SENTENZA sede di SALERNO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202400591, Verifica appello

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Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di SALERNO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202400591, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400591
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00591/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2022, proposto da
Centro Sportivo Helios Società Sportiva Dilettantistica A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A - avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a.1 – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 12303 del 24.02.2022, con il quale è stata disposta la revoca della determina dirigenziale n. 1059 del 20.07.2016, recante l'aggiudicazione definitiva della procedura indetta dal Comune di Nocera Inferiore per l'affidamento della “concessione di costruzione e gestione per la sistemazione dell'area a verde di via Villanova, la realizzazione campo polifunzionale e la gestione dell'intera struttura”;

a.2 – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 58057 del 10.11.2020, recante la comunicazione di avvio del procedimento;

a.3 – ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della determinazione della Regione Campania n. 4 del 17.09.2020, richiamata nel provvedimento sub a);
non conosciuta;

a.

4 - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Siani Emiddio e De Vita Ennio (in dichiarata sostituzione di Criscuolo);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 28 marzo 2022 e depositato il successivo 8 aprile, il Centro Sportivo Helios Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento prot. n. 12303 del 24.02.2022, a mezzo del quale il Comune di Nocera Inferiore ha disposto la revoca della determina (n. 1059 del 20.07.2016) di aggiudicazione in suo favore della procedura indetta per l’affidamento della “ concessione di costruzione e gestione per la sistemazione dell’area a verde di via Villanova, la realizzazione campo polifunzionale e la gestione dell’intera struttura ”.

1.1. La società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi, appresso sintetizzati:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 L. N. 241/1990;
ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
: l’avversata revoca è illegittima per omessa valutazione delle controdeduzioni presentate dalla società;

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/1990;
ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ)
: è stato violato l’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, non sussistendo alcuno dei tassativi presupposti per l’esercizio del potere di autotutela;

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/1990;
ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
: il gravato provvedimento non reca alcuna indicazione dell’interesse pubblico concretamente perseguito, né della relativa prevalenza rispetto al legittimo affidamento ingenerato nell’A.T.I. ricorrente;

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. N. 241/1990;
ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – ERRONEITA’ – SVIAMENTO – ILLOGICITA’) – INCOMPETENZA
: la revoca è altresì illegittima per incompetenza del Dirigente del Settore LL.PP. e violazione del principio del contrarius actus ;

V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 - ARTT. 1175, 1337 E 1338 E 2043 C.C. - ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO ): il Comune è tenuto al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente.

3. Si è costituito il Comune di Nocera Inferiore, che ha insistito per la reiezione del gravame e ha eccepito l’inammissibilità della richiesta risarcitoria.

4. Alla camera di consiglio del 27 aprile 2022, su istanza di parte ricorrente, è stato disposto un rinvio della trattazione della causa;
alla successiva camera di consiglio dell’8 giugno 2022 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

4.1. Previo deposito di ulteriori memorie, all’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 la causa è stata introitata in decisione.

5. In via preliminare il Collegio osserva che, venendo in rilievo l’impugnazione della revoca di un provvedimento di aggiudicazione, deve disporsi la conversione del rito, con passaggio dal rito ordinario al rito appalti;
in proposito la giurisprudenza ha infatti affermato che “ in applicazione del principio generale del contrarius actus, anche i provvedimenti di revoca o di annullamento di provvedimenti di aggiudicazione o del bando adottati in materia di procedure di gara sono soggetti al rito speciale previsto dagli artt. 120 e ss. c.p.a.;
sia nei giudizi amministrativi di contenuto misto - impugnatorio e di accertamento e condanna - allorché sia proposta la domanda di annullamento di provvedimenti ricadenti nella disciplina degli artt. 119 e 120 c.p.a. e conseguenziale domanda di risarcimento del danno, deve trovare applicazione al giudizio il rito speciale ex artt. 119 e 120 c.p.a.
” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6225).

6. Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata valutazione delle controdeduzioni fornite nel corso del procedimento.

6.1. La doglianza è infondata.

6.2. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato non comporta la necessità della confutazione analitica delle allegazioni presentate, risultando sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano percepibili le ragioni del loro mancato recepimento ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6420).

Tanto è avvenuto nel caso in esame.

Premesso che la revoca è stata disposta in quanto “ a seguito del riordino del patrimonio comunale sono state svolte delle verifiche inerenti l’area interessata dal suddetto intervento, è risultato che l’area identificata al NCT fol.10 part. 952 risulta in proprietà alla Immobiliare TRE, parimente il 25% dell’area identificata al NCT fol.10 part. 956, ed entrambe sono confluite nella Massa dei Creditori Fallimento Immobiliare TRE”, l’impugnata determinazione esplicitamente dà atto che le controdeduzioni del ricorrente “ non sono accoglibili per le ragioni sopra esposte, tra cui la statuizione del Giudice Fallimentare che ha attratto i beni nella massa passiva, oggetto di prossima potenziale procedura di incanto pubblico, non avendo accolto l’azione di insinuazione al passivo dell’Ente comunale e relativa adprehensio del bene pubblico”.

In tal modo l’amministrazione ha dunque confermato di ritenere ostativo all’esecuzione dell’intervento l’assenza del titolo di proprietà sulle particelle interessate dal fallimento, rendendo percepibili le ragioni sottese al mancato recepimento delle argomentazioni formulate dalla ricorrente, le quali - più che contestare il presupposto posto a base del procedimento di revoca - si sostanziavano nella proposta di soluzioni alternative (rimodulazione dell’intervento, sull’assunto che le aree ricomprese nel fallimento, pari a 800 mq, rappresenterebbero una porzione esigua rispetto all’area interessata dall’intervento;
adozione di atti ablatori volti ad acquisire la proprietà delle aree).

7. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, si denuncia la violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, non sussistendo alcuno dei tassativi presupposti della revoca (attesa da un lato la prevedibilità del mutamento della situazione , dall’altro l’imputabilità al Comune della sospensione della procedura di riperimetrazione dell’area rispetto al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino) e non essendo stata prevista la corresponsione dell’indennizzo;
il provvedimento viene inoltre censurato per omessa indicazione sia dell’interesse pubblico concretamente perseguito sia della prevalenza dello stesso rispetto al legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente.

7.1. I motivi sono destituiti di fondamento.

7.2. Va premesso che l'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 consente di revocare il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o - salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici - di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

All'amministrazione, in particolare, è consentito di esercitare il potere di revoca, anche di aggiudicazione di una gara, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela;
l'esercizio di tale potere, peraltro, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche tassativamente predeterminate dal legislatore.

I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono infatti definiti dall'art. 21- quinquies con formule lessicali (volutamente) generiche, venendo in rilievo l’esercizio di un potere che - a differenza di quello di annullamento d'ufficio che postula l'illegittimità dell'atto rimosso - esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21- quinquies ;
sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente sindacabile nei noti limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità (cfr. ex multis Cons. Stato, III, 6 maggio 2014, n. 2311).

7.3. Orbene, le motivazioni di cui al provvedimento gravato nella presente sede giurisdizionale risultano, ad avviso del Collegio, immuni dai vizi indicati.

La circostanza, infatti, che due delle particelle incluse nell’area da affidare in concessione siano state ricomprese nella procedura fallimentare della Immobiliare Tre (oggetto di trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari in data 02.11.2018) determinando l’indisponibilità (di parte) dell’area, rappresenta infatti innegabile fattore impeditivo del relativo affidamento in concessione.

Le ragioni esternate, pertanto, rivelano appieno la consistenza dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario e l’atto impugnato resiste alle censure articolate dalla ricorrente, stante la pregnanza del fattore ostativo (assenza del titolo di proprietà su una parte dell’area interessata dall’appalto) in essa richiamato;
né vale ad inficiarne la validità la mancata previsione dell’indennizzo ex art. 21 quinquies , l. n. 241/1990, considerato che tale circostanza non è di per sé sufficiente ad incidere sulla legittimità del provvedimento di revoca, ma semplicemente consente al privato di azionare, ove ne ricorrano i presupposti, la relativa pretesa patrimoniale innanzi alla giustizia amministrativa (come concretamente avvenuto nel caso di specie: cfr. infra sub esame del quinto motivo di ricorso).

8. Con il quarto motivo il provvedimento di revoca, adottato dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune, viene censurato per incompetenza e violazione del principio del contrarius actus , adducendosi il mancato apporto degli organi collegiali (Giunta e Consiglio Comunale) competenti alla programmazione delle opere pubbliche.

8.1. La censura è infondata.

8.2. Non risulta infatti violato il principio del contrarius actus considerato che tanto la determina a contrarre (prot. n. 308 del 09.07.2015) e il bando di gara (prot. n. 37917 del 23.07.2015), quanto la determina di aggiudica (prot. n. 1059 del 20.07.2016) sono stati adottati dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune. Né d’altro canto è ravvisabile una ipotesi di incompetenza del citato Dirigente alla luce del disposto dell’art. 107, comma 3, lett. b), d. lgs. n. 267/2000, in forza del quale “ sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ….b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso ”.

9. Devono essere quindi esaminate le domande, formulate con il quinto motivo di gravame:

- di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità della revoca;

- in via subordinata, di ristoro “ sia a titolo di responsabilità precontrattuale sia a titolo di indennizzo ” (ricorso, pag. 24) delle spese sostenute (o, comunque, delle somme pari alle obbligazioni assunte con terzi) per la partecipazione alla gara e per il periodo intercorrente dall’intervenuta aggiudica definitiva fino all’adozione dell’avversato provvedimento di revoca, nonché di risarcimento del danno da ritardo, connesso all’aumento dei costi di produzione.

9.1. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal Comune sul presupposto che “ la rivendicazione risarcitoria oscilla in modo confuso tra elementi della responsabilità aquiliana o extracontrattuale e elementi della responsabilità precontrattuale ” (memoria del 22 aprile 2024, pag. 7) considerato che la ricorrente ha chiaramente e distintamente evocato i due titoli di responsabilità, provvedendo anche ad graduare espressamente l’ordine di esame delle domande.

9.2. Tanto premesso, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, difettando il presupposto dell'invalidità dell'atto in ragione della ravvisata legittimità della revoca.

9.3. Può, invece, essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

Come chiarito dalla giurisprudenza, nell'ipotesi di responsabilità precontrattuale – configurabile nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento - viene in rilievo un danno da comportamento scorretto dell'amministrazione la quale, violando i doveri di correttezza e buona fede su di essa gravanti, interferisce illecitamente sulla libertà negoziale del privato, arrecandogli ingiusti danni patrimoniali: " anche nello svolgimento dell'attività autoritativa l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza " (Adunanza Plenaria, n. 5 del 4 maggio 2018).

Affinché sorga la responsabilità dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorre altresì:

a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;

b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;

c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione.

9.4. In particolare, quanto alla legittimità dell’affidamento, l’Adunanza Plenaria (29 novembre 2021, n. 21) ha ribadito che “ per diffusa opinione nella giurisprudenza amministrativa (da ultimo: Cons. Stato, II, 20 novembre 2020, n. 7237), l’affidamento è legittimo quando sia stata pronunciata l’aggiudicazione definitiva, cui non abbia poi fatto seguito la stipula del contratto, ed ancorché ciò sia avvenuto nel legittimo esercizio dei poteri della stazione appaltante. L’aggiudicazione è dunque considerato il punto di emersione dell’affidamento ragionevole, tutelabile pertanto con il rimedio della responsabilità precontrattuale ”.

Nel caso di specie, tenuto conto che la procedura di gara si era già conclusa con determina n. 1059 del 20.07.2016, con la quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della “ concessione di costruzione e gestione per la sistemazione dell'area a verde di via Villanova, la realizzazione campo polifunzionale e la gestione dell'intera struttura ”, può ritenersi integrato il requisito del ragionevole affidamento, non inficiato da colpa in quanto le ragioni della revoca degli atti di gara prescindono dalla condotta dell’aggiudicataria.

9.5. Per quanto attiene all’ulteriore presupposto rappresentato dal carattere colposo della condotta dell’amministrazione “ nel senso che la violazione del dovere di correttezza e buona fede deve esserle imputabile quanto meno a colpa, secondo le regole generali valevoli in materia di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. ” (Adunanza Plenaria, 29 novembre 2021, n. 21 cit.) il Collegio ritiene di dover evidenziare che, se è vero che l’inclusione delle particelle 952 e 956 nel fallimento dell’Immobiliare 3 rappresenta evento – oltre che successivo al bando ed all’aggiudica – “ contrapposto ed antitetico alle risultanze della convenzione di lottizzazione rep. n. 1169 del 06.06.1987 ed al verbale di consegna delle aree del 28.05.2009 ” (cfr. memoria del Comune del 22.4.22, pag. 5), non può tuttavia condividersi l’assunto secondo il quale “ il Comune aveva ben titolo ad impegnarsi nella procedura di assegnazione in concessione, nelle more della stipula dell’atto definitivo di trasferimento ” ( ibidem , pag. 6).

Il Comune ha infatti avviato e portato avanti la procedura di evidenza pubblica senza verificare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e buona fede (art. 1337 cod. civ.) la sussistenza del titolo di disponibilità sull’area di interesse – appurabile mediante semplice visura catastale - limitandosi a fare affidamento sul (datato) verbale di consegna del 28.05.2009 da parte delle società Immobiliare Tre, Cammarota Costruzioni e 3C Costruzioni, che recava tuttavia il mero impegno delle società cedenti “ a sottoscrivere tutti i relativi atti di trasferimento delle aree cedute ”.

Né possono valere ad escludere un responsabilità da comportamento scorretto le iniziative assunte dal Comune – una volta avvedutosi dell’inclusione delle particelle nel fallimento - per rivendicare l’antecedenza del proprio diritto sul bene (richiesta di espunzione delle particelle inviata al Curatore Fallimentare in data 3 dicembre 2020;
ricorso di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo fallimentare, rigettato dal Giudice Fallimentare con decreto R.G.A.C. 3466/2021 del 23.11.2021), trattandosi di iniziative poste in essere in una fase successiva rispetto al perfezionamento dell ’iter di gara e all’aggiudicazione.

9.6. Affermata l'esistenza di una responsabilità di tipo precontrattuale, occorre precisare che in tali ipotesi “ il danno risarcibile è commisurato non all'interesse positivo (ovvero alle utilità economiche che il privato avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto) ma al c.d. interesse negativo, da intendersi come interesse a non essere coinvolto in trattative inutili, o, comunque, a non investire inutilmente tempo e risorse economiche partecipando a trattative destinate a rivelarsi inutili a causa del comportamento scorretto della controparte. In ordine alla quantificazione del danno l'interesse negativo include sia il danno emergente (per le spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e in previsione della stipulazione del contratto), sia il lucro cessante, dovuto alla perdita di ulteriori occasioni contrattuali, sfumate a causa dell'impegno derivante dall'aggiudicazione, non sfociata nella stipulazione, o, comunque in ragione dell'affidamento nella positiva conclusione del procedimento ” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 17 gennaio 2019, n. 261).

9.7. Quanto alle voci di danno, occorre quindi isolare le singole poste relative alle spese sostenute che dovranno essere rimborsate dall'amministrazione a titolo di danno emergente, nei limiti della prova dell'effettivo esborso (non potendosi estendere il risarcimento - necessariamente limitato ai danni subiti e provati - alle “ somme pari alle obbligazioni assunte con terzi ”: cfr. ricorso pag. 24).

Rientrano in tale novero le spese documentate in giudizio relative al compenso di euro 16.000,00 in favore dell’arch. Giovanni Rossi, Direttore dei Lavori incaricato della redazione della documentazione di gara e delle attività di riperimetrazione del Piano PSAI (fattura n. 3 del 19.02.2021).

Le allegazioni di parte ricorrente risultano invece insufficienti sotto il profilo probatorio con riferimento:

- alle ulteriori spese riportate nell’atto di diffida trasmesso a mezzo pec in data 23.11.2020 dall’arch. Rossi (euro 52.983,75 oltre imposte) e alle spese per redazione ed asseverazione del piano economico finanziario riportate nella lettera di incarico del dott. P L del 3 settembre 2015: per tali voci parte ricorrente non ha infatti assolto all'onere della prova, su di essa incombente, dell'effettivo pagamento della prestazione, mediante la produzione di fattura e/o copia del bonifico relativo;

- alle spese per consulenza legale e per attività giudiziaria, solo menzionate in ricorso senza alcun corredo documentale e peraltro, per quanto attiene alle spese legali inerenti il giudizio sul silenzio incardinato dinanzi a questo TAR con n. 5/2022 R.G., già regolate in quella sede.

9.8. Deve essere infine esclusa – stante la ritenuta legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione - la configurabilità di un danno da ritardo, evocato in ricorso sul presupposto dei maggiori esborsi necessari (in relazione all’aumento dei costi di produzione) per la realizzazione, a distanza di un notevole lasso di tempo dall’aggiudica, del programmato intervento.

10. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra riferiti, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, della complessiva somma di euro 16.000,00 in favore della ricorrente, con la precisazione che sulle somme sopra indicate, che rappresentano debito di valore, spetta la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di notifica del ricorso e fino al deposito della decisione, momento a partire dal quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta in ragione della liquidazione giudiziale. Sulla somma così rivalutata andranno anche corrisposti gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di deposito della decisione e fino all'effettivo soddisfo.

11. Considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

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