ricorso, di tali accadimenti si avvedevano nel “mese di maggio del 2018”.

Affermano ancora che “la sig.ra Rldi esponeva cartello sul cantiere che, oltre ad indicare quale data inizio lavori il 28/5/2018, evidenziava che le opere avviate dalla Sig.ra Rldi avevano ad oggetto interventi di ampliamento dell’unità immobiliare di sua proprietà”.

Riferiscono di vari contatti informali dai quali avrebbero appreso che l’Ufficio Tecnico aveva diffidato la controinteressata di dare inizio alle opere della DIA prot. Cp/110692 del 29/12/2016 stante la presenza di motivi ostativi.

I ricorrenti chiedevano accesso agli atti con istanza del 26.11.2018, prot. CP167347.

In riscontro della predetta istanza, la Direzione Tecnica del Municipio XI comunicava con nota prot. CP/167347 datata 10/12/18 come, all’esito delle ricerche effettuate, risultassero, con riferimento alla predetta pratica, i seguenti atti:

a) D.I.A. Piano Casa CP/110692 del 29/12/2016;
b) D.I.A. Piano Casa Ampliamento CP/29658 del 20/03/2017;
c) Raccomandata CP/38116 del 26/04/2017.

In particolare, dall’esame della predetta documentazione emergeva che:

- in data 29/12/2016 la sig.ra Rldi aveva depositato presso la Direzione Tecnica del Municipio XI la D.I.A. Piano Casa, assunta al prot. CP110692, per l'ampliamento del proprio immobile;

- in data 20/01/2017, con nota prot. 5371 la Direzione Tecnica del Municipio XI aveva diffidato la Sig.ra Rldi dal dare inizio alle opere denunciate eccependo, in particolare, che: a) non era dato evincere né dall'elaborato grafico né dalla relazione tecnica allegata alla D.I.A. l'autonomia funzionale dell'immobile oggetto di ampliamento che potesse consentire l'entità (36 mq) dell'ampliamento proposto;
b) nella documentazione presentata non venivano specificati gli adempimenti in materia di sostenibilità energetico-ambientale né veniva indicato negli elaborati grafici l'ubicazione del pannello solare;
c) risultava una incongruenza tra quanto dichiarato sul prospetto vincoli e quanto depositato;
d) risultava una incongruenza nell'elaborato grafico sulla superficie ampliamento e sulla superficie recupero accessori;
e) non veniva rappresentato negli elaborati grafici il rispetto dei distacchi ai sensi del D.M. 1444/68;
f) nella relazione tecnica erano stato apportate modifiche a penna;

- in data 26/01/2017 con nota assunta al prot. 7162 veniva presentata documentazione aggiuntiva da parte della Sig.ra Rldi;

- in data 30/03/2017 veniva presentata D.I.A. Piano Casa ampliamento assunta al n. prot CP 29658, con documenti e chiarimenti in merito ai rilievi di cui alla nota prot. 5371 del 20/01/2017 ;

- in data 26/04/2017 con nota prot. n. 38116 la Direzione Tecnica del Municipio XI, rilevato come i chiarimenti forniti con nota di cui al punto 4) non superassero i motivi già rappresentati con nota del 5371/17 in quanto ancora non venivano rispettate le distanze dei distacchi ai sensi del D.M. 1444/68 così come riportato all'art. 3 c. 4 l. 21/09 e s.m.i., diffidava dal dare inizio alle opere denunciate.

Alla luce della suesposta documentazione, rilevato come nonostante le diffide dell’Amministrazione, le opere fossero proseguite e stessero proseguendo, il Condominio, con nota inviata a mezzo pec del 24/01/2019 a mezzo del redigente odierno legale, richiedeva l’intervento dei competenti Uffici affinchè adottassero gli atti conseguenti.

La Direzione Tecnica del Municipio XI, in data 31/01/2019, forniva agli istanti nota, assunta al n. prot. CP/49728 del 29 maggio 2017, con la quale la Direzione Tecnica comunicava inopinatamente alla Sig.ra Rldi la convalida del procedimento precedentemente contestato con nota n. prot. CP/5371 del 20/01/2017 e 38116 del 26/4/17.

I ricorrenti precisano che i lavori sarebbero a tutt’oggi in corso perché la controinteressata “ deve anche installare i pannelli solari che le hanno assentito un incremento ulteriore del 10% dell’ampliamento” .

Avverso la nota prot. n. 49728 adottata il 29/5/17 dal Direttore della Direzione Tecnica – Servizio Urbanistica e Edilizia Privata del Municipio XI di convalida della D.I.A. prot. Cp/110692 del 29/12/2016, presentata dalla Sig.ra Orietta Rldi, nonché il provvedimento di cui alla nota prot. n. 38116 adottata il 26/4/17 dallo stesso Direttore, laddove sono stati comunque ritenuti superati i motivi ostativi rappresentati con la precedente nota prot. n. 531 del 20/1/17 con esclusione del solo mancato rispetto dei distacchi ai sensi del DM 1444 e con essi la predetta D.I.A. prot. Cp/110692 del 29/12/16 nonché l’ulteriore D.I.A. ad integrazione presentata con prot CP 29658 in data 30/3/17 formula articolati motivi di censura che ripropongono in diritto quanto già sopra esposto mediante la perizia tecnica.

Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso, riproponendo nelle proprie difese gli argomenti contenuti nella documentazione tecnica che ha versato in atti.

Con ordinanza nr. 1910 del 28 marzo 2019 è stata respinta la domanda cautelare, ritenendo insussistente nella specifica fattispecie la condizione dell’autonomia funzionale nell’unità immobiliare che ha usufruito dell’ampliamento ex LR 21/2009.

In sede di appello, la domanda cautelare, a riforma della ordinanza appena indicata, è stata accolta.

Con proprie memorie le parti hanno insistito ciascuna nelle rispettive domande ed argomentazioni.

All’esito della udienza pubblica del 7 novembre 2023, con ordinanza collegiale nr. 17330 del 21 novembre 2023 sono stati sollevati d’ufficio profili di tardività dell’azione, con invito alle parti a presentare memorie.

In particolare, il Collegio ha invitato le parti a dedurre “ in ordine all’ammissibilità del ricorso;..” essendosi rilevato che “ -le DIA della controinteressata non costituiscono provvedimenti amministrativi impugnabili, ex art. 19, comma 6 ter della l. n. 241/90 e le parti ricorrenti non risultano aver proposto alcun sollecito all’Amministrazione riconducibile alla richiesta di intervento ai sensi della norma appena citata ; -neppure sembra potersi riconoscere valenza provvedimentale alla nota 49728 del 29/05/2017, che si limita a comunicare alla proponente la DIA il superamento delle criticità precedentemente rilevate ; - ai fini della tempestività del gravame (comunque possa qualificarsi l’azione), non appare adeguatamente argomentato il ricorso circa l’inizio dei lavori (dei quali parte ricorrente si limita ad affermare di essersi avveduta nel mese di maggio 2018) ”;

Parte ricorrente, con memoria del 1 dicembre 2023, ha formulato rilievi ed ha insistito per la fissazione di una nuova udienza di discussione così da poter adeguatamente trattare le questioni sollevate d’ufficio nel rispetto delle esigenze di difesa.

Fissata nuova udienza pubblica, le parti hanno scambiato memorie e repliche.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2024, dove le parti hanno espressamente confermato di aderire alla rinnovata trattazione del giudizio ed hanno trattato le rispettive domande ed eccezioni, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Nonostante le argomentazioni variamente esposte dalla difesa dei ricorrenti nelle memorie depositate sia il 1 dicembre 2023 che, successivamente, in vista dell’odierna udienza pubblica (disposta in accoglimento della specifica richiesta formulata dalla difesa dei ricorrenti nella menzionata memoria del 1 dicembre 2023), deve confermarsi il rilievo di inammissibilità dell’azione per come prospettato nell’ordinanza collegiale nr. 17330 del 21 novembre 2023.

E’ bene osservare, preliminarmente, che a ricorrere sono singoli proprietari di unità immobiliari comprese nel condominio che, a sua volta, ha proposto accesso agli atti acquisendo quelle documentazioni che poi i ricorrenti stessi (pur non dichiarando di agire a tutela delle parti comuni, come pure sarebbero stati legittimati, cfr. Cass Civ. ordinanza n. 12626 del 12 maggio 2021, sentenza Sezioni Unite n. 10934 /2019), hanno utilizzato per sostenere l’azione in giudizio.

Ad ogni modo, essendo uno dei ricorrenti proprietario dell’unità immobiliare posta a ridosso dell’edificazione della controinteressata, può prescindersi da ogni altro rilievo in punto di legittimazione, dal momento che in capo a quest’ultima parte va riconosciuto un interesse diretto a tutela della propria abitazione.

Deve adesso distinguersi il contenuto dell’azione spiegata nel ricorso, in base al suo oggetto.

Quanto all’impugnazione della DIA, si osserva che tale modulo non costituisce un provvedimento amministrativo (suscettibile di azione di annullamento diretta), tenuto conto di quanto elaborato dalla giurisprudenza (con particolare riguardo al contributo offerto alla corretta esegesi dell’istituto da parte della Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 45 del 13 marzo 2019, in tema di tutela del terzo rispetto alla SCIA;
vedasi per una fattispecie similare a quella odierna, la sentenza 17330 del 21 novembre 2023 di questa Sezione).

Com’è noto, di fronte alla presentazione di una DIA o SCIA, il terzo che si assume leso dall’edificazione da parte di un vicino di opere soggette a tale genere di titolo, non deve impugnare la relativa dichiarazione, ma può solo sollecitare l’amministrazione alla effettuazione dei necessari interventi di verifica e controllo, al fine, ove si dimostri che non ne risultino i presupposti, dell’adozione dei provvedimenti repressivi (vedasi sul punto Consiglio di Stato , sez. III , 29/04/2024 , n. 3896).

Nell’odierna fattispecie, non risulta che tale azione sia stata proposta mediante la richiesta – proveniente dagli odierni ricorrenti ed indirizzata - all’Amministrazione di verificare la legittimità delle DIA della controinteressata (richiesta dunque, che, ove se ne ritengano sussistenti i presupposti, potrà ancora essere valutata dai ricorrenti, come sarà meglio precisato oltre), posto che tutte le comunicazioni versate in atti (vedasi gli allegati del 6.3.2019 nr. 2 istanza di accesso – 9 – nota del 24.12.2019) risultano provenienti dal Condominio (che non è parte dell’odierno giudizio).

L’azione di annullamento risulta dunque correttamente indirizzata nella sola parte in cui il ricorso è rivolto ad impugnare la nota comunale del 26/4/2017 e quella, immediatamente successiva del 29/5/2017.

Quanto alla prima, l’impugnativa è priva di interesse, in quanto la nota è confacente all’interesse dei ricorrenti (dal momento che l’amministrazione diffida la contro interessata dall’eseguire i lavori perché il progetto presentato non rispetta le distanze di cui al d.m. 1444/1968).

Quanto alla nota a valenza provvedimentale del 29/5/2017, con la quale l’Amministrazione capitolina, superando le diffide intimate in precedenza, dichiarava - alla luce delle osservazioni dei documenti presentati dalla controinteressata - superati i motivi ostativi all’operatività della DIA e dunque all’esecuzione dei lavori.

In questa parte il ricorso è certamente tardivo.

Si deve considerare che secondo la giurisprudenza (vedasi da ultimo Cons. St. 11.4.23 n. 3654), nelle controversie in materia edilizia, il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso si identifica con l’inizio dei lavori, laddove si contesti l’an della edificazione (ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area);
mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi (in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto), laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza e così via).

La piena conoscenza dell'atto, declinata nell'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire. Secondo altre recenti pronunce (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 2 maggio 2023, n. 555) la prova in giudizio data dall’Amministrazione resistente o dalla parte controinteressata dell’avvenuta collocazione ed esposizione al pubblico, presso il cantiere di lavoro, del cartello contenente gli estremi descrittivi del permesso costruire, ai sensi del disposto dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20, d.P.R. n. 380/2001, costituisce un fatto presuntivo da cui è possibile desumere la piena conoscenza del titolo edilizio, e ciò in quanto il cartello consenta ai terzi interessati ad impugnarlo di essere informati degli estremi del titolo edilizio, del relativo oggetto e degli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione del progetto (in senso conf.: Cons. Giust. Amm., Sez. giurisd., 15 febbraio 2021, n. 113;
Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328;
ed altre).

In primo luogo, che parte ricorrente non ha documentato l’inizio dei lavori ed il momento in cui ha avuto effettivamente contezza dell’esistenza di una edificazione nell’area cortilizia della controinteressata, pur frontistante il fabbricato, essendosi limitata ad indicare l’esistenza di un “cartello” nel mese di maggio 2018 ed a sostenere che l’opera non sarebbe ancora compiuta in quanto mancante dei pannelli solari (che costituiscono il presupposto di un ulteriore incremento volumetrico premiale);
ma si tratta evidentemente di affermazioni non idonee a sostenere l’ammissibilità dell’azione.

Infatti, quest’ultima si fonda sulla ritenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la realizzazione in sé dell’ampliamento (specie tenuto conto del fatto che l’ampliamento viene censurato non solo per mancanza del requisito dell’autonomia funzionale dell’u.i. della controinteressata, ma anche per violazioni delle regole condominiali e per alterazione del prospetto, tutte condizioni che renderebbero illecita l’edificazione in sé, a prescindere dal suo concreto volume), così che la circostanza dedotta non è sufficiente a ritenere tempestivo il ricorso.

Ancora e sotto altro profilo, già il cartello di cantiere esposto dal 23 maggio 2018, rendeva nota l’esistenza della iniziativa edilizia che, secondo parte ricorrente, non poteva essere avviata.

Essendo nelle condizioni di poter avvedersi dell’esistenza (e della illegittimità) della costruzione in corso o comunque già avviata, i proprietari degli appartamenti che oggi ricorrono, non hanno assunto alcuna tempestiva iniziativa.

Ciò posto, una istanza di accesso presentata a distanza di tempo dalla percezione (o percepibilità) dei manufatti che si assumono abusivi non può concorrere al differimento in avanti del termine per impugnare, quando si contesti l’”an” dell’edificazione stessa, a pena di svuotare di significato la ratio della perentorietà del termine per proporre ricorso.

Più precisamente, come indicato, il 23/5/2018 veniva posto il cartello di cantiere nel quale si specificava il prot Dia (110692 del 29.2.16) e veniva chiarito che si trattava di lavori di “ampliamento- P.C.”.

L’accesso agli atti veniva richiesto solo il 26/11/2018 (in rapporto alla copia della citata DIA, in relazione alla quale veniva specificato nella stessa domanda di accesso che si trattava di “intervento di ampliamento ex art.3 L.R.21/09 “Piano casa”);
oltre agli atti conseguenti e successivi e elaborati grafici (non senza osservare che il riferimento alla L.r. Piano Casa ed all’art.3 non è indicato nel cartello di cantiere, ma la conoscenza della circostanza si evince dalla richiesta d’accesso).

Tenuto conto di tali presupposti e della perentorietà del termine, la richiesta di accesso non è idonea di per sé a differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

Deve osservare il Collegio che non è chiaro per quale ragione la nota di cui si discute non sia stata ostesa al condominio in sede di richiesta di accesso agli atti del 26/11/18;
tuttavia, quale che sia stata la vicenda sottesa all’effettuazione dell’accesso agli atti (da parte del rappresentante del condominio), resta fermo il fatto che alla data in cui i ricorrenti affermano di avere avuto conoscenza dell’avvio dei lavori, la nota del 29/5/2017 era già stata indirizzata alla controinteressata ed aveva già consumato i propri effetti lesivi per le posizioni dei ricorrenti odierni.

Ne deriva che, essendo comunque stato proposto accesso agli atti ben oltre il termine decadenziale dell’azione di annullamento, decorrente dalla percezione della “qualità” della costruzione asseritamente illegittima (in sé), tale accesso non consente ai ricorrenti di essere rimessi in termini per la sua impugnazione.

Può adesso meglio precisarsi il presupposto (ed i limiti) della inammissibilità del ricorso.

Vero è che la nota del 29/5/2017 ha natura provvedimentale e, nell’accertare il superamento di precedenti rilievi, è lesiva per i ricorrenti.

Tuttavia, la lesività di cui si discute si limita alla conferma degli effetti ampliativi (di legge) che derivano alla posizione giuridica della controinteressata dall’avvenuta presentazione della DIA.

Quale che sia l’efficacia propria della nota del 29/5/2017, è pur sempre l’attività materiale posta in essere dalla controinteressata ad avere costituito la fonte della lesione del diritto di proprietà (e di godimento) delle unità immobiliari di cui i ricorrenti sono titolari.

Pertanto, il loro interesse sostanziale non è soddisfatto tanto dall’azione di annullamento della nota del 29/5/2017, bensì dall’eventuale accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di intervenire per rimuovere gli effetti (abilitanti) della DIA per la lamentata assenza dei relativi presupposti (autonomia funzionale dell’u.i., violazione di distanze, distacchi ed altezze e così via) che il consolidamento della nota del 29/5/2017 non pregiudica (poiché se le censure dei ricorrenti sono fondate, l’ampliamento dell’unità immobiliare della ricorrente è avvenuto senza un adeguato titolo edilizio, non potendosi realizzare in quel caso un intervento ex LR 21/09, circostanza che potrà essere accertata in ogni tempo, cfr. TAR Lazio, II Bis, 21/02/2022 , n. 2025), ma che non è mai stato sollecitato dagli odierni ricorrenti.

Poiché la nota in esame ha solo rimosso una condizione di efficacia della DIA “Piano Casa” della controinteressata (che non pregiudica i diritti dei terzi, come tutti i titoli edilizi) e rimane fermo il dovere di controllo da parte dell’Amministrazione in sede di autotutela (alle condizioni meglio chiarite dalla giurisprudenza, come sopra precisato), rimane impregiudicata per i proprietari odierni ricorrenti la possibilità di instare per tale controllo (oltre che per le competenti azioni civili in materia di tutela della proprietà).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con giuste ragioni, rese evidenti dall’esposizione che precede, per compensare le spese di giudizio.

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