TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-01, n. 202303379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-01, n. 202303379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303379
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 03379/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02682/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2682 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L B A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza n.-OMISSIS-, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/01;

per quanto riguarda i motivi aggiunti,

per l’annullamento

del provvedimento del -OMISSIS-di inottemperanza all’ordine di demolizione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 marzo 2023 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Comune di Barano d’Ischia ha disposto la demolizione di opere abusive realizzate presso l’immobile in proprietà del ricorrente, distinto in catasto al foglio -OMISSIS- e consistenti nella realizzazione di nuove volumetrie in ampliamento del fabbricato preesistente, nella modifica dell’area esterna mediante la pavimentazione di un giardino, nella modifica dei volumi interni mediante l’innalzamento della quota di calpestio.

Tale immobile, con annessa area pertinenziale, aveva formato oggetto anni addietro di un complessivo intervento di recupero manutentivo e adeguamento statico e funzionale: e tanto a seguito di regolare D.I.A. presentata all’U.T. del comune di Barano d’Ischia in data -OMISSIS-

Tuttavia, a seguito di accertamenti, era emerso che presso l’immobile di proprietà del ricorrente erano state realizzate opere edilizie per la cui esecuzione sarebbe stato necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica ed un permesso a costruire, ricadendo le stesse in zona dichiarata di notevole pregio paesaggistico e sottoposta a vincolo paesaggistico dal PTP dell’isola di Ischia.

2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

2.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe nullo per violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, in quanto conterrebbe un comando impossibile in quanto l’immobile era stato sottoposto a sequestro preventivo cui ha fatto seguito, in data -OMISSIS- il decreto del G.I.P. ex art. 321 c.p.p. di convalida di detto sequestro.

2.1.2 Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che “la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione (C.d.S., n. 283/2016, ex pluris).

Trattasi di orientamento ancora da ultimo reiterato da questo TAR (sentenze 21 gennaio 2022, n. 427 e 16 aprile 2021, n. 2421; cfr., altresì, TAR Campania, III, n. 1049/18) e da cui non si rinvengono ragioni per discostarsi.

2.2 Deduce poi il ricorrente che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001 in quanto sarebbe stata irrogata la gravissima misura della demolizione senza adeguatamente motivare in ordine all’interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione né al presunto contrasto delle opere stesse con la normativa urbanistica vigente, né, infine, al contenuto della istruttoria eventualmente svolta in relazione alla esistenza di cause ostative all’esercizio

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